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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 73/24 RG
Udienza del 5.11.25
È presente, via teams, l'avv.to dell'Amico
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 73/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Massa Carrara
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dall'istanza dell'attore, depositata il 17.5.23, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale n. 2461/21 RGNR Procura della
Repubblica presso questo Tribunale.
Con riferimento a tale richiesta, avendo il Tribunale chiesto un'integrazione della documentazione prodotta, assegnando all'uopo termine di 20 giorni ed essendo stata la documentazione integrativa prodotta successivamente allo scadere di tale termine, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.
Lo ha proposto opposizione avverso tale declaratoria, sostenendo che nessuna Per_1 norma autorizzava il Tribunale a fissare termini perentori ed ha quindi chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del;
che la Controparte_1 stessa avrebbe dovuto essere decisa dal giudice penale.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione medesima e comunque il suo rigetto.
Motivi della decisione
1. – L'Agenzia delle Entrate è stata correttamente convenuta.
La causa ha infatti ad oggetto non l'opposizione al decreto di pagamento di cui all'art. 170 dpr 115/02, ma quella avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione di cui all'art. 99 di tale d. lgs., in relazione alla quale il comma 2 del medesimo art. 99 prevede che il ricorso venga notificato all'ufficio finanziario.
2. – L'assegnazione della causa alla sezione civile oppure a quella penale è questione che attiene unicamente alla distribuzione delle cause all'interno del Tribunale.
Ad ogni modo essa, essendo stata sollevata dal precedente assegnatario del fascicolo, è stata decisa dal Presidente nel senso della conferma dell'assegnazione alla sezione civile.
3. – La declaratoria di inammissibilità dell'istanza per mancato rispetto del termine per l'integrazione della documentazione va revocata.
Nessuna norma prevede infatti che il provvedimento di richiesta di documentazione integrativa possa fissare termini perentori per la relativa produzione.
4. – Nel merito, la domanda dell'attore va senz'altro accolta.
In assenza di presentazione di dichiarazioni dei redditi, dalla documentazione prodotta risulta che in effetti le entrate dell'attore, vuoi per il 2021 (posto che ciò che rileva, ex art. 761 d. lgs. cit., è il reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e che l'istanza è stata presentata a maggio
2023, la dichiarazione da prendere teoricamente in considerazione è quella del 2022, relativamente ai redditi del 2021), vuoi per il 2022, erano sicuramente inferiori alla soglia di legge.
5. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale ammette l'attore al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al processo penale di cui in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso del difensore ed € 49,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 5.11.25
È presente, via teams, l'avv.to dell'Amico
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 73/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Massa Carrara
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dall'istanza dell'attore, depositata il 17.5.23, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale n. 2461/21 RGNR Procura della
Repubblica presso questo Tribunale.
Con riferimento a tale richiesta, avendo il Tribunale chiesto un'integrazione della documentazione prodotta, assegnando all'uopo termine di 20 giorni ed essendo stata la documentazione integrativa prodotta successivamente allo scadere di tale termine, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.
Lo ha proposto opposizione avverso tale declaratoria, sostenendo che nessuna Per_1 norma autorizzava il Tribunale a fissare termini perentori ed ha quindi chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del;
che la Controparte_1 stessa avrebbe dovuto essere decisa dal giudice penale.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione medesima e comunque il suo rigetto.
Motivi della decisione
1. – L'Agenzia delle Entrate è stata correttamente convenuta.
La causa ha infatti ad oggetto non l'opposizione al decreto di pagamento di cui all'art. 170 dpr 115/02, ma quella avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione di cui all'art. 99 di tale d. lgs., in relazione alla quale il comma 2 del medesimo art. 99 prevede che il ricorso venga notificato all'ufficio finanziario.
2. – L'assegnazione della causa alla sezione civile oppure a quella penale è questione che attiene unicamente alla distribuzione delle cause all'interno del Tribunale.
Ad ogni modo essa, essendo stata sollevata dal precedente assegnatario del fascicolo, è stata decisa dal Presidente nel senso della conferma dell'assegnazione alla sezione civile.
3. – La declaratoria di inammissibilità dell'istanza per mancato rispetto del termine per l'integrazione della documentazione va revocata.
Nessuna norma prevede infatti che il provvedimento di richiesta di documentazione integrativa possa fissare termini perentori per la relativa produzione.
4. – Nel merito, la domanda dell'attore va senz'altro accolta.
In assenza di presentazione di dichiarazioni dei redditi, dalla documentazione prodotta risulta che in effetti le entrate dell'attore, vuoi per il 2021 (posto che ciò che rileva, ex art. 761 d. lgs. cit., è il reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e che l'istanza è stata presentata a maggio
2023, la dichiarazione da prendere teoricamente in considerazione è quella del 2022, relativamente ai redditi del 2021), vuoi per il 2022, erano sicuramente inferiori alla soglia di legge.
5. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale ammette l'attore al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al processo penale di cui in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso del difensore ed € 49,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari