TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.2850 R.V.G. dell'anno 2024 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario CodiceFiscale_1
P. Catalano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Venezia n.16 ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
) C.F._2
-resistente contumace-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 15.11.2024 con il quale
[...]
ha chiesto che, a parziale modifica delle statuizioni Parte_1
pagina 1 di 3 contenute nella sentenza di divorzio n.954/2011 depositata il 15.06.2011, venga disposta la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico ovvero una sua riduzione, attese le peggiorate condizioni economiche in cui versa, in conseguenza dei prestiti che ha dovuto contrarre per soddisfare esigenze abitative delle figlie nonché di un ulteriore assegno divorzile che deve corrispondere alla donna sposata in seconde nozze, e tenuto peraltro conto che l'odierna resistente percepisce l'indennità di accompagnamento a causa del suo stato di invalidità;
-preso atto che , benché regolarmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace;
-constatato che il ricorso risulta “vistato” dall' in data Controparte_2
04.02.2025;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.03.2025;
-ritenuto ad avviso del Collegio che la domanda merita di essere parzialmente accolta, atteso che, sebbene le circostanze dedotte appaiono riscontrate dalla produzione documentale, parte ricorrente non ha tuttavia documentato l'esatto ammontare dell'indennità di accompagnamento percepita dalla;
CP_1
-rilevato, dunque, che può disporsi soltanto una riduzione dell'assegno divorzile cui è tenuto l'odierno ricorrente, in una misura congrua quantificata in € 150,00 mensili, avuto riguardo alla situazione patrimoniale complessiva dell'obbligato e degli oneri economici di cui risulta gravato, ricomprendendo l'altro assegno divorzile da corrispondere alla seconda moglie;
pagina 2 di 3 -considerato che le spese del presente giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale della domanda e alla sostanziale non opposizione della resistente, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n.954/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il
15.06.2011, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a l'importo mensile di € 150,00 a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, confermando nel resto le altre statuizioni economiche adottate con la pronuncia di divorzio;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.2850 R.V.G. dell'anno 2024 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario CodiceFiscale_1
P. Catalano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Venezia n.16 ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
) C.F._2
-resistente contumace-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 15.11.2024 con il quale
[...]
ha chiesto che, a parziale modifica delle statuizioni Parte_1
pagina 1 di 3 contenute nella sentenza di divorzio n.954/2011 depositata il 15.06.2011, venga disposta la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico ovvero una sua riduzione, attese le peggiorate condizioni economiche in cui versa, in conseguenza dei prestiti che ha dovuto contrarre per soddisfare esigenze abitative delle figlie nonché di un ulteriore assegno divorzile che deve corrispondere alla donna sposata in seconde nozze, e tenuto peraltro conto che l'odierna resistente percepisce l'indennità di accompagnamento a causa del suo stato di invalidità;
-preso atto che , benché regolarmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace;
-constatato che il ricorso risulta “vistato” dall' in data Controparte_2
04.02.2025;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.03.2025;
-ritenuto ad avviso del Collegio che la domanda merita di essere parzialmente accolta, atteso che, sebbene le circostanze dedotte appaiono riscontrate dalla produzione documentale, parte ricorrente non ha tuttavia documentato l'esatto ammontare dell'indennità di accompagnamento percepita dalla;
CP_1
-rilevato, dunque, che può disporsi soltanto una riduzione dell'assegno divorzile cui è tenuto l'odierno ricorrente, in una misura congrua quantificata in € 150,00 mensili, avuto riguardo alla situazione patrimoniale complessiva dell'obbligato e degli oneri economici di cui risulta gravato, ricomprendendo l'altro assegno divorzile da corrispondere alla seconda moglie;
pagina 2 di 3 -considerato che le spese del presente giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale della domanda e alla sostanziale non opposizione della resistente, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n.954/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il
15.06.2011, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a l'importo mensile di € 150,00 a titolo di Controparte_1
assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, confermando nel resto le altre statuizioni economiche adottate con la pronuncia di divorzio;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3