Art. 9. (Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore)
La nomina a capo operaio e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".
Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'articolo 5.
A parita' di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.
Nel concorsi per le categorie 3ª e 4ª la meta' dei posti e' riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.
In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dello avanzamento.
L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dalla Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneita', e' dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
All'operaio apprendista cosi' dispensato spetta una indennita' pari ad una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
La nomina a capo operaio e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".
Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'articolo 5.
A parita' di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.
Nel concorsi per le categorie 3ª e 4ª la meta' dei posti e' riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.
In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dello avanzamento.
L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dalla Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneita', e' dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
All'operaio apprendista cosi' dispensato spetta una indennita' pari ad una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato.