Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2014, proposto da
IN ON IC, EL RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Avvisati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 15574/5730 del 30 aprile 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 15574/5730 del 29-30.04.2014, adottata dal Comune di Latina per un immobile realizzato senza titolo edilizio.
Deduce trattarsi di un manufatto legittimamente preesistente sul quale egli ha eseguito meri interventi di restauro, giusta DIA del 09.08.2011 e contesta la comminatoria – inserita nell’atto impugnato – per cui, in caso di inottemperanza, si procederà all’acquisizione all’intero terreno e non della sola area di sedime.
Resiste il Comune di Latina.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Da un lato, infatti, il ricorrente non assolve all’onere di provare quale sia il titolo legittimante la costruzione del fabbricato; dall’altro, l’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale è riservata all’atto di acquisizione, che non risulta emanato e che comunque non è stato impugnato in questa sede.
La natura della controversia induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO