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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1064/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA CORRIDONI 19 ROMA presso lo studio dell'avv.
LIBERATI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TALANTI GIANLUCA ( ) VIA TORINO, 29 20121 C.F._1
ROMA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. MAMELI CP_1 P.IVA_2
31 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELLA EDUARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n.
8175/2023 pubblicata in data 20 Ottobre 2023 nel giudizio 33912/2021 e non notificata:
In via principale
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento CP_1
dell'indennità suppletiva di clientela. pari ad euro 34.857,05, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento CP_1
dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 997,14, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento del Firr 2019 CP_1
pari ad euro 130,50, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 9 - Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento della fattura CP_1
28/2019 per euro 634,12 detratta r.a. netto a pagare euro 531,47, nonché al pagamento delle provvigioni dovute e non pagate per gli ordini al cliente per euro 1.086,05 Per_1
(netto a pagare già detratta la r.a.), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
In via istruttoria insiste affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1749 c.c. e 210 c.p.c., ordini alla società opposta la produzione in giudizio o l'esibizione delle scritture contabili ed in particolare del registro I.V.A. vendite, del libro giornale, degli ordini fatti dai clienti alla preponente e/o della corrispondenza commerciale intercorsa con i clienti seguiti dall'agente, nonché delle relative fatture emesse dalla mandante in riferimento agli affari conclusi nonché a quelli promossi per tutto l'anno 2019, al fine di avere conferma dell'esatto ammontare delle provvigioni richieste dall'agente nonché delle relative indennità.
Per CP_1
Voglia l'adita Corte di Appello di Milano rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrativa e confermare la sentenza di I grado.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte avversa per le motivazioni già articolate nelle difese svolte in I grado e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e, nella loro denegata ammissione, chiede ammettersi i mezzi di prova, ivi compresa la prova per testi, già articolata in primo grado.
pagina 3 di 9 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8175\2023 pubblicata il 20-10-2023, respingeva le domande proposte da (d'ora in poi anche nei confronti di Parte_1 Pt_1
(d'ora in poi anche ), compensando tra le parti le spese processuali. CP_1 CP_1
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
La conveniva in giudizio la , assumendo di avere sottoscritto, in data 1-10-1990, un Pt_1 CP_1
contratto di agenzia con la con il quale si impegnava a promuovere la Parte_2 vendita dei beni prodotti da quest'ultima, che in data 13-7-2018 l'aveva informata di avere cessato ogni attività e di avere concesso in affitto alla , in data 11-6-2018, la propria azienda, con la CP_1
conseguenza che il mandato di agenzia sarebbe proseguito con la predetta cessionaria.
L'attrice deduceva che il rapporto era cessato a seguito della disdetta comunicata da in data 5- CP_1
12-2019, e che quest'ultima era rimasta debitrice dell'indennità sostitutiva del preavviso, di quella suppletiva di clientela, di quella Firr, della somma di euro 531,47 a saldo della fattura 28\2019 e delle provvigioni per le vendite eseguite in favore del cliente Per_1
La Firma chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento dei suddetti crediti.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda attorea, della quale CP_1 chiedeva il rigetto, deducendo come il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 1-6-2018 con la avesse una durata di 12 mesi e non fosse stato rinnovato, con la conseguenza Parte_2 che l'azienda era stata restituita alla curatela della cedente, nelle more fallita, sicchè ogni pretesa doveva essere rivolta nei confronti di quest'ultima.
Aggiungeva la convenuta come, secondo le clausole del contratto di affitto di azienda, l'affittuaria era obbligata ad adempiere le obbligazioni derivanti dai contratti ceduti sino alla restituzione dell'azienda,
e quindi dall'1-6-2018 al 31-5-2019, con la conseguenza che, anche per questo, le richieste attoree erano prive di fondamento.
Il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, rilevato come dal contratto di affitto d'azienda potesse ricavarsi l'avvenuto subentro della cessionaria nel contratto di agenzia dedotto in giudizio, riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 2558 c.c.
Secondo il tribunale, tuttavia, dal momento in cui, in data 31-5-2019, la aveva restituito CP_1
l'azienda alla curatela del fallimento della anche il contratto di agenzia in Parte_2
pagina 4 di 9 questione era tornato nella sfera di disponibilità del fallimento, e ciò senza la necessità né del consenso dell'agente, né di una apposita comunicazione al medesimo.
Osservava ancora il primo giudice come la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice non permettesse di ritenere che il contratto di agenzia fosse proseguito tra le parti per tutto l'anno 2019, mentre l'omessa comunicazione all'agente della avvenuta restituzione dell'azienda alla parte concedente, poteva rilevare unicamente come espressione della violazione del dovere della cessionaria di informare l'agente, e giustificare la compensazione delle spese processuali.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di due motivi di appello, dalla Firma, che ne chiede la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita in giudizio la , contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 24-9-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 21 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che al momento della restituzione dell'azienda alla curatela del fallimento, anche il contratto di agenzia dedotto in giudizio fosse tornato nella disponibilità della curatela, anche senza il consenso dell'agente ed in assenza di tempestiva comunicazione al medesimo.
Assume la come la decisione del tribunale sarebbe erronea in quanto: Pt_1
a-nel verbale di restituzione non sarebbe menzionata la retrocessione al fallimento dei contratti di agenzia, menzionandosi solo i rapporti con i dipendenti;
b- la Firma era stata esclusa dal passivo fallimentare per i crediti oggetto del presente processo;
c-la Firma non aveva avuto alcuna formale comunicazione della restituzione del contratto di agenzia al fallimento, mentre diversamente avrebbe avuto titolo per una nuova istanza di ammissione al passivo;
aveva continuato a promuovere i prodotti di sino al dicembre 2019, quando aveva CP_2 CP_1
ricevuto la formale revoca del mandato di agenzia.
pagina 5 di 9 Doveva pertanto ritenersi raggiunta la prova che la collaborazione era proseguita ben oltre il 31-5-
2019, e che quindi la fosse debitrice delle indennità di fine rapporto e delle provvigioni CP_1
maturate successivamente.
Con il secondo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le comunicazioni della successive al 31 maggio 2019 non fossero sufficienti CP_1
per dimostrare la prosecuzione tra le parti del rapporto per tutto il 2019.
Assume la come l'affermazione del primo giudice, secondo cui la avvenuta riconsegna Pt_1 dell'azienda al fallimento in data 31-5-2019 rendeva la documentazione invocata dall'attrice in primo grado inidonea a dimostrare la prosecuzione del rapporto di agenzia, non poteva essere condivisa, perché le comunicazioni della successive al 31 maggio 2019 dimostravano, al contrario, che il CP_1 contratto di agenzia era proseguito per tutto l'anno 2019 ed era cessato il 5 dicembre 2019 per recesso della , con il conseguente obbligo di quest'ultima di corrispondere le somme chieste con l'atto di CP_1
citazione di primo grado.
Ulteriore conferma della prosecuzione del mandato si ricavava, secondo l'appellante, dalla comunicazione del 27 febbraio 2020 della , alla quale erano allegate le fatture emesse il 14\16 CP_1
gennaio 2020.
Aggiunge la Firma come per effetto del subentro di nel rapporto di agenzia, era stata esclusa dal CP_1
passivo del fallimento della Parte_2
I due motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Osserva la Corte come il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 11-6-2018 tra
[...]
(prodotto da entrambe le parti) aveva una durata di dodici mesi decorrenti dall'1-6- Parte_3
2018, con previsione di rinnovo tacito per uguale durata, salvo disdetta da esercitarsi tre mesi prima della scadenza, con facoltà di recesso esercitabile in ogni tempo dalla concedente.
Nel contratto era previsto che la cessione riguardasse tutti i contratti ancora in corso, ad eccezione di quelli indicati nell'allegato 4 (“Elenco contratti esclusi”), che comprendeva anche alcuni contratti di agenzia nominativamente individuati, tra i quali non compariva quello con Parte_1
Secondo la clausola n.14 del contratto, al termine, per qualsiasi causa dello stesso “il concedente subentrerà nuovamente nei contratti in cui sia subentrato l'affittuario, se ancora in corso, salva la volontà del concedente di non subentrare in uno o più di tali contratti, qualora questi fossero stati pagina 6 di 9 stipulati dall'affittuario non a condizioni di mercato e al di fuori della gestione ordinaria dell'azienda..”.
E' altresì documentato (v. produzione primo grado ), e neppure è contestato, che in data 28-2- CP_1
2019 la comunicava alla curatela del fallimento (nel frattempo sottoposto CP_1 Parte_2
a procedura concorsuale) la disdetta dal contratto di affitto di azienda in questione, per la scadenza del
31-5-2019, con cessazione di ogni effetto dello stesso a partire dall'1-6-2019.
Dal verbale del 31 maggio 2019 emerge come, in seguito alla scadenza del contratto in pari data,
provvedeva alla restituzione in favore della curatela del fallimento della CP_1 Parte_2
“dell'azienda condotta in affitto così come perimetrata nel relativo contratto d'affitto..”, prevedendosi che da quel momento non era “più consentito alla l'accesso alla parte dello stabile ove si CP_1 trova il magazzino di proprietà di e l'utilizzo di qualsiasi macchinario e Parte_2 attrezzatura..”.
Pertanto, secondo le chiare pattuizioni delle parti, la regola posta dall'art. 2558 c.c. sul transito nella sfera giuridica dell'affittuario dei contratti in corso alla data della stipulazione del contratto di affitto di azienda, doveva trovare applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda all'affittuario.
Peraltro, anche in mancanza di una previsione esplicita, una tale conclusione si impone anche in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, che ha avuto modo di affermare come la regola dettata dall'art. 2558 c.c. si applichi “anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato convenzionalmente risolto..” ricavandosi ciò “..indirettamente, dalla stessa dizione adoperata nel terzo comma del menzionato art. 2558, che rende applicabili le disposizioni dei precedenti commi in tema di successione nei contratti anche all'affittuario..” (Cass. 11318\2004).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve confermarsi la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto come il contratto di agenzia originariamente stipulato, in data 1-10-1990, tra
[...]
e sia stato nuovamente retrocesso, alla scadenza del contratto di affitto Parte_2 Parte_1
d'azienda, alla curatela del fallimento della Parte_2
Tenuto conto che la ha agito in giudizio azionando i diritti nascenti da detto contratto, Pt_1
quantificando le indennità di fine rapporto sulla base di una durata del rapporto a far tempo dal 1990, deve escludersi che la domanda possa trovare accoglimento, atteso che quel contratto, dopo la scadenza del contratto di affitto di azienda e la retrocessione di questa al locatore, ne ha seguito le sorti.
pagina 7 di 9 Né le comunicazioni intervenute tra e dopo il 31-5-2019, invocate dall'appellante, CP_1 Pt_1 possono spiegare effetti giuridici sulle sorti del contratto di affitto d'azienda, sulla sua retrocessione e sugli effetti di questa, che coinvolgono la e la curatela del fallimento CP_1 Pt_2 Parte_2
estranea alle predette comunicazioni.
Deve pertanto escludersi che la mail del 5-12-2019 (“Facendo seguito alla conversazione di due giorni fa la prego a fine anno di renderci la collezione a mz Tnt. Dopo di che ci riterremo entrambi CP_1 liberi di perseguire nuovi percorsi professionali..”) possa assumere il significato di un recesso da un contratto che non era più nella disponibilità giuridica della . CP_1
Astrattamente, potrebbe ipotizzarsi la stipulazione, dopo il 31-5-2019, di un diverso ed autonomo rapporto negoziale tra la e la che ovviamente riguarderebbe l'ambito temporale CP_1 Pt_1
successivo alla detta data, e che potrebbe avere generato obbligazioni tra le parti, e la comunicazione del 5-12-2019, sopra ricordata, ben potrebbe armonizzarsi con tale ricostruzione, ma non è questa la domanda proposta in giudizio dalla odierna appellante, che non ha neppure prospettato questo autonomo rapporto negoziale, né il suo preciso contenuto.
Anche il provvedimento con il quale è stata decisa la domanda proposta dalla Firma di ammissione al passivo del fallimento della non offre alcun elemento in favore della tesi Parte_2 sostenuta dall'appellante, posto che il contenuto del medesimo è il seguente :” Poiché il rapporto di agenzia non si è risolto prima della dichiarazione di fallimento e l'indennità di clientela presuppone che il contratto si sciolga su iniziativa della casa mandante, caso non verificatosi nella fattispecie, si ammette al passivo del fallimento …per complessivi euro 4.649,00 a titolo di provvigioni maturate..”.
Il provvedimento di ammissione allo stato passivo conferma infatti che il contratto di agenzia è tornato nella sfera giuridica dell'originario titolare dell'azienda, e le domande relative alla indennità di fine rapporto non sono state respinte perché il contratto di agenzia era estraneo alla curatela, ma perché difettava il presupposto della cessazione per iniziativa della preponente.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e pagina 8 di 9 decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1064/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA CORRIDONI 19 ROMA presso lo studio dell'avv.
LIBERATI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TALANTI GIANLUCA ( ) VIA TORINO, 29 20121 C.F._1
ROMA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. MAMELI CP_1 P.IVA_2
31 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELLA EDUARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n.
8175/2023 pubblicata in data 20 Ottobre 2023 nel giudizio 33912/2021 e non notificata:
In via principale
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento CP_1
dell'indennità suppletiva di clientela. pari ad euro 34.857,05, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento CP_1
dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 997,14, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento del Firr 2019 CP_1
pari ad euro 130,50, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 9 - Accertare e dichiarare il diritto della e, Parte_1
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento della fattura CP_1
28/2019 per euro 634,12 detratta r.a. netto a pagare euro 531,47, nonché al pagamento delle provvigioni dovute e non pagate per gli ordini al cliente per euro 1.086,05 Per_1
(netto a pagare già detratta la r.a.), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
In via istruttoria insiste affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1749 c.c. e 210 c.p.c., ordini alla società opposta la produzione in giudizio o l'esibizione delle scritture contabili ed in particolare del registro I.V.A. vendite, del libro giornale, degli ordini fatti dai clienti alla preponente e/o della corrispondenza commerciale intercorsa con i clienti seguiti dall'agente, nonché delle relative fatture emesse dalla mandante in riferimento agli affari conclusi nonché a quelli promossi per tutto l'anno 2019, al fine di avere conferma dell'esatto ammontare delle provvigioni richieste dall'agente nonché delle relative indennità.
Per CP_1
Voglia l'adita Corte di Appello di Milano rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le causali esposte in narrativa e confermare la sentenza di I grado.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte avversa per le motivazioni già articolate nelle difese svolte in I grado e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e, nella loro denegata ammissione, chiede ammettersi i mezzi di prova, ivi compresa la prova per testi, già articolata in primo grado.
pagina 3 di 9 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8175\2023 pubblicata il 20-10-2023, respingeva le domande proposte da (d'ora in poi anche nei confronti di Parte_1 Pt_1
(d'ora in poi anche ), compensando tra le parti le spese processuali. CP_1 CP_1
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
La conveniva in giudizio la , assumendo di avere sottoscritto, in data 1-10-1990, un Pt_1 CP_1
contratto di agenzia con la con il quale si impegnava a promuovere la Parte_2 vendita dei beni prodotti da quest'ultima, che in data 13-7-2018 l'aveva informata di avere cessato ogni attività e di avere concesso in affitto alla , in data 11-6-2018, la propria azienda, con la CP_1
conseguenza che il mandato di agenzia sarebbe proseguito con la predetta cessionaria.
L'attrice deduceva che il rapporto era cessato a seguito della disdetta comunicata da in data 5- CP_1
12-2019, e che quest'ultima era rimasta debitrice dell'indennità sostitutiva del preavviso, di quella suppletiva di clientela, di quella Firr, della somma di euro 531,47 a saldo della fattura 28\2019 e delle provvigioni per le vendite eseguite in favore del cliente Per_1
La Firma chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento dei suddetti crediti.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda attorea, della quale CP_1 chiedeva il rigetto, deducendo come il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 1-6-2018 con la avesse una durata di 12 mesi e non fosse stato rinnovato, con la conseguenza Parte_2 che l'azienda era stata restituita alla curatela della cedente, nelle more fallita, sicchè ogni pretesa doveva essere rivolta nei confronti di quest'ultima.
Aggiungeva la convenuta come, secondo le clausole del contratto di affitto di azienda, l'affittuaria era obbligata ad adempiere le obbligazioni derivanti dai contratti ceduti sino alla restituzione dell'azienda,
e quindi dall'1-6-2018 al 31-5-2019, con la conseguenza che, anche per questo, le richieste attoree erano prive di fondamento.
Il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, rilevato come dal contratto di affitto d'azienda potesse ricavarsi l'avvenuto subentro della cessionaria nel contratto di agenzia dedotto in giudizio, riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 2558 c.c.
Secondo il tribunale, tuttavia, dal momento in cui, in data 31-5-2019, la aveva restituito CP_1
l'azienda alla curatela del fallimento della anche il contratto di agenzia in Parte_2
pagina 4 di 9 questione era tornato nella sfera di disponibilità del fallimento, e ciò senza la necessità né del consenso dell'agente, né di una apposita comunicazione al medesimo.
Osservava ancora il primo giudice come la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice non permettesse di ritenere che il contratto di agenzia fosse proseguito tra le parti per tutto l'anno 2019, mentre l'omessa comunicazione all'agente della avvenuta restituzione dell'azienda alla parte concedente, poteva rilevare unicamente come espressione della violazione del dovere della cessionaria di informare l'agente, e giustificare la compensazione delle spese processuali.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di due motivi di appello, dalla Firma, che ne chiede la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita in giudizio la , contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 24-9-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 21 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che al momento della restituzione dell'azienda alla curatela del fallimento, anche il contratto di agenzia dedotto in giudizio fosse tornato nella disponibilità della curatela, anche senza il consenso dell'agente ed in assenza di tempestiva comunicazione al medesimo.
Assume la come la decisione del tribunale sarebbe erronea in quanto: Pt_1
a-nel verbale di restituzione non sarebbe menzionata la retrocessione al fallimento dei contratti di agenzia, menzionandosi solo i rapporti con i dipendenti;
b- la Firma era stata esclusa dal passivo fallimentare per i crediti oggetto del presente processo;
c-la Firma non aveva avuto alcuna formale comunicazione della restituzione del contratto di agenzia al fallimento, mentre diversamente avrebbe avuto titolo per una nuova istanza di ammissione al passivo;
aveva continuato a promuovere i prodotti di sino al dicembre 2019, quando aveva CP_2 CP_1
ricevuto la formale revoca del mandato di agenzia.
pagina 5 di 9 Doveva pertanto ritenersi raggiunta la prova che la collaborazione era proseguita ben oltre il 31-5-
2019, e che quindi la fosse debitrice delle indennità di fine rapporto e delle provvigioni CP_1
maturate successivamente.
Con il secondo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le comunicazioni della successive al 31 maggio 2019 non fossero sufficienti CP_1
per dimostrare la prosecuzione tra le parti del rapporto per tutto il 2019.
Assume la come l'affermazione del primo giudice, secondo cui la avvenuta riconsegna Pt_1 dell'azienda al fallimento in data 31-5-2019 rendeva la documentazione invocata dall'attrice in primo grado inidonea a dimostrare la prosecuzione del rapporto di agenzia, non poteva essere condivisa, perché le comunicazioni della successive al 31 maggio 2019 dimostravano, al contrario, che il CP_1 contratto di agenzia era proseguito per tutto l'anno 2019 ed era cessato il 5 dicembre 2019 per recesso della , con il conseguente obbligo di quest'ultima di corrispondere le somme chieste con l'atto di CP_1
citazione di primo grado.
Ulteriore conferma della prosecuzione del mandato si ricavava, secondo l'appellante, dalla comunicazione del 27 febbraio 2020 della , alla quale erano allegate le fatture emesse il 14\16 CP_1
gennaio 2020.
Aggiunge la Firma come per effetto del subentro di nel rapporto di agenzia, era stata esclusa dal CP_1
passivo del fallimento della Parte_2
I due motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Osserva la Corte come il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 11-6-2018 tra
[...]
(prodotto da entrambe le parti) aveva una durata di dodici mesi decorrenti dall'1-6- Parte_3
2018, con previsione di rinnovo tacito per uguale durata, salvo disdetta da esercitarsi tre mesi prima della scadenza, con facoltà di recesso esercitabile in ogni tempo dalla concedente.
Nel contratto era previsto che la cessione riguardasse tutti i contratti ancora in corso, ad eccezione di quelli indicati nell'allegato 4 (“Elenco contratti esclusi”), che comprendeva anche alcuni contratti di agenzia nominativamente individuati, tra i quali non compariva quello con Parte_1
Secondo la clausola n.14 del contratto, al termine, per qualsiasi causa dello stesso “il concedente subentrerà nuovamente nei contratti in cui sia subentrato l'affittuario, se ancora in corso, salva la volontà del concedente di non subentrare in uno o più di tali contratti, qualora questi fossero stati pagina 6 di 9 stipulati dall'affittuario non a condizioni di mercato e al di fuori della gestione ordinaria dell'azienda..”.
E' altresì documentato (v. produzione primo grado ), e neppure è contestato, che in data 28-2- CP_1
2019 la comunicava alla curatela del fallimento (nel frattempo sottoposto CP_1 Parte_2
a procedura concorsuale) la disdetta dal contratto di affitto di azienda in questione, per la scadenza del
31-5-2019, con cessazione di ogni effetto dello stesso a partire dall'1-6-2019.
Dal verbale del 31 maggio 2019 emerge come, in seguito alla scadenza del contratto in pari data,
provvedeva alla restituzione in favore della curatela del fallimento della CP_1 Parte_2
“dell'azienda condotta in affitto così come perimetrata nel relativo contratto d'affitto..”, prevedendosi che da quel momento non era “più consentito alla l'accesso alla parte dello stabile ove si CP_1 trova il magazzino di proprietà di e l'utilizzo di qualsiasi macchinario e Parte_2 attrezzatura..”.
Pertanto, secondo le chiare pattuizioni delle parti, la regola posta dall'art. 2558 c.c. sul transito nella sfera giuridica dell'affittuario dei contratti in corso alla data della stipulazione del contratto di affitto di azienda, doveva trovare applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda all'affittuario.
Peraltro, anche in mancanza di una previsione esplicita, una tale conclusione si impone anche in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, che ha avuto modo di affermare come la regola dettata dall'art. 2558 c.c. si applichi “anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato convenzionalmente risolto..” ricavandosi ciò “..indirettamente, dalla stessa dizione adoperata nel terzo comma del menzionato art. 2558, che rende applicabili le disposizioni dei precedenti commi in tema di successione nei contratti anche all'affittuario..” (Cass. 11318\2004).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve confermarsi la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto come il contratto di agenzia originariamente stipulato, in data 1-10-1990, tra
[...]
e sia stato nuovamente retrocesso, alla scadenza del contratto di affitto Parte_2 Parte_1
d'azienda, alla curatela del fallimento della Parte_2
Tenuto conto che la ha agito in giudizio azionando i diritti nascenti da detto contratto, Pt_1
quantificando le indennità di fine rapporto sulla base di una durata del rapporto a far tempo dal 1990, deve escludersi che la domanda possa trovare accoglimento, atteso che quel contratto, dopo la scadenza del contratto di affitto di azienda e la retrocessione di questa al locatore, ne ha seguito le sorti.
pagina 7 di 9 Né le comunicazioni intervenute tra e dopo il 31-5-2019, invocate dall'appellante, CP_1 Pt_1 possono spiegare effetti giuridici sulle sorti del contratto di affitto d'azienda, sulla sua retrocessione e sugli effetti di questa, che coinvolgono la e la curatela del fallimento CP_1 Pt_2 Parte_2
estranea alle predette comunicazioni.
Deve pertanto escludersi che la mail del 5-12-2019 (“Facendo seguito alla conversazione di due giorni fa la prego a fine anno di renderci la collezione a mz Tnt. Dopo di che ci riterremo entrambi CP_1 liberi di perseguire nuovi percorsi professionali..”) possa assumere il significato di un recesso da un contratto che non era più nella disponibilità giuridica della . CP_1
Astrattamente, potrebbe ipotizzarsi la stipulazione, dopo il 31-5-2019, di un diverso ed autonomo rapporto negoziale tra la e la che ovviamente riguarderebbe l'ambito temporale CP_1 Pt_1
successivo alla detta data, e che potrebbe avere generato obbligazioni tra le parti, e la comunicazione del 5-12-2019, sopra ricordata, ben potrebbe armonizzarsi con tale ricostruzione, ma non è questa la domanda proposta in giudizio dalla odierna appellante, che non ha neppure prospettato questo autonomo rapporto negoziale, né il suo preciso contenuto.
Anche il provvedimento con il quale è stata decisa la domanda proposta dalla Firma di ammissione al passivo del fallimento della non offre alcun elemento in favore della tesi Parte_2 sostenuta dall'appellante, posto che il contenuto del medesimo è il seguente :” Poiché il rapporto di agenzia non si è risolto prima della dichiarazione di fallimento e l'indennità di clientela presuppone che il contratto si sciolga su iniziativa della casa mandante, caso non verificatosi nella fattispecie, si ammette al passivo del fallimento …per complessivi euro 4.649,00 a titolo di provvigioni maturate..”.
Il provvedimento di ammissione allo stato passivo conferma infatti che il contratto di agenzia è tornato nella sfera giuridica dell'originario titolare dell'azienda, e le domande relative alla indennità di fine rapporto non sono state respinte perché il contratto di agenzia era estraneo alla curatela, ma perché difettava il presupposto della cessazione per iniziativa della preponente.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001 ad euro 52.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e pagina 8 di 9 decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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