Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La corte ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa la persistenza della controversia solo per un importo residuale e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le altre partite.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La corte ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa la persistenza della controversia solo per un importo residuale e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le altre partite.

  • Rigettato
    Applicazione sanzione piena

    La corte ha ritenuto giustificata la sanzione in quanto la scadenza non è stata rispettata e il pagamento è avvenuto in ritardo, senza che il ricorrente abbia confutato tale circostanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia
    Numero : 25
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo