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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 356 2020 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Centamore il quale insiste in atti in tutto quanto dedotto in ricorso ed in particolare su quanto riepilogato nelle note autorizzate e deposita copia analogica delle note e delle precedenti pronunce e chiede la decisione della causa.
Per l' è comparso l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa e riportandosi agli atti e verbali di causa e a quanto dedotte nelle note a trattazione scritta del 28.2.2022 in atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 26/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 356/2020 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Centamore giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone - opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 8.2.2020 innanzi all'intestato Tribunale, premettendo di “essere stato impiegato pubblico (ruolo dirigenziale) presso la Regione Siciliana,- esso un dottore agronomo, avendo competenze tecniche specifiche acquistava un appezzamento di terreno agrumetato, sul quale espletava la conduzione tecnico agronomica, avvalendosi per l'attuazione delle operazioni colturali, prevalentemente di manodopera a prestazione, per cui CP_ apriva la partita iva al fine di poter rendere regolare l'attività intrapresa;
- che l' quindi, su questa fattispecie, erroneamente elaborava una specifica di omesso versamento per contribuzione IVS a far data dal 2016 in poi quindi, su detta fattispecie di omesso versamento per contribuzione IVS, perseverava nel chiedere in aggiunta, il versamento di €. 4.003,94, atto formato in data 23- 11-2019 e notificato in data 27-01-2020, che con il presente atto viene qui impugnato”; esponeva di essere iscritto alla partita iva come imprenditore agricolo “non CP_ professionale” l' tuttavia, ha ipotizzato la qualifica di coltivatore diretto lì dove lo inserisce nella categoria dei “Lavoratori Autonomi ed Associati”; deduceva l'assenza dei presupposti per essere considerato coltivatore diretto (lavoratore autonomo), perché il lavoro della terra per esso era solo eventuale e non necessario per la sua sopravvivenza;
il ricorrente infatti, è pensionato pubblico come documentato da busta della pensione per il mese di gennaio
2018, ciò quindi lo escludeva da ogni contribuzione, in quanto esso traeva già sostentamento dalla pensione che percepiva dalla Regione Sicilia;
che dal momento in cui veniva collocato in pensione, sceglieva di dedicare parte del suo tempo libero nell'accudimento di un appezzamento di terreno di sua proprietà, dove insiste un impianto agrumicolo (sito in tenere di Francofonte SR, in parte in Ctr. Rappis, Foglio 71, e in parte in Ctr. Vigna Principe, Foglio
82, che da questo, tuttavia, egli non traeva alcun sostentamento pertanto chiedeva lo istante non è tenuto alla doppia contribuzione, in quanto esso è già pensionato in via prevalente, e non necessita di accessoria contribuzione per IVS conseguentemente annullare la disposizione
CP_ d'ufficio dell' relativa alla ritenuta contribuzione necessaria del ricorrente ex imprenditore agricolo professionale non dovuta la contribuzione annuale per cessazione dell'attività da parte de ricorrente, che vendeva l'azienda agricola.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo CP_1 eccepiva la legittimità dell'operato dell'Istituto eccepiva in via preliminare la decadenza ex art.22 D.L. 7/1970 del ricorrente di contestare l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e l'infondatezza dell'avversa opposizione, in particolare per mancata contestazione dei fatti costitutivi dei crediti dell'Ente opposto e per l'effetto chiedeva la confermare dell'iscrizione di nella gestione CD e il conseguente avviso di addebito qui impugnato Pt_1
Il giudizio dapprima assegnato al Giudice Favale, veniva assegnato al Giudice Onorario dott.
Todaro subiva diversi rinvii e successivamente assegnato al Dott. Marescalco.
Istruita la causa, mediante produzione documentale ed autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, deve dichiararsi la tempestività dell'opposizione ex art. 24 L.46/99 avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00026945 36000 in data 27.01.2020 e dunque deve rigettarsi l'eccezione di decadenza atteso che l'istante contesta ed impugna l'avviso di addebito notificatogli contestando l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Agricola- Lavoratori Autonomi.
Inconferente la difesa volta a richiedere la cancellazione dalla gestione IAP, atteso che dal documentazione versata in atti il ricorrente è stato iscritto alla gestione Agricola-lavoratori
Autonomi.
In ordine alla sentenza n. 344/2022 versata in atti dal ricorrente, resa da questo decidente e fra le stesse parti, si osserva che la posizione contributiva cancellata dall'Istituto afferiva ad altro anno di contribuzione ed era riferita all'anno 2019.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
La L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3 (che detta norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri) dispone: comma 1: “E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni… che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Comma 2:… il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame…si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Comma 3: Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”; la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue… ”.
La S.C. (Cass. n. 13938 del 2006) ha chiarito che rapporto di prevalenza è definito dall'art. 2, comma 3, con due criteri congiunti, uno temporale e l'altro reddituale. Il criterio temporale è costituito dai lavoro agricolo per la maggior parte dell'anno, ulteriormente precisato all'art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate;
il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente, e concorre a definire una attività agricola in sè significativa e preponderante.
Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa l'istante ha dedotto e documentato di essere stato impiegato pubblico (ruolo dirigenziale) presso la Regione Siciliana, oggi in pensione;
ha provato che il suo sostentamento deriva prevalentemente dal reddito da pensione (cfr. documentazione reddituale in atti).
Relativamente all'anno 2018, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte dell'opponente, l'Ente previdenziale opposto non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione dell'opponente nella gestione previdenziale in questione, e cioè in sostanza che l'attività di coltivatore diretto sia stata svolta con abitualità
e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato e che siano risultate necessarie non meno di 104 giornate annue di lavoro, ossia la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del nella gestione agricola ex R.D.L. 1827/1935, non risultando Pt_2
specificamente provato né il requisito soggettivo della diretta ed abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, né il requisito oggettivo della necessità di un'attività lavorativa superiore a 104 giornate annue, in assenza peraltro di accertamento ispettivo.
Occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché formalmente Controparte_3
convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a ruolo, grava CP_1 sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi CP_3
costitutivi del diritto preteso.
Pertanto, posto che ” nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'onere probatorio circa
l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore” (cfr. Trib. di Catania sentenza n. 2493/16) e considerato che nel caso che ci occupa l'istituto convenuto, su cui incombeva l'onere della prova, non ha fornito idonei elementi probatori circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale in questione e posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e
CP_ l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno dichiarato non dovuti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito impugnato e illegittima la loro iscrizione a ruolo, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 598 2019 00026945 3000;
Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.tempore al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in €.
1.312,00 oltre esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 356 2020 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Centamore il quale insiste in atti in tutto quanto dedotto in ricorso ed in particolare su quanto riepilogato nelle note autorizzate e deposita copia analogica delle note e delle precedenti pronunce e chiede la decisione della causa.
Per l' è comparso l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa e riportandosi agli atti e verbali di causa e a quanto dedotte nelle note a trattazione scritta del 28.2.2022 in atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 26/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 356/2020 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Centamore giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone - opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 20.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 8.2.2020 innanzi all'intestato Tribunale, premettendo di “essere stato impiegato pubblico (ruolo dirigenziale) presso la Regione Siciliana,- esso un dottore agronomo, avendo competenze tecniche specifiche acquistava un appezzamento di terreno agrumetato, sul quale espletava la conduzione tecnico agronomica, avvalendosi per l'attuazione delle operazioni colturali, prevalentemente di manodopera a prestazione, per cui CP_ apriva la partita iva al fine di poter rendere regolare l'attività intrapresa;
- che l' quindi, su questa fattispecie, erroneamente elaborava una specifica di omesso versamento per contribuzione IVS a far data dal 2016 in poi quindi, su detta fattispecie di omesso versamento per contribuzione IVS, perseverava nel chiedere in aggiunta, il versamento di €. 4.003,94, atto formato in data 23- 11-2019 e notificato in data 27-01-2020, che con il presente atto viene qui impugnato”; esponeva di essere iscritto alla partita iva come imprenditore agricolo “non CP_ professionale” l' tuttavia, ha ipotizzato la qualifica di coltivatore diretto lì dove lo inserisce nella categoria dei “Lavoratori Autonomi ed Associati”; deduceva l'assenza dei presupposti per essere considerato coltivatore diretto (lavoratore autonomo), perché il lavoro della terra per esso era solo eventuale e non necessario per la sua sopravvivenza;
il ricorrente infatti, è pensionato pubblico come documentato da busta della pensione per il mese di gennaio
2018, ciò quindi lo escludeva da ogni contribuzione, in quanto esso traeva già sostentamento dalla pensione che percepiva dalla Regione Sicilia;
che dal momento in cui veniva collocato in pensione, sceglieva di dedicare parte del suo tempo libero nell'accudimento di un appezzamento di terreno di sua proprietà, dove insiste un impianto agrumicolo (sito in tenere di Francofonte SR, in parte in Ctr. Rappis, Foglio 71, e in parte in Ctr. Vigna Principe, Foglio
82, che da questo, tuttavia, egli non traeva alcun sostentamento pertanto chiedeva lo istante non è tenuto alla doppia contribuzione, in quanto esso è già pensionato in via prevalente, e non necessita di accessoria contribuzione per IVS conseguentemente annullare la disposizione
CP_ d'ufficio dell' relativa alla ritenuta contribuzione necessaria del ricorrente ex imprenditore agricolo professionale non dovuta la contribuzione annuale per cessazione dell'attività da parte de ricorrente, che vendeva l'azienda agricola.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo CP_1 eccepiva la legittimità dell'operato dell'Istituto eccepiva in via preliminare la decadenza ex art.22 D.L. 7/1970 del ricorrente di contestare l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e l'infondatezza dell'avversa opposizione, in particolare per mancata contestazione dei fatti costitutivi dei crediti dell'Ente opposto e per l'effetto chiedeva la confermare dell'iscrizione di nella gestione CD e il conseguente avviso di addebito qui impugnato Pt_1
Il giudizio dapprima assegnato al Giudice Favale, veniva assegnato al Giudice Onorario dott.
Todaro subiva diversi rinvii e successivamente assegnato al Dott. Marescalco.
Istruita la causa, mediante produzione documentale ed autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, deve dichiararsi la tempestività dell'opposizione ex art. 24 L.46/99 avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00026945 36000 in data 27.01.2020 e dunque deve rigettarsi l'eccezione di decadenza atteso che l'istante contesta ed impugna l'avviso di addebito notificatogli contestando l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Agricola- Lavoratori Autonomi.
Inconferente la difesa volta a richiedere la cancellazione dalla gestione IAP, atteso che dal documentazione versata in atti il ricorrente è stato iscritto alla gestione Agricola-lavoratori
Autonomi.
In ordine alla sentenza n. 344/2022 versata in atti dal ricorrente, resa da questo decidente e fra le stesse parti, si osserva che la posizione contributiva cancellata dall'Istituto afferiva ad altro anno di contribuzione ed era riferita all'anno 2019.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
La L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3 (che detta norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri) dispone: comma 1: “E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni… che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Comma 2:… il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame…si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Comma 3: Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”; la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue… ”.
La S.C. (Cass. n. 13938 del 2006) ha chiarito che rapporto di prevalenza è definito dall'art. 2, comma 3, con due criteri congiunti, uno temporale e l'altro reddituale. Il criterio temporale è costituito dai lavoro agricolo per la maggior parte dell'anno, ulteriormente precisato all'art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate;
il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente, e concorre a definire una attività agricola in sè significativa e preponderante.
Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa l'istante ha dedotto e documentato di essere stato impiegato pubblico (ruolo dirigenziale) presso la Regione Siciliana, oggi in pensione;
ha provato che il suo sostentamento deriva prevalentemente dal reddito da pensione (cfr. documentazione reddituale in atti).
Relativamente all'anno 2018, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte dell'opponente, l'Ente previdenziale opposto non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione dell'opponente nella gestione previdenziale in questione, e cioè in sostanza che l'attività di coltivatore diretto sia stata svolta con abitualità
e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato e che siano risultate necessarie non meno di 104 giornate annue di lavoro, ossia la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del nella gestione agricola ex R.D.L. 1827/1935, non risultando Pt_2
specificamente provato né il requisito soggettivo della diretta ed abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, né il requisito oggettivo della necessità di un'attività lavorativa superiore a 104 giornate annue, in assenza peraltro di accertamento ispettivo.
Occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché formalmente Controparte_3
convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a ruolo, grava CP_1 sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi CP_3
costitutivi del diritto preteso.
Pertanto, posto che ” nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'onere probatorio circa
l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore” (cfr. Trib. di Catania sentenza n. 2493/16) e considerato che nel caso che ci occupa l'istituto convenuto, su cui incombeva l'onere della prova, non ha fornito idonei elementi probatori circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale in questione e posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e
CP_ l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno dichiarato non dovuti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito impugnato e illegittima la loro iscrizione a ruolo, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 598 2019 00026945 3000;
Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.tempore al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in €.
1.312,00 oltre esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna