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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani N. 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una cartella di pagamento riguardante l'IVA per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2019 e avente a oggetto sanzioni e interessi per tardivo o insufficiente versamento. La suddetta cartella fa riferimento a tre distinte partite.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo:
1)l'applicazione della sanzione piena pari al 30% riguarda solo l'importo residuo non ancora versato alla scadenza;
2) necessaria proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità della violazione;
3) l'atto impugnato riporta nuovo calcolo delle sanzioni su somme versate nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che l'Ufficio resistente, con memoria difensiva, ha eccepito la cessata materia del contendere in ordine alle prime due partite oggetto dell'atto impugnato, come da provvedimenti di sgravio depositati in giudizio.
D'altro canto il ricorrente, nell'odierna udienza, ha dichiarato che la controversia in esame persiste solo in relazione all'importo di euro 60, talché per il residuo importo dell'atto impugnato sarebbe cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, per quanto riguarda la terza partita, la scadenza 2 marzo 2020 non risulta rispettata;
quanto si evince dalla cartella esattoriale, ovvero il pagamento di euro 446,05 in data 17.5.2021, ben oltre la scadenza, non risulta confutato dal ricorrente, talché la corrispondente sanzione è giustificata.
In conclusione, in parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in parte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani N. 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920250002381165000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una cartella di pagamento riguardante l'IVA per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2019 e avente a oggetto sanzioni e interessi per tardivo o insufficiente versamento. La suddetta cartella fa riferimento a tre distinte partite.
Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo:
1)l'applicazione della sanzione piena pari al 30% riguarda solo l'importo residuo non ancora versato alla scadenza;
2) necessaria proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità della violazione;
3) l'atto impugnato riporta nuovo calcolo delle sanzioni su somme versate nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che l'Ufficio resistente, con memoria difensiva, ha eccepito la cessata materia del contendere in ordine alle prime due partite oggetto dell'atto impugnato, come da provvedimenti di sgravio depositati in giudizio.
D'altro canto il ricorrente, nell'odierna udienza, ha dichiarato che la controversia in esame persiste solo in relazione all'importo di euro 60, talché per il residuo importo dell'atto impugnato sarebbe cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, per quanto riguarda la terza partita, la scadenza 2 marzo 2020 non risulta rispettata;
quanto si evince dalla cartella esattoriale, ovvero il pagamento di euro 446,05 in data 17.5.2021, ben oltre la scadenza, non risulta confutato dal ricorrente, talché la corrispondente sanzione è giustificata.
In conclusione, in parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in parte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge. Spese compensate.