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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3291/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3291/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], cod. fisc. residente Parte_1 C.F._1
a Riolo Teme (RA), Via Oberdan n. 9 (avv. Francesca Abete)
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 residente a [...] (avv. Francesca Abete)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
01/08/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Riolo Terme (RA) il
09.10.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, p. II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La sig.ra continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Riolo Terme (Ra) - Parte_2
Via Oberdan n.
9. Il signor si è già trasferito altrove, andando a vivere in un appartamento Pt_1 sito in Riolo Terme (Ra) - Via Rimembranze n. 38, portando con sé i propri effetti personali. Il mobilio presente nella casa familiare (ad eccezione dei seguenti beni di proprietà esclusiva della signora ovvero delle due camere da letto e della cucina oltre che dello specchio in bagno in Parte_2 legno con due cassetti, della tavola piccola in legno rettangolare presente nella camera da letto, dei due sgabelli in legno con fodera in raso, della piccola cassettiera in legno, del carrello in legno rettangolare, del carrello il legno tondo, dello scrittoio in legno, della vetrinetta in legno, del divano con angolo bordò, del divanetto in legno rosa antico, del mobile arredo in bagno) è di proprietà del signor , lo stesso acconsente che resti nella casa familiare e che non sia ceduto a terzi. Il Pt_1 signor si impegna ad effettuare il cambio di residenza non appena verrà depositato Parte_1 il presente ricorso;
3) Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
4) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione presso l'abitazione della madre, sig.ra ; Parte_2
5) Il signor si farà interamente carico del pagamento del mutuo della casa familiare fino alla Pt_1 sua estinzione prevista per il mese di maggio del 2033;
6) Le decisioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte da ciascun Per_1 genitore allorquando quest'ultimo terrà il figlio con sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute del medesimo verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle volontà di fermo restando l'impegno Per_1 di ciascun genitore di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse del figlio;
7) I signori e , tenuto conto del diverso approccio educativo che Parte_1 Parte_2 hanno nei confronti del figlio si accordano per intraprendere un percorso di genitorialità Per_1 presso il Centro per le Famiglie di Faenza e/o per partecipare a degli incontro congiunti presso la
Neuropsichiatria di Faenza dove sta già seguendo un percorso, impegnandosi entrambi sin Per_1 da ora a prendere parte al percorso che verrà loro proposto ed a partecipare alle sedute che verranno di volta in volta loro proposte;
8) Il padre frequenterà il figlio infra settimanalmente anche tutte le sere, presso la casa Per_1 familiare durante il periodo scolastico, nella bella stagione e durante le vacanze anche portando il figlio fuori casa, indicativamente dalle 20:45/ 21 sino alle ore 22:30. Nel caso in cui il Per_1 signor non dovesse una sera infra settimanalmente andare a fare visita al figlio si Parte_1 impegna a darne comunicazione alla signora entro le ore 14:00 del giorno stesso. Allo Parte_2 stesso modo se infra settimanalmente dovesse essere fuori casa o impegnato con la madre, Per_1 quest'ultima dovrà avvisare il signor entro le ore 14:00 del giorno stesso. Il signor Pt_1 Pt_1 potrà tenere inoltre il figlio alcuni pomeriggi se libero da impegni lavorativi previo
[...] Per_1 avviso alla signora entro il giorno precedente;
Parte_2
9) Il sig. terrà inoltre con sé il figlio a fine settimana alternati, la giornata della Pt_1 Per_1 domenica. Se non lavora tutta la giornata dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00, invece se lavora dalle ore 14:30 sino alle ore 21:00. Nella bella stagione porterà il figlio fuori, diversamente in Per_1 caso di brutto tempo o nel caso in cui non se la sentisse di uscire potranno trattenersi presso Per_1 la casa familiare. I coniugi potranno scambiarsi le domeniche o comunque recuperarle, al fine di garantire la frequentazione nella giornata della domenica ogni 15 giorni ciascuno. Ciascun coniuge si impegna a comunicare la richiesta di cambio giornata con congruo anticipo, comunque non oltre il giorno venerdì della stessa settimana;
10) Ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio il giorno di Natale alternativamente con il giorno di Pasqua. Il figlio trascorrerà inoltre con ciascun genitore (alcune giornate sino anche ad una settimana) nell'arco delle vacanze estive. I genitori dovranno accordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
11) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel Pt_1 Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, sino a quando sarà maggiorenne ed anche economicamente autosufficiente, la somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza Parte_2 dal mese in cui la signora , a seguito della avvenuta voltura di tutte le utenze relative Parte_2 alla casa famigliare a suo carico, provvederà lei stessa al pagamento delle utenze;
12) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio il Per_1 Pt_1 contribuirà nella misura del 50% e la signora nella stessa misura del 50%. Dette spese Parte_2 dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa (copia di fatture e/o ricevute) da parte dell'altro, entro la fine del mese successivo a quello dell'esborso. In tali spese, in ottemperanza alla previsioni del Protocollo del
Tribunale di Ravenna attualmente vigente, rientreranno le spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola), spese parascolastiche
(pre e dopo scuola nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei), spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); oltre alla spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i genitori, ossia spese scolastiche (rette di scuole private – asilo escluso in quanto già concordato - ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), spese parascolastiche
(dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua straniera e di informatica), spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio ai figli in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate), spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinarie di auto, moto, motorino, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro);
13) I signori e , in parziale deroga al Protocollo del Tribunale di Ravenna, si Parte_2 Pt_1 accordano sin da ora che le spese straordinarie scolastiche (acquisto di libri e divise) nonché le eventuali future spese educative potranno essere pagate con le liquidità presenti nel conto corrente di conto corrente ove ogni mese gli viene accreditata la pensione di cui già detto. Anche la Per_1 spesa per il campo estivo di due settimane potrà essere pagata con i risparmi di Per_1
14) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2 coniuge la somma mensile pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza Parte_2 dallo stesso mese in cui verrà corrisposto il mantenimento per il figlio Per_1
15) Le parti si impegnano a rivedere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e e/o il suo ammontare nel caso in cui dovessero cambiare le condizioni economiche e reddituali anche solo uno di essi;
16) I coniugi danno atto che non sussistono questioni patrimoniali pregresse tra le parti e di non avere nulla a richiedere e pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezion fatta per l'assegno di mantenimento del coniuge indicato al punto 14;
17) Le parti convengono che la facoltà di richiedere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno unico da parte del competente Ente Previdenziale (INPS), se e come spettante, (ora riconosciuto in euro 165,00 mensili) venga attribuito alla signora nella misura del 100%; Parte_2
18) I coniugi concordano che l'indennizzo/pensione percepito da continui ad essere Per_1 accantonato per fare fronte a sue eventuali necessità future. Eventuali ulteriori spese future relative a oltre a quanto già previsto nel punto 13) potranno essere pagate con i risparmi dello Per_1 stesso solo in caso di accordo condiviso da entrambi i genitori. Anche gli investimenti e le altre operazioni bancarie che incideranno sui risparmi di potranno essere effettuati su accordo Per_1 di entrambi i genitori;
19) L'autovettura Volvo, targata DG812LZ, rimarrà nel possesso e nella proprietà esclusiva del signor , mentre l'autovettura T-Cross, targata GL113DE, rimarrà nel possesso e proprietà Pt_1 esclusiva della sig.ra Parte_2
20) La signora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze della casa familiare non Parte_2 appena verrà depositato il presente ricorso, e a seguito di voltura si farà interamente carico delle utenze relative alla fornitura di acqua, luce, gas, nonché la connessione internet, la Tari e la spesa per il Consorzio di bonifica. La signora si impegna al pagamento della seconda rata del Parte_2
Consorzio di Bonifica anche se la bolletta è intestata al signor essendo relativa al Parte_1 periodo giugno-dicembre 2025 di competenza della stessa;
21) A seguito del deposito del presente ricorso la signora provvederà al pagamento di Parte_2 tutte le spese ordinarie relative all'abitazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione della caldaia e del depuratore); 22) Qualsiasi intervento o modifica concernente la casa familiare dovrà essere concordato insieme dai signori e Le spese per la manutenzione ordinaria dell'abitazione saranno Pt_1 Parte_2 interamente a carico della signora mentre le eventuali spese straordinarie – da Parte_2 concordare - spetteranno ai comproprietari, al signor nella misura del 60% e alla signora Pt_1 nella misura del 40%. Questa ripartizione delle spese sarà applicata solo fin quando la Parte_2 signora abiterà con nella casa familiare. L'eventuale riparazione del cancello, Parte_2 Per_1 come prospettato da effettuarsi a breve, sarà sostenuta dal signor Inoltre il signor Parte_1
si rende disponibile a lasciare il giardino in un buono stato di manutenzione completando Pt_1 nei mesi estivi degli interventi di manutenzione ordinaria, a seguire provvederà alla manutenzione del giardino esclusivamente la signora Parte_2
23) Il signor in qualità di comproprietario, terrà le chiavi dell'abitazione di via Parte_1
Oberdan n. 9, ma dalla data di deposito del presente ricorso non potrà utilizzarle per accedere all'abitazione; potrà infatti accedere nella casa familiare, quando andrà a fare visita al figlio, esclusivamente suonando il campanello;
24) Le parti manifestano sin da ora la volontà che la casa familiare, di cui sono comproprietari, sita in Riolo Terme via Oberdan n. 9, resti destinata al figlio anche a fronte del suo disturbo Per_1 dello spettro autistico e della sua necessità di mantenere le proprie abitudini di vita;
25) I coniugi concordano che nella casa familiare debbano abitare la signora e il figlio Parte_2 Per_1
Nell'eventualità in cui altra persona, oltre a e la signora vada in futuro ad Per_1 Parte_2 abitare nella suddetta abitazione le parti si impegnano a rivedere gli accordi di mantenimento;
26) I coniugi concordano di non fare frequentare eventuali loro compagne/i alla presenza di Per_1 sino a quando quest'ultimo compirà 18 anni. In ogni caso si terrà conto della volontà di e Per_1 delle valutazioni/consigli dei professionisti che seguono e seguiranno Per_1
27) Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute da ciascuna parte al 50%.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3291/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], cod. fisc. residente Parte_1 C.F._1
a Riolo Teme (RA), Via Oberdan n. 9 (avv. Francesca Abete)
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 residente a [...] (avv. Francesca Abete)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
01/08/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Riolo Terme (RA) il
09.10.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, p. II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La sig.ra continuerà a vivere presso la casa familiare, sita in Riolo Terme (Ra) - Parte_2
Via Oberdan n.
9. Il signor si è già trasferito altrove, andando a vivere in un appartamento Pt_1 sito in Riolo Terme (Ra) - Via Rimembranze n. 38, portando con sé i propri effetti personali. Il mobilio presente nella casa familiare (ad eccezione dei seguenti beni di proprietà esclusiva della signora ovvero delle due camere da letto e della cucina oltre che dello specchio in bagno in Parte_2 legno con due cassetti, della tavola piccola in legno rettangolare presente nella camera da letto, dei due sgabelli in legno con fodera in raso, della piccola cassettiera in legno, del carrello in legno rettangolare, del carrello il legno tondo, dello scrittoio in legno, della vetrinetta in legno, del divano con angolo bordò, del divanetto in legno rosa antico, del mobile arredo in bagno) è di proprietà del signor , lo stesso acconsente che resti nella casa familiare e che non sia ceduto a terzi. Il Pt_1 signor si impegna ad effettuare il cambio di residenza non appena verrà depositato Parte_1 il presente ricorso;
3) Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
4) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con collocazione presso l'abitazione della madre, sig.ra ; Parte_2
5) Il signor si farà interamente carico del pagamento del mutuo della casa familiare fino alla Pt_1 sua estinzione prevista per il mese di maggio del 2033;
6) Le decisioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte da ciascun Per_1 genitore allorquando quest'ultimo terrà il figlio con sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute del medesimo verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle volontà di fermo restando l'impegno Per_1 di ciascun genitore di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse del figlio;
7) I signori e , tenuto conto del diverso approccio educativo che Parte_1 Parte_2 hanno nei confronti del figlio si accordano per intraprendere un percorso di genitorialità Per_1 presso il Centro per le Famiglie di Faenza e/o per partecipare a degli incontro congiunti presso la
Neuropsichiatria di Faenza dove sta già seguendo un percorso, impegnandosi entrambi sin Per_1 da ora a prendere parte al percorso che verrà loro proposto ed a partecipare alle sedute che verranno di volta in volta loro proposte;
8) Il padre frequenterà il figlio infra settimanalmente anche tutte le sere, presso la casa Per_1 familiare durante il periodo scolastico, nella bella stagione e durante le vacanze anche portando il figlio fuori casa, indicativamente dalle 20:45/ 21 sino alle ore 22:30. Nel caso in cui il Per_1 signor non dovesse una sera infra settimanalmente andare a fare visita al figlio si Parte_1 impegna a darne comunicazione alla signora entro le ore 14:00 del giorno stesso. Allo Parte_2 stesso modo se infra settimanalmente dovesse essere fuori casa o impegnato con la madre, Per_1 quest'ultima dovrà avvisare il signor entro le ore 14:00 del giorno stesso. Il signor Pt_1 Pt_1 potrà tenere inoltre il figlio alcuni pomeriggi se libero da impegni lavorativi previo
[...] Per_1 avviso alla signora entro il giorno precedente;
Parte_2
9) Il sig. terrà inoltre con sé il figlio a fine settimana alternati, la giornata della Pt_1 Per_1 domenica. Se non lavora tutta la giornata dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00, invece se lavora dalle ore 14:30 sino alle ore 21:00. Nella bella stagione porterà il figlio fuori, diversamente in Per_1 caso di brutto tempo o nel caso in cui non se la sentisse di uscire potranno trattenersi presso Per_1 la casa familiare. I coniugi potranno scambiarsi le domeniche o comunque recuperarle, al fine di garantire la frequentazione nella giornata della domenica ogni 15 giorni ciascuno. Ciascun coniuge si impegna a comunicare la richiesta di cambio giornata con congruo anticipo, comunque non oltre il giorno venerdì della stessa settimana;
10) Ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio il giorno di Natale alternativamente con il giorno di Pasqua. Il figlio trascorrerà inoltre con ciascun genitore (alcune giornate sino anche ad una settimana) nell'arco delle vacanze estive. I genitori dovranno accordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
11) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel Pt_1 Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, sino a quando sarà maggiorenne ed anche economicamente autosufficiente, la somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza Parte_2 dal mese in cui la signora , a seguito della avvenuta voltura di tutte le utenze relative Parte_2 alla casa famigliare a suo carico, provvederà lei stessa al pagamento delle utenze;
12) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio il Per_1 Pt_1 contribuirà nella misura del 50% e la signora nella stessa misura del 50%. Dette spese Parte_2 dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa (copia di fatture e/o ricevute) da parte dell'altro, entro la fine del mese successivo a quello dell'esborso. In tali spese, in ottemperanza alla previsioni del Protocollo del
Tribunale di Ravenna attualmente vigente, rientreranno le spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola), spese parascolastiche
(pre e dopo scuola nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei), spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); oltre alla spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i genitori, ossia spese scolastiche (rette di scuole private – asilo escluso in quanto già concordato - ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), spese parascolastiche
(dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua straniera e di informatica), spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio ai figli in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate), spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinarie di auto, moto, motorino, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro);
13) I signori e , in parziale deroga al Protocollo del Tribunale di Ravenna, si Parte_2 Pt_1 accordano sin da ora che le spese straordinarie scolastiche (acquisto di libri e divise) nonché le eventuali future spese educative potranno essere pagate con le liquidità presenti nel conto corrente di conto corrente ove ogni mese gli viene accreditata la pensione di cui già detto. Anche la Per_1 spesa per il campo estivo di due settimane potrà essere pagata con i risparmi di Per_1
14) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2 coniuge la somma mensile pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza Parte_2 dallo stesso mese in cui verrà corrisposto il mantenimento per il figlio Per_1
15) Le parti si impegnano a rivedere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e e/o il suo ammontare nel caso in cui dovessero cambiare le condizioni economiche e reddituali anche solo uno di essi;
16) I coniugi danno atto che non sussistono questioni patrimoniali pregresse tra le parti e di non avere nulla a richiedere e pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezion fatta per l'assegno di mantenimento del coniuge indicato al punto 14;
17) Le parti convengono che la facoltà di richiedere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno unico da parte del competente Ente Previdenziale (INPS), se e come spettante, (ora riconosciuto in euro 165,00 mensili) venga attribuito alla signora nella misura del 100%; Parte_2
18) I coniugi concordano che l'indennizzo/pensione percepito da continui ad essere Per_1 accantonato per fare fronte a sue eventuali necessità future. Eventuali ulteriori spese future relative a oltre a quanto già previsto nel punto 13) potranno essere pagate con i risparmi dello Per_1 stesso solo in caso di accordo condiviso da entrambi i genitori. Anche gli investimenti e le altre operazioni bancarie che incideranno sui risparmi di potranno essere effettuati su accordo Per_1 di entrambi i genitori;
19) L'autovettura Volvo, targata DG812LZ, rimarrà nel possesso e nella proprietà esclusiva del signor , mentre l'autovettura T-Cross, targata GL113DE, rimarrà nel possesso e proprietà Pt_1 esclusiva della sig.ra Parte_2
20) La signora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze della casa familiare non Parte_2 appena verrà depositato il presente ricorso, e a seguito di voltura si farà interamente carico delle utenze relative alla fornitura di acqua, luce, gas, nonché la connessione internet, la Tari e la spesa per il Consorzio di bonifica. La signora si impegna al pagamento della seconda rata del Parte_2
Consorzio di Bonifica anche se la bolletta è intestata al signor essendo relativa al Parte_1 periodo giugno-dicembre 2025 di competenza della stessa;
21) A seguito del deposito del presente ricorso la signora provvederà al pagamento di Parte_2 tutte le spese ordinarie relative all'abitazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione della caldaia e del depuratore); 22) Qualsiasi intervento o modifica concernente la casa familiare dovrà essere concordato insieme dai signori e Le spese per la manutenzione ordinaria dell'abitazione saranno Pt_1 Parte_2 interamente a carico della signora mentre le eventuali spese straordinarie – da Parte_2 concordare - spetteranno ai comproprietari, al signor nella misura del 60% e alla signora Pt_1 nella misura del 40%. Questa ripartizione delle spese sarà applicata solo fin quando la Parte_2 signora abiterà con nella casa familiare. L'eventuale riparazione del cancello, Parte_2 Per_1 come prospettato da effettuarsi a breve, sarà sostenuta dal signor Inoltre il signor Parte_1
si rende disponibile a lasciare il giardino in un buono stato di manutenzione completando Pt_1 nei mesi estivi degli interventi di manutenzione ordinaria, a seguire provvederà alla manutenzione del giardino esclusivamente la signora Parte_2
23) Il signor in qualità di comproprietario, terrà le chiavi dell'abitazione di via Parte_1
Oberdan n. 9, ma dalla data di deposito del presente ricorso non potrà utilizzarle per accedere all'abitazione; potrà infatti accedere nella casa familiare, quando andrà a fare visita al figlio, esclusivamente suonando il campanello;
24) Le parti manifestano sin da ora la volontà che la casa familiare, di cui sono comproprietari, sita in Riolo Terme via Oberdan n. 9, resti destinata al figlio anche a fronte del suo disturbo Per_1 dello spettro autistico e della sua necessità di mantenere le proprie abitudini di vita;
25) I coniugi concordano che nella casa familiare debbano abitare la signora e il figlio Parte_2 Per_1
Nell'eventualità in cui altra persona, oltre a e la signora vada in futuro ad Per_1 Parte_2 abitare nella suddetta abitazione le parti si impegnano a rivedere gli accordi di mantenimento;
26) I coniugi concordano di non fare frequentare eventuali loro compagne/i alla presenza di Per_1 sino a quando quest'ultimo compirà 18 anni. In ogni caso si terrà conto della volontà di e Per_1 delle valutazioni/consigli dei professionisti che seguono e seguiranno Per_1
27) Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute da ciascuna parte al 50%.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè