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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/08/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4031/2022 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. GIANNI TOGNONI, cf C.F._1
- domicilio: Viale Battisti 23, Empoli, presso l'avv. Freschi
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf RT C.F._2
, cf _2 C.F._3
cf _3 C.F._4
- difesa: avv. ALESSANDRO MOSTI, cf C.F._5
- domicilio: Via Massa Avenza 38/B, Massa, presso il difensore
- PEC: Email_2
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria
Decisa nella camera di consiglio del 13/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in premessa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa:
1 In via principale: 1) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2476, comma 1, 3 e 8
c.c., la responsabilità degli amministratori e _3 _2 in solido con le socie e per aver _3 RT intenzionalmente deciso e/o autorizzato il compimento in danno della società degli illeciti rimborsi di apporti patrimoniali nel Parte_1 periodo dal 27 novembre 2015 al 16 febbraio 2018 e per l'effetto, condannare
, , , in solido tra loro, a _2 _3 RT corrispondere al a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, la somma di euro 284.725,38, o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'eventuale istruttoria, ed occorrendo anche equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma
4 e 5, c.c.;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebito rimborso degli apporti patrimoniali eseguiti dalla in Parte_1 favore di e nel periodo compreso fra il 27 _3 RT novembre 2015 e il 16 febbraio 2018 e per l'effetto condannare le convenute a restituire alla quanto a Parte_2 la somma di euro 153.596,23 e quanto a la _3 RT somma di euro 131.129,15, oltre - per ciascuna di esse - rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma
4 e 5, c.c.;
In via ulteriormente subordinata 3) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. l'inefficacia del rimborso degli apporti patrimoniali eseguiti in data
2 gennaio 2018 dalla in favore di Parte_1 CP_3
e per la somma complessiva di euro 210.620,00 e per
[...] RT
l'effetto condannare al pagamento a favore del Parte_1
la convenuta per l'importo di € 113.734,80 e la
[...] _3 convenuta per l'importo di euro 96.885,20, oltre – per entrambe - RT rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c.;
In ogni caso 4) condannare , e _2 _3 P_
, in solido tra loro, alla refusione a favore del
[...] Controparte_4
[..
[...] [...]
delle spese e dei compensi di avvocato, oltre rimborso spese
[...] forfetario 15%, IVA e CNPA, come per legge.
Convenuti: In via principale
- Rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 284.725,38 formulata nei confronti di e , in solido con _3 _2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476, comma 1 e 3, c.c., per RT essere le operazioni contestate legittime o comunque inidonee ad arrecare un danno alla società, il tutto, per le ragioni esposte in narrativa;
- Rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 284.725,38 formulata nei confronti di in solido con e RT _3
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 c.c., comma 8, non _2 sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
- Relativamente alla domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e nel merito, rigettare la domanda ex art. _3 RT
2033 c.c., perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
- Rigettare la domanda ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
In via istruttoria
- Acquisire la consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo promosso da parte attrice in corso di causa (RG
4031/2022);
- In subordine, ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: (i) se al momento dell'erogazione dei finanziamenti sussistevano le condizioni previste dall'art. 2467 c.c. per la postergazione;
(ii) termini e condizioni dell'operazione posta in essere il 2 gennaio 2018.
- Rigettare l'istanza di ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale articolate da parte attrice con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui detti capitoli di prova siano, in tutto o in parte, ammessi, disporre la prova contraria, con i medesimi testi indicati da parte attrice e sui medesimi capitoli di prova articolati da parte attrice con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
In ogni caso
- Condannare in persona dei curatori, Parte_1 alla refusione in favore di e _3 RT [...]
, le spese dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso CP_2 spese generali.
3 La lite
Il curatore della (di seguito: Parte_1 CP_5
o la Società), dichiarata fallita dal Tribunale di Massa in data 1.10.2020, ha citato in giudizio:
- socia della Società, RT
- , amministratore della stessa, _2
- socia e amministratrice, _3 per sentirli condannare al pagamento della somma di € 284.725,38:
- a titolo di risarcimento, avendo gli amministratori disposto e le socie autorizzato il rimborso a queste ultime di finanziamenti per il suddetto ammontare, nonostante il carattere postergato dei crediti e in violazione della par condicio creditorum; rimborso effettuato indirettamente, tramite cessione del credito dalle socie ad altra società di famiglia (Giardini di Versilia Srl, da qui in poi: NI) e compensazione di reciproche poste creditorie tra e CP_5
NI;
- in subordine a titolo di restituzione di indebito, ove i versamenti effettuati dai soci negli anni precedenti fossero qualificabili come apporti di capitale di rischio,
- in ulteriore subordine, come effetto della contestualmente esperita azione revocatoria ai sensi degli art. 66 LF e 2901 CC.
*
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande poiché:
A) gli importi versati dalle socie non avrebbero avuto natura di capitale di rischio (con conseguente infondatezza della domanda di restituzione dell'indebito), nulla confermando tale assunto, mentre la loro registrazione contabile come debiti della società (nei bilanci) e come prestiti infruttiferi soci (nei conti interni) ne confermerebbe la natura di finanziamenti, al pari del fatto che essi non sono stati utilizzati per coprire perdite;
B) sarebbe entrata in stato di crisi solo a partire dal CP_5
2017; all'epoca in cui i finanziamenti sono stati erogati, pertanto, non sussisteva alcuno squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, e neppure negli anni 2015-2016, durante i quali vi sono stati rimborsi solo per complessivi € 53.425,38;
4 C) la somma di € 210.620 non è stata rimborsata alle socie: esse, come riconosciuto dallo stesso attore, hanno ceduto il loro credito a
NI, la quale lo ha portato in compensazione ad estinzione del maggior debito (€ 1.066.273, anch'esso da finanziamento soci) che essa aveva nei confronti di CP_5
D) quest'ultima operazione di compensazione non avrebbe rappresentato un danno per poiché le avrebbe consentito di CP_5 realizzare (per l'ammontare di € 210.620) un suo credito che avrebbe dovuto essere interamente svalutato, stante la condizione di insolvenza di NI;
E) non vi sarebbe alcun elemento idoneo a dimostrare una partecipazione intenzionale della socia all'operazione asseritamente RT pregiudizievole per la Società, essendosi l'attore limitato a rilevare che ella è moglie dell'amministratore e a sostenere, come CP_2 conseguenza di questo rapporto coniugale, che lei stessa avrebbe amministrato “per interposta persona”; CP_5
F) non sussisterebbero i presupposti della revocatoria (eventus damni e scientia fraudis).
*
In corso di causa l'attore ha presentato ricorso per sequestro conservativo, concesso con ordinanza del 15.3.2023 confermata in sede di reclamo.
Acquisita la documentazione prodotta e la CTU svolta nel sub- procedimento cautelare e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
I versamenti operati dalle socie in favore di sono da CP_5 qualificare come finanziamenti, fonti di un debito restitutorio, e non come conferimento di capitale non rimborsabile se non al termine della liquidazione: ciò si desume, come già ritenuto nel procedimento cautelare, dal fatto che nessun aumento di capitale era stato deliberato, che l'apporto di denaro era stato contabilizzato come debito e non come riserva di capitale, e che la liquidità immessa non è stata utilizzata per coprire perdite di esercizio.
5 La CTU svolta nel procedimento cautelare ha evidenziato che, già al momento in cui i finanziamenti furono erogati, presentava CP_5 uno squilibrio patrimoniale – condizione diversa e meno grave dello stato di crisi: il consulente dr. è partito dal raffronto tra Persona_1 valore della società e suo indebitamento (indice generalmente utilizzato per valutare se essa sia in condizione di equilibrio o squilibrio patrimoniale), procedendo altresì all'esame degli indici spesso utilizzati dagli istituti bancari per decidere se concedere credito all'impresa, in base alla considerazione
(anch'essa generalmente accettata) che l'altra ipotesi di postergazione prevista dall'art. 2467 CC ricorra allorché un conferimento da parte dei soci sia tanto più “ragionevole” quanto più difficile e costoso risulti il ricorso al credito esterno.
Il ctu ha dunque rilevato che, già a partire dal 2012 e anche negli esercizi in cui il margine operativo è risultato leggermente migliore (2015-2016),
è sempre stata in condizione di squilibrio patrimoniale, con CP_5 un indice di indebitamento molto superiore ai valori generalmente accettati come buoni (9-18% anziché 1-3%), un grado di capitalizzazione oltre 5 volte inferiore ai valori minimi, l'incidenza dei debiti a breve e degli oneri finanziari molto alta;
e, non per caso, nel 2014-2015 gli istituti bancari hanno iniziato a revocare le linee di credito e a esigere rientri, per poi andare a escutere garanzie pignoratizie e a liquidare polizze assicurative a garanzia degli affidamenti bancari.
Le valutazioni del consulente sono corrette e condivisibili;
di conseguenza,
i finanziamenti erogati a partire dal novembre 2015 devono considerarsi postergati, non rilevando il fatto che solo nel 2017 lo squilibrio sia sfociato in un vero e proprio stato di crisi;
le socie, pertanto, avevano bensì il diritto al loro rimborso, ma non potevano esercitarlo prima che i creditori terzi fossero stati a loro volta soddisfatti, o la condizione di crisi superata.
Non è contestato che questi finanziamenti ammontassero, al 12.1.2018, a quasi 368.000 euro, e che le socie rinunciarono al rimborso per oltre 83.000 euro;
restavano quindi da restituire € 284.725,38, importo azzerato alla successiva data del 16.2.2018: donde la legittima presunzione che, per quell'ammontare, i finanziamenti siano stati rimborsati, in violazione della postergazione e dei diritti degli altri creditori.
Questa presunzione è però superata limitatamente alla somma di €
210.620: è infatti pacifico che il credito corrispondente fu ceduto dalle socie a
6 NI e questa, poi, lo compensò parzialmente con il maggiore debito che aveva nei confronti di CP_5
È dunque vero che le socie, in relazione al loro credito, hanno ottenuto un pagamento benché le condizioni patrimoniali della Società non lo consentissero;
e, a questo proposito, si osserva che il carattere oneroso della cessione (di cui i convenuti affermano non esservi dimostrazione) ben può presumersi siccome elemento normale del contratto, non contraddetto da alcuna prova contraria, e, d'altronde, se le sig.re avessero voluto P_ rinunciare al loro credito senza ricevere alcun corrispettivo, non avrebbe avuto alcun senso architettare una simile struttura negoziale. Tuttavia, esse non hanno conseguito il pagamento come rimborso dei loro finanziamenti, bensì come corrispettivo della cessione dei loro crediti, e questo corrispettivo non è stato pagato da ma da NI. CP_5
L'ordinamento non tollera che, di fronte a una società in difficoltà, i suoi soci soddisfino le loro ragioni di credito prima degli altri creditori, ma questa misura non ha una finalità punitiva nei confronti dei soci: più semplicemente, non si ammette che le poche risorse di cui quella società dispone vadano a compensare chi ha assunto il rischio d'impresa prima che i terzi, trasferendo interamente su questi il rischio medesimo.
Nel nostro caso l'operazione, per CENTROVERDE:
i. dal punto di vista finanziario non ha determinato alcuna fuoriuscita di denaro, atteso che le socie hanno ricevuto il pagamento da NI;
ii. sul piano patrimoniale, ha determinato, oltre all'estinzione di quel debito, la riduzione del credito verso NI.
Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva;
sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l'attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.
In questa ipotesi, tuttavia, poiché l'estinzione del debito non avviene tramite trasferimento di denaro, bensì con pari estinzione di un controcredito, per affermare che essa ha ridotto l'attivo disponibile occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe
7 una voce dell'attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla.
In sede cautelare è stato appunto valorizzato l'effetto patrimoniale finale, ove ha estinto un suo debito (inesigibile ex latere creditoris) CP_5 privandosi di un credito, e ritenuto non rilevante lo strumento utilizzato.
Sennonché, in primo luogo, per valorizzare questo aspetto dell'illecito avrebbe dovuto essere allegata, come condotta di mala gestio, la compensazione operata verso NI anziché una restituzione mai avvenuta di finanziamenti dei soci.
Inoltre, nel prosieguo della causa di merito è rimasto privo di replica il secondo elemento decisivo, relativo alla asserita insussistenza di un danno;
o meglio, l'attore ha continuato ad affermarne l'esistenza, assumendolo pari al debito da finanziamento estinto, ma nulla ha detto, se non con la comparsa conclusionale di replica, sul fatto che il controcredito compensato sarebbe stato, a sua volta, totalmente inesigibile: i convenuti, infatti, hanno sostenuto, in base a dati relativi allo stato passivo e attivo del che Parte_3
l'intero attivo di quest'ultima non sarebbe stato sufficiente neppure a pagare i crediti privilegiati;
dunque, quello vantato da (chirografario e CP_5 anch'esso derivante da finanziamenti soci, quindi, a sua volta, postergato) non avrebbe mai potuto essere soddisfatto, neppure in parte.
Quei dati – noti all'attore, poiché la stessa era creditrice CP_5 del – non sono stati tempestivamente smentiti, né ne è Parte_4 stata chiesta la verifica, dunque possono essere considerati certi.
Solo con la comparsa conclusionale di replica l'attore ha sostenuto che:
i. i dati del concordato non rappresenterebbero la realtà economica di
NI al febbraio 2018, allorché il credito avrebbe potuto essere realizzato;
ii. qualora il credito fosse stato inesigibile ne risulterebbe la falsità del bilancio di ove esso non era svalutato, mentre, se CP_5 lo fosse stato, la Società avrebbe potuto usufruire dei conseguenti benefici patrimoniali, fiscali e finanziari;
iii. il credito, comunque, avrebbe potuto trovare un parziale soddisfacimento all'interno del Concordato NI o essere ceduto.
Si osserva in proposito, preliminarmente, che questi argomenti non possono neppure essere considerati, poiché spesi per la prima volta nella
8 comparsa conclusionale di replica, sì da impedire alla controparte una risposta.
Pur senza considerare il documento (l'ordinanza con cui il Tribunale di La
Spezia ha ammesso il concordato minore di NI) tardivamente prodotto dai convenuti in allegato alla comparsa conclusionale – a comprova del fatto, esso pure tardivamente allegato e, comunque, non smentito dalla controparte, per cui in quella procedura i soci creditori, tra i quali CP_5 sarebbero inseriti nel Piano solo per diritto di voto ma senza previsione di alcuna percentuale di pagamento dei loro crediti - si può rilevare che:
i. i convenuti hanno fin da subito affermato che il credito di verso NI non avrebbe mai potuto essere CP_5 realizzato, e nessuna replica vi è stata da parte attrice,
ii. l'attore non ha detto quali diversi dati patrimoniali ci sarebbero stati nel febbraio 2018, tali da consentire alla Società di esigere per intero o in parte il suo credito;
e, dal momento che è il Curatore del
Fallimento a pretendere il risarcimento, suo era l'onere di allegare e dimostrare non solo l'illiceità della compensazione operata tra e NI ma anche il danno che ne sarebbe CP_5 conseguito;
iii. l'eventuale falsità del bilancio, e le sue conseguenze, non fanno parte dell'oggetto della presente causa;
iv. se la soddisfazione in seno al concordato era possibile, avrebbe potuto provvedere il Curatore stesso a ottenerla.
Si deve perciò concludere che l'estinzione per compensazione del controcredito di € 210.620 di a prescindere dal suo carattere CP_5 lecito o illecito, non ha provocato alcun danno: l'unico esborso essendo stato sostenuto da NI, e avendo solamente azzerato un CP_5 credito comunque inesigibile.
Un danno, invece, sussiste per la restante somma di € 74.105,38, pari alla differenza tra l'ammontare del debito verso i soci azzerato nel febbraio 2018 (€
284.725,38) e la somma oggetto dell'operazione di cessione / compensazione del gennaio 2018 (€ 210.620,00): non risultando particolari modalità di estinzione – il cui onere probatorio incombeva sugli amministratori convenuti, ben potendo l'attore limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta estinzione di un debito postergato, agli amministratori spettando, a quel punto, dar prova delle modalità escludenti il suo carattere illecito o pregiudizievole - si può
9 presumere che quella somma sia stata effettivamente rimborsata con pagamenti alle socie.
La domanda dev'essere accolta nei limiti di questo importo, ma nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi.
Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l'art. 1224 CC.
*
invece, ignorandosi tempi, modi e circostanze dei Controparte_6 rimborsi (quelli diversi dall'operazione di cessione / compensazione: della quale, per le sue articolate modalità, si può presumere che la socia condividesse ragioni e finalità, come ritenuto in sede cautelare), non può predicarsi l'intenzionale partecipazione ad operazioni pregiudizievoli per la
Società – anche questa, elemento costitutivo dell'illecito ascrivibile al socio e la cui prova, dunque, è a carico dell'attore.
Questo collegio non condivide gli assunti secondo cui:
a. il rapporto di coniugio con uno degli amministratori si tradurrebbe nel diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall'altro o, addirittura, in una gestione operata dalla moglie grazie all'interposizione del marito;
b. il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, lascerebbe presumere l'illecito previsto dall'art. 2476.8 CC: esso può essere espressivo dell'accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev'essere fornita da chi pretende il risarcimento - della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società;
c. avrebbe avuto “accesso continuativo alla RT documentazione societaria, ma anche una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali”: affermazioni non suffragate da prove.
*
L'azione di ripetizione di indebito e quella revocatoria sono da considerarsi assorbite: invero, essendo state proposte in via subordinata, l'accoglimento della principale, ancorché parziale, ne rende superfluo l'esame.
10 Ad abundantiam, si può osservare che:
- l'azione di indebito, quanto alla richiesta di pagamento della somma di
€ 74.105,38, rappresenterebbe un bis in idem e, quanto alla restante somma di € 210.620,00, poggerebbe su un presupposto – avere le socie erogato le somme di denaro a titolo di conferimento di capitale di rischio, anziché di finanziamento – già escluso e antitetico a quello in forza del quale la domanda è parzialmente accolta;
- l'azione revocatoria:
A) dovrebbe contrapporre un soggetto che si afferma creditore a un altro, presentato come debitore, che avrebbe compiuto un atto depauperativo del suo patrimonio, rendendo impossibile o più difficoltosa la realizzazione del credito;
nella fattispecie, invece,
l'attore sarebbe la stessa Società che avrebbe compiuto l'atto dispositivo;
B) poggia su un presupposto (il rimborso di finanziamenti alle socie) già smentito, mentre, con riferimento alla compensazione di reciproci crediti, avrebbe dovuto essere esercitata, eventualmente,
contro
NI;
C) produce l'effetto di rendere inopponibile al creditore l'atto dispositivo, facendo figurativamente rientrare nel patrimonio del debitore il bene alienato, così consentendo al creditore di aggredirlo per la soddisfazione del suo credito;
talché, nel caso in esame, l'unico “bene” che potrebbe figurativamente considerarsi “non fuoriuscito”, nei confronti delle socie sarebbe in realtà il debito che P_ CP_5 aveva verso loro;
non si vede, dunque, quale interesse potrebbe avere l'attore a considerare mai estinto quel suo debito, e su cosa potrebbe soddisfare le sue pretese;
D) non è indirizzata ad accertare crediti o a ottenerne la soddisfazione, ma solo a rendere relativamente inefficaci atti depauperativi del patrimonio del debitore;
talché la condanna al pagamento non può essere l' “effetto” della revocatoria, benché chiesta come tale, ma, semmai, l'esito delle azioni di responsabilità o di indebito – invero svolte, e che si sono trattate sopra – che sono del tutto svincolate da una preventiva dichiarazione di inefficacia dell'operazione complessa posta in
11 essere e che, al contrario, non avrebbero ragione di fondamento se l'atto compiuto fosse inefficace nei confronti del;
Parte_1
E) nei confronti di e di in veste di CP_2 _3 amministratrice non identifica neppure l'atto dispositivo che sarebbe stato da loro compiuto personalmente e di cui dovrebbero rispondere, se non in seno alle azioni di responsabilità o di indebito già esaminate.
*
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, applicando:
- al giudizio di merito: lo scaglione di valore commisurato alla misura in cui è accolta la domanda (per i convenuti condannati) e al petitum (per
, parametri medi per tutte le fasi fuorché quella RT istruttoria, limitatasi alla produzione documentale (mentre altre istanze sono state ritenute superflue);
- al giudizio cautelare di primo grado: lo scaglione di valore commisurato alla domanda accolta, parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, considerando che il ricorso è stato presentato in corso di causa, medi per la fase istruttoria (ove si è svolta la CTU) e decisionale;
- al giudizio cautelare di secondo grado: lo scaglione di valore commisurato alla domanda accolta, parametri minimi per tutte le fasi.
Le spese della fase cautelare devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti;
quanto a si osserva che ella nel sub- RT procedimento è risultata soccombente, ma la valutazione globale del giudizio l'ha vista prevalere;
questo esito non può non influire anche sulle spese del cautelare, determinandone la compensazione integrale.
Le spese della CTU sono poste a definitivo carico dei convenuti soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. condanna e , in solido tra loro, a _3 _2 pagare al la somma di € 74.105,38 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fallimento;
2. dichiara assorbite le domande di ripetizione di indebito e revocatoria;
12 3. rigetta ogni domanda nei confronti di e dichiara inefficace RT
l'ordinanza del 15.3.2023, confermata con ordinanza del 15.5.2023, nella parte in cui ha autorizzato il sequestro conservativo nei suoi confronti;
4. condanna e , in solido tra loro, a _3 _2 rifondere all'Erario le spese del giudizio, liquidate in:
- € 11.270,00 per compensi professionali del giudizio di merito,
- € 9.145,00 per compensi professionali della fase cautelare di primo grado,
- € 5.885,00 per compensi professionali della fase cautelare di secondo grado,
- oltre rimborso spese generali,
- oltre alle ulteriori spese anticipate e prenotate a debito, e agli accessori di legge;
5. condanna il a rifondere a Parte_1 [...] le spese del giudizio di merito, liquidate in € 17.250,00 per P_ compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con compensazione delle spese della fase cautelare;
7. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale dei convenuti e CP_2
_3
Firenze, 13 agosto 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
13
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4031/2022 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. GIANNI TOGNONI, cf C.F._1
- domicilio: Viale Battisti 23, Empoli, presso l'avv. Freschi
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf RT C.F._2
, cf _2 C.F._3
cf _3 C.F._4
- difesa: avv. ALESSANDRO MOSTI, cf C.F._5
- domicilio: Via Massa Avenza 38/B, Massa, presso il difensore
- PEC: Email_2
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria
Decisa nella camera di consiglio del 13/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in premessa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa:
1 In via principale: 1) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2476, comma 1, 3 e 8
c.c., la responsabilità degli amministratori e _3 _2 in solido con le socie e per aver _3 RT intenzionalmente deciso e/o autorizzato il compimento in danno della società degli illeciti rimborsi di apporti patrimoniali nel Parte_1 periodo dal 27 novembre 2015 al 16 febbraio 2018 e per l'effetto, condannare
, , , in solido tra loro, a _2 _3 RT corrispondere al a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, la somma di euro 284.725,38, o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'eventuale istruttoria, ed occorrendo anche equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma
4 e 5, c.c.;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebito rimborso degli apporti patrimoniali eseguiti dalla in Parte_1 favore di e nel periodo compreso fra il 27 _3 RT novembre 2015 e il 16 febbraio 2018 e per l'effetto condannare le convenute a restituire alla quanto a Parte_2 la somma di euro 153.596,23 e quanto a la _3 RT somma di euro 131.129,15, oltre - per ciascuna di esse - rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma
4 e 5, c.c.;
In via ulteriormente subordinata 3) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. l'inefficacia del rimborso degli apporti patrimoniali eseguiti in data
2 gennaio 2018 dalla in favore di Parte_1 CP_3
e per la somma complessiva di euro 210.620,00 e per
[...] RT
l'effetto condannare al pagamento a favore del Parte_1
la convenuta per l'importo di € 113.734,80 e la
[...] _3 convenuta per l'importo di euro 96.885,20, oltre – per entrambe - RT rivalutazione dal dì del dovuto al saldo e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, calcolati sino alla data di presentazione della domanda giudiziale al saggio ordinario di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c., e successivamente al saggio speciale di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c.;
In ogni caso 4) condannare , e _2 _3 P_
, in solido tra loro, alla refusione a favore del
[...] Controparte_4
[..
[...] [...]
delle spese e dei compensi di avvocato, oltre rimborso spese
[...] forfetario 15%, IVA e CNPA, come per legge.
Convenuti: In via principale
- Rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 284.725,38 formulata nei confronti di e , in solido con _3 _2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476, comma 1 e 3, c.c., per RT essere le operazioni contestate legittime o comunque inidonee ad arrecare un danno alla società, il tutto, per le ragioni esposte in narrativa;
- Rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 284.725,38 formulata nei confronti di in solido con e RT _3
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 c.c., comma 8, non _2 sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
- Relativamente alla domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e nel merito, rigettare la domanda ex art. _3 RT
2033 c.c., perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
- Rigettare la domanda ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
In via istruttoria
- Acquisire la consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo promosso da parte attrice in corso di causa (RG
4031/2022);
- In subordine, ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: (i) se al momento dell'erogazione dei finanziamenti sussistevano le condizioni previste dall'art. 2467 c.c. per la postergazione;
(ii) termini e condizioni dell'operazione posta in essere il 2 gennaio 2018.
- Rigettare l'istanza di ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale articolate da parte attrice con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui detti capitoli di prova siano, in tutto o in parte, ammessi, disporre la prova contraria, con i medesimi testi indicati da parte attrice e sui medesimi capitoli di prova articolati da parte attrice con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
In ogni caso
- Condannare in persona dei curatori, Parte_1 alla refusione in favore di e _3 RT [...]
, le spese dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso CP_2 spese generali.
3 La lite
Il curatore della (di seguito: Parte_1 CP_5
o la Società), dichiarata fallita dal Tribunale di Massa in data 1.10.2020, ha citato in giudizio:
- socia della Società, RT
- , amministratore della stessa, _2
- socia e amministratrice, _3 per sentirli condannare al pagamento della somma di € 284.725,38:
- a titolo di risarcimento, avendo gli amministratori disposto e le socie autorizzato il rimborso a queste ultime di finanziamenti per il suddetto ammontare, nonostante il carattere postergato dei crediti e in violazione della par condicio creditorum; rimborso effettuato indirettamente, tramite cessione del credito dalle socie ad altra società di famiglia (Giardini di Versilia Srl, da qui in poi: NI) e compensazione di reciproche poste creditorie tra e CP_5
NI;
- in subordine a titolo di restituzione di indebito, ove i versamenti effettuati dai soci negli anni precedenti fossero qualificabili come apporti di capitale di rischio,
- in ulteriore subordine, come effetto della contestualmente esperita azione revocatoria ai sensi degli art. 66 LF e 2901 CC.
*
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande poiché:
A) gli importi versati dalle socie non avrebbero avuto natura di capitale di rischio (con conseguente infondatezza della domanda di restituzione dell'indebito), nulla confermando tale assunto, mentre la loro registrazione contabile come debiti della società (nei bilanci) e come prestiti infruttiferi soci (nei conti interni) ne confermerebbe la natura di finanziamenti, al pari del fatto che essi non sono stati utilizzati per coprire perdite;
B) sarebbe entrata in stato di crisi solo a partire dal CP_5
2017; all'epoca in cui i finanziamenti sono stati erogati, pertanto, non sussisteva alcuno squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, e neppure negli anni 2015-2016, durante i quali vi sono stati rimborsi solo per complessivi € 53.425,38;
4 C) la somma di € 210.620 non è stata rimborsata alle socie: esse, come riconosciuto dallo stesso attore, hanno ceduto il loro credito a
NI, la quale lo ha portato in compensazione ad estinzione del maggior debito (€ 1.066.273, anch'esso da finanziamento soci) che essa aveva nei confronti di CP_5
D) quest'ultima operazione di compensazione non avrebbe rappresentato un danno per poiché le avrebbe consentito di CP_5 realizzare (per l'ammontare di € 210.620) un suo credito che avrebbe dovuto essere interamente svalutato, stante la condizione di insolvenza di NI;
E) non vi sarebbe alcun elemento idoneo a dimostrare una partecipazione intenzionale della socia all'operazione asseritamente RT pregiudizievole per la Società, essendosi l'attore limitato a rilevare che ella è moglie dell'amministratore e a sostenere, come CP_2 conseguenza di questo rapporto coniugale, che lei stessa avrebbe amministrato “per interposta persona”; CP_5
F) non sussisterebbero i presupposti della revocatoria (eventus damni e scientia fraudis).
*
In corso di causa l'attore ha presentato ricorso per sequestro conservativo, concesso con ordinanza del 15.3.2023 confermata in sede di reclamo.
Acquisita la documentazione prodotta e la CTU svolta nel sub- procedimento cautelare e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
I versamenti operati dalle socie in favore di sono da CP_5 qualificare come finanziamenti, fonti di un debito restitutorio, e non come conferimento di capitale non rimborsabile se non al termine della liquidazione: ciò si desume, come già ritenuto nel procedimento cautelare, dal fatto che nessun aumento di capitale era stato deliberato, che l'apporto di denaro era stato contabilizzato come debito e non come riserva di capitale, e che la liquidità immessa non è stata utilizzata per coprire perdite di esercizio.
5 La CTU svolta nel procedimento cautelare ha evidenziato che, già al momento in cui i finanziamenti furono erogati, presentava CP_5 uno squilibrio patrimoniale – condizione diversa e meno grave dello stato di crisi: il consulente dr. è partito dal raffronto tra Persona_1 valore della società e suo indebitamento (indice generalmente utilizzato per valutare se essa sia in condizione di equilibrio o squilibrio patrimoniale), procedendo altresì all'esame degli indici spesso utilizzati dagli istituti bancari per decidere se concedere credito all'impresa, in base alla considerazione
(anch'essa generalmente accettata) che l'altra ipotesi di postergazione prevista dall'art. 2467 CC ricorra allorché un conferimento da parte dei soci sia tanto più “ragionevole” quanto più difficile e costoso risulti il ricorso al credito esterno.
Il ctu ha dunque rilevato che, già a partire dal 2012 e anche negli esercizi in cui il margine operativo è risultato leggermente migliore (2015-2016),
è sempre stata in condizione di squilibrio patrimoniale, con CP_5 un indice di indebitamento molto superiore ai valori generalmente accettati come buoni (9-18% anziché 1-3%), un grado di capitalizzazione oltre 5 volte inferiore ai valori minimi, l'incidenza dei debiti a breve e degli oneri finanziari molto alta;
e, non per caso, nel 2014-2015 gli istituti bancari hanno iniziato a revocare le linee di credito e a esigere rientri, per poi andare a escutere garanzie pignoratizie e a liquidare polizze assicurative a garanzia degli affidamenti bancari.
Le valutazioni del consulente sono corrette e condivisibili;
di conseguenza,
i finanziamenti erogati a partire dal novembre 2015 devono considerarsi postergati, non rilevando il fatto che solo nel 2017 lo squilibrio sia sfociato in un vero e proprio stato di crisi;
le socie, pertanto, avevano bensì il diritto al loro rimborso, ma non potevano esercitarlo prima che i creditori terzi fossero stati a loro volta soddisfatti, o la condizione di crisi superata.
Non è contestato che questi finanziamenti ammontassero, al 12.1.2018, a quasi 368.000 euro, e che le socie rinunciarono al rimborso per oltre 83.000 euro;
restavano quindi da restituire € 284.725,38, importo azzerato alla successiva data del 16.2.2018: donde la legittima presunzione che, per quell'ammontare, i finanziamenti siano stati rimborsati, in violazione della postergazione e dei diritti degli altri creditori.
Questa presunzione è però superata limitatamente alla somma di €
210.620: è infatti pacifico che il credito corrispondente fu ceduto dalle socie a
6 NI e questa, poi, lo compensò parzialmente con il maggiore debito che aveva nei confronti di CP_5
È dunque vero che le socie, in relazione al loro credito, hanno ottenuto un pagamento benché le condizioni patrimoniali della Società non lo consentissero;
e, a questo proposito, si osserva che il carattere oneroso della cessione (di cui i convenuti affermano non esservi dimostrazione) ben può presumersi siccome elemento normale del contratto, non contraddetto da alcuna prova contraria, e, d'altronde, se le sig.re avessero voluto P_ rinunciare al loro credito senza ricevere alcun corrispettivo, non avrebbe avuto alcun senso architettare una simile struttura negoziale. Tuttavia, esse non hanno conseguito il pagamento come rimborso dei loro finanziamenti, bensì come corrispettivo della cessione dei loro crediti, e questo corrispettivo non è stato pagato da ma da NI. CP_5
L'ordinamento non tollera che, di fronte a una società in difficoltà, i suoi soci soddisfino le loro ragioni di credito prima degli altri creditori, ma questa misura non ha una finalità punitiva nei confronti dei soci: più semplicemente, non si ammette che le poche risorse di cui quella società dispone vadano a compensare chi ha assunto il rischio d'impresa prima che i terzi, trasferendo interamente su questi il rischio medesimo.
Nel nostro caso l'operazione, per CENTROVERDE:
i. dal punto di vista finanziario non ha determinato alcuna fuoriuscita di denaro, atteso che le socie hanno ricevuto il pagamento da NI;
ii. sul piano patrimoniale, ha determinato, oltre all'estinzione di quel debito, la riduzione del credito verso NI.
Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva;
sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l'attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.
In questa ipotesi, tuttavia, poiché l'estinzione del debito non avviene tramite trasferimento di denaro, bensì con pari estinzione di un controcredito, per affermare che essa ha ridotto l'attivo disponibile occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe
7 una voce dell'attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla.
In sede cautelare è stato appunto valorizzato l'effetto patrimoniale finale, ove ha estinto un suo debito (inesigibile ex latere creditoris) CP_5 privandosi di un credito, e ritenuto non rilevante lo strumento utilizzato.
Sennonché, in primo luogo, per valorizzare questo aspetto dell'illecito avrebbe dovuto essere allegata, come condotta di mala gestio, la compensazione operata verso NI anziché una restituzione mai avvenuta di finanziamenti dei soci.
Inoltre, nel prosieguo della causa di merito è rimasto privo di replica il secondo elemento decisivo, relativo alla asserita insussistenza di un danno;
o meglio, l'attore ha continuato ad affermarne l'esistenza, assumendolo pari al debito da finanziamento estinto, ma nulla ha detto, se non con la comparsa conclusionale di replica, sul fatto che il controcredito compensato sarebbe stato, a sua volta, totalmente inesigibile: i convenuti, infatti, hanno sostenuto, in base a dati relativi allo stato passivo e attivo del che Parte_3
l'intero attivo di quest'ultima non sarebbe stato sufficiente neppure a pagare i crediti privilegiati;
dunque, quello vantato da (chirografario e CP_5 anch'esso derivante da finanziamenti soci, quindi, a sua volta, postergato) non avrebbe mai potuto essere soddisfatto, neppure in parte.
Quei dati – noti all'attore, poiché la stessa era creditrice CP_5 del – non sono stati tempestivamente smentiti, né ne è Parte_4 stata chiesta la verifica, dunque possono essere considerati certi.
Solo con la comparsa conclusionale di replica l'attore ha sostenuto che:
i. i dati del concordato non rappresenterebbero la realtà economica di
NI al febbraio 2018, allorché il credito avrebbe potuto essere realizzato;
ii. qualora il credito fosse stato inesigibile ne risulterebbe la falsità del bilancio di ove esso non era svalutato, mentre, se CP_5 lo fosse stato, la Società avrebbe potuto usufruire dei conseguenti benefici patrimoniali, fiscali e finanziari;
iii. il credito, comunque, avrebbe potuto trovare un parziale soddisfacimento all'interno del Concordato NI o essere ceduto.
Si osserva in proposito, preliminarmente, che questi argomenti non possono neppure essere considerati, poiché spesi per la prima volta nella
8 comparsa conclusionale di replica, sì da impedire alla controparte una risposta.
Pur senza considerare il documento (l'ordinanza con cui il Tribunale di La
Spezia ha ammesso il concordato minore di NI) tardivamente prodotto dai convenuti in allegato alla comparsa conclusionale – a comprova del fatto, esso pure tardivamente allegato e, comunque, non smentito dalla controparte, per cui in quella procedura i soci creditori, tra i quali CP_5 sarebbero inseriti nel Piano solo per diritto di voto ma senza previsione di alcuna percentuale di pagamento dei loro crediti - si può rilevare che:
i. i convenuti hanno fin da subito affermato che il credito di verso NI non avrebbe mai potuto essere CP_5 realizzato, e nessuna replica vi è stata da parte attrice,
ii. l'attore non ha detto quali diversi dati patrimoniali ci sarebbero stati nel febbraio 2018, tali da consentire alla Società di esigere per intero o in parte il suo credito;
e, dal momento che è il Curatore del
Fallimento a pretendere il risarcimento, suo era l'onere di allegare e dimostrare non solo l'illiceità della compensazione operata tra e NI ma anche il danno che ne sarebbe CP_5 conseguito;
iii. l'eventuale falsità del bilancio, e le sue conseguenze, non fanno parte dell'oggetto della presente causa;
iv. se la soddisfazione in seno al concordato era possibile, avrebbe potuto provvedere il Curatore stesso a ottenerla.
Si deve perciò concludere che l'estinzione per compensazione del controcredito di € 210.620 di a prescindere dal suo carattere CP_5 lecito o illecito, non ha provocato alcun danno: l'unico esborso essendo stato sostenuto da NI, e avendo solamente azzerato un CP_5 credito comunque inesigibile.
Un danno, invece, sussiste per la restante somma di € 74.105,38, pari alla differenza tra l'ammontare del debito verso i soci azzerato nel febbraio 2018 (€
284.725,38) e la somma oggetto dell'operazione di cessione / compensazione del gennaio 2018 (€ 210.620,00): non risultando particolari modalità di estinzione – il cui onere probatorio incombeva sugli amministratori convenuti, ben potendo l'attore limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta estinzione di un debito postergato, agli amministratori spettando, a quel punto, dar prova delle modalità escludenti il suo carattere illecito o pregiudizievole - si può
9 presumere che quella somma sia stata effettivamente rimborsata con pagamenti alle socie.
La domanda dev'essere accolta nei limiti di questo importo, ma nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi.
Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l'art. 1224 CC.
*
invece, ignorandosi tempi, modi e circostanze dei Controparte_6 rimborsi (quelli diversi dall'operazione di cessione / compensazione: della quale, per le sue articolate modalità, si può presumere che la socia condividesse ragioni e finalità, come ritenuto in sede cautelare), non può predicarsi l'intenzionale partecipazione ad operazioni pregiudizievoli per la
Società – anche questa, elemento costitutivo dell'illecito ascrivibile al socio e la cui prova, dunque, è a carico dell'attore.
Questo collegio non condivide gli assunti secondo cui:
a. il rapporto di coniugio con uno degli amministratori si tradurrebbe nel diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall'altro o, addirittura, in una gestione operata dalla moglie grazie all'interposizione del marito;
b. il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, lascerebbe presumere l'illecito previsto dall'art. 2476.8 CC: esso può essere espressivo dell'accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev'essere fornita da chi pretende il risarcimento - della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società;
c. avrebbe avuto “accesso continuativo alla RT documentazione societaria, ma anche una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali”: affermazioni non suffragate da prove.
*
L'azione di ripetizione di indebito e quella revocatoria sono da considerarsi assorbite: invero, essendo state proposte in via subordinata, l'accoglimento della principale, ancorché parziale, ne rende superfluo l'esame.
10 Ad abundantiam, si può osservare che:
- l'azione di indebito, quanto alla richiesta di pagamento della somma di
€ 74.105,38, rappresenterebbe un bis in idem e, quanto alla restante somma di € 210.620,00, poggerebbe su un presupposto – avere le socie erogato le somme di denaro a titolo di conferimento di capitale di rischio, anziché di finanziamento – già escluso e antitetico a quello in forza del quale la domanda è parzialmente accolta;
- l'azione revocatoria:
A) dovrebbe contrapporre un soggetto che si afferma creditore a un altro, presentato come debitore, che avrebbe compiuto un atto depauperativo del suo patrimonio, rendendo impossibile o più difficoltosa la realizzazione del credito;
nella fattispecie, invece,
l'attore sarebbe la stessa Società che avrebbe compiuto l'atto dispositivo;
B) poggia su un presupposto (il rimborso di finanziamenti alle socie) già smentito, mentre, con riferimento alla compensazione di reciproci crediti, avrebbe dovuto essere esercitata, eventualmente,
contro
NI;
C) produce l'effetto di rendere inopponibile al creditore l'atto dispositivo, facendo figurativamente rientrare nel patrimonio del debitore il bene alienato, così consentendo al creditore di aggredirlo per la soddisfazione del suo credito;
talché, nel caso in esame, l'unico “bene” che potrebbe figurativamente considerarsi “non fuoriuscito”, nei confronti delle socie sarebbe in realtà il debito che P_ CP_5 aveva verso loro;
non si vede, dunque, quale interesse potrebbe avere l'attore a considerare mai estinto quel suo debito, e su cosa potrebbe soddisfare le sue pretese;
D) non è indirizzata ad accertare crediti o a ottenerne la soddisfazione, ma solo a rendere relativamente inefficaci atti depauperativi del patrimonio del debitore;
talché la condanna al pagamento non può essere l' “effetto” della revocatoria, benché chiesta come tale, ma, semmai, l'esito delle azioni di responsabilità o di indebito – invero svolte, e che si sono trattate sopra – che sono del tutto svincolate da una preventiva dichiarazione di inefficacia dell'operazione complessa posta in
11 essere e che, al contrario, non avrebbero ragione di fondamento se l'atto compiuto fosse inefficace nei confronti del;
Parte_1
E) nei confronti di e di in veste di CP_2 _3 amministratrice non identifica neppure l'atto dispositivo che sarebbe stato da loro compiuto personalmente e di cui dovrebbero rispondere, se non in seno alle azioni di responsabilità o di indebito già esaminate.
*
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, applicando:
- al giudizio di merito: lo scaglione di valore commisurato alla misura in cui è accolta la domanda (per i convenuti condannati) e al petitum (per
, parametri medi per tutte le fasi fuorché quella RT istruttoria, limitatasi alla produzione documentale (mentre altre istanze sono state ritenute superflue);
- al giudizio cautelare di primo grado: lo scaglione di valore commisurato alla domanda accolta, parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, considerando che il ricorso è stato presentato in corso di causa, medi per la fase istruttoria (ove si è svolta la CTU) e decisionale;
- al giudizio cautelare di secondo grado: lo scaglione di valore commisurato alla domanda accolta, parametri minimi per tutte le fasi.
Le spese della fase cautelare devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti;
quanto a si osserva che ella nel sub- RT procedimento è risultata soccombente, ma la valutazione globale del giudizio l'ha vista prevalere;
questo esito non può non influire anche sulle spese del cautelare, determinandone la compensazione integrale.
Le spese della CTU sono poste a definitivo carico dei convenuti soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. condanna e , in solido tra loro, a _3 _2 pagare al la somma di € 74.105,38 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fallimento;
2. dichiara assorbite le domande di ripetizione di indebito e revocatoria;
12 3. rigetta ogni domanda nei confronti di e dichiara inefficace RT
l'ordinanza del 15.3.2023, confermata con ordinanza del 15.5.2023, nella parte in cui ha autorizzato il sequestro conservativo nei suoi confronti;
4. condanna e , in solido tra loro, a _3 _2 rifondere all'Erario le spese del giudizio, liquidate in:
- € 11.270,00 per compensi professionali del giudizio di merito,
- € 9.145,00 per compensi professionali della fase cautelare di primo grado,
- € 5.885,00 per compensi professionali della fase cautelare di secondo grado,
- oltre rimborso spese generali,
- oltre alle ulteriori spese anticipate e prenotate a debito, e agli accessori di legge;
5. condanna il a rifondere a Parte_1 [...] le spese del giudizio di merito, liquidate in € 17.250,00 per P_ compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con compensazione delle spese della fase cautelare;
7. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale dei convenuti e CP_2
_3
Firenze, 13 agosto 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
13