Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24313 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
C.F. 1 () rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 (nata a [...] il [...] - C.F.
Silvia Matilde Serao, presso il cui Studio è elett.te dom.ta, studio in Napoli alla Via Dell'Epomeo n. 24, in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 (nato a [...], il [...], C.F.: C.F._2 ) elett.te dom.to in Portici (Na), alla Via Diaz n.91 presso lo studio dell'Avv. Roberto Luigi Magaldi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premesso di aver intessuto una relazione Con ricorso depositato in data 13.11.2024 Parte_1 dal mese di ottobre 2017 al mese di settembre 2022 nel sentimentale con Controparte_1
corso della quale era nata la figlia Per_1, a Napoli il 31/01/2019, riconosciuta da entrambi i genitori, rappresentava che la relazione con il resistente era cessata pertanto chiedeva disporsi: a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 ad entrambi i genitori CP_1 Parte_1 e
come è già di fatto presso la residenza
[...] ; b) collocare la figlia minore prioritariamente
-
della madre, attualmente sita in Napoli alla Via Annibale Ruccello, n. 70 Int. 8 ove la stessa già risiede e vive unitamente alla madre;
c) stabilire le modalità e le tempistiche degli incontri padre- figlia, così come indicate nel piano genitoriale allegato proposto dalla sig.ra Pt_1 d) stabilire a carico del Sig. Controparte_1 un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate oltre ad Euro 200,00 a titolo di contributo per il canone di locazione che la sig.ra
Pt 1 corrisponde per garantire un'abitazione alla figlioletta. e) Condannare il resistente alla rifusione, degli onorari, dei diritti e delle spese di giudizio con le dovute maggiorazioni, oltre al rimborso delle spese generali come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. il quale chiedeva: “a) regolarsi secondo giustizia sulle istanze Si costituiva Controparte_1
Per formulate da parte ricorrente, disciplinando l'affidamento condiviso della figlia minore secondo le modalità e le tempistiche degli incontri padre-figlia come indicati nel Piano genitoriale depositato da controparte;
b) disciplinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione lo stato di difficoltà economica del resistente, il mantenimento della minore, statuendo a tal uopo, il relativo mantenimento nella misura di €.250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Nulla, invece, per il canone di locazione dell'immobile ove vive la Sig.ra
Pt 1 per quanto sopra argomentato nonché in virtù della circostanza che la stessa percepisce Per " anche il 100% dell'Assegno Unico mensile erogato dall'Inps per la figlia All'udienza del 1.04.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il giudice, sentite le parti e data lettura degli accordi, riservava la decisione della causa al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
Le parti hanno disciplinato la responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle seguenti condizioni: La minore resta affidata ad entrambi i genitori in modo congiunto con residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla Via Annibale Ruccello num.70;
-in merito al diritto di visita del padre:
1) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente, compatibilmente con suoi impegni scolastici ed extra-scolastici e comunque, almeno due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì ed il giovedì dalle 18:30 alle 20:30/21:00 (compatibilmente con l'orario lavorativo del padre) e ceneranno presso il padre che provvederà ad accompagnarla a casa madre.
2) Inoltre, la figlia resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese dal venerdi alle ore 18:30 alla domenica sera alle ore 20:30 e cenerà presso la madre quindi, il padre provvederà ad accompagnarla a casa della madre per tempo, salvo diverso accordo.
3) Le festività vanno così disciplinate:
durante il periodo estivo (mesi giugno-luglio-agosto) la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno) con il padre.
Il padre comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno il periodo preciso. Il padre comunicherà alla madre la località/l'indirizzo preciso dell'eventuale luogo di villeggiatura scelto.
-Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori ed alternate e, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Il padre terrà con se la figlia, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e lunedì in Albis.
-il padre terrà con se la figlia, ad anni alternati dal 23/12 al 26/12 ovvero dal 30/12 al 2/01,
l'epifania ad anni alterni;
- Il padre terrà con se la figlia il giorno del della cd. "festa del papà", del proprio compleanno e del proprio onomastico dalle 18:30 alle 20:30/21:00 (compatibilmente con l'orario lavorativo del padre) e ceneranno presso il padre che provvederà ad accompagnarla a casa della madre. - Il tutto, analogamente per quanto riguarda la madre.
Il sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra Parte_1 a titolo di mantenimento della minore la somma di €.300,00 entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1 le cui coordinate sono già note al sig. CP_1 da rivalutarsi ogni
,
anno in base agli indici Istat. Le spese mediche straordinarie individuate in base al Protocollo del
Tribunale di Napoli del 7/03/2018 e in generale ogni altra spesa non coperta all'assegno mensile di mantenimento saranno suddivise nella misura del 50% per ogni genitore e comunque comunicate e
- la sig.ra Pt_1 continuerà ad incassare il 100% dell'assegno unico erogato dall'inps a favore documentate tramite e mail o whatsapp all'altro genitore e con l'altro concordate.
della piccola che oggi ammonta ad € 200,00. Spese di lite compensate"
Per_
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte_1 contro Controparte_1 così provvede:
1.disciplina la responsabilità genitoriale in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
2. prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio..
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino