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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROVERO ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. EUFEMIA
N. 28 29100 PIACENZApresso il difensore avv. ROVERO ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ER TR e dell'avv. LILLI FRANCESCO ( ) VIA DI VAL FIORITA C.F._1
90 00144 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE DI VAL FIORITA 90 ROMApresso il difensore avv. ER TR
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 403 del 2022 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il
22.07.2022.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (ora ) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio la affinchè, venisse dichiarata l'inesistenza dei diritti di Controparte_1 credito in capo alla società convenuta portati dalle fatture da questa emesse di cui ai nn. 55/18 del 26 aprile 2018, 68/18 del 31 maggio 2018, 79/18 del 25 giugno 2018, 12/B2B del 31 luglio 2018, 16/B2B del 31 agosto 2018, 19/B2B del 27 settembre 2018, 35/B2B del 31 ottobre 2018.
pagina 1 di 3 2. Nel merito, sempre in via principale, la società attrice domandava di accertare la non debenza di somme in favore della controparte in relazione al contratto di subappalto sottoscritto inter partes in data
8 febbraio 2018 e giunto a naturale scadenza in data 31 ottobre 2018.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale, dopo aver precisato che le fatture in questione si riferivano alle attività inerenti il
[...] servizio di supporto a carattere pianificato al personale di di cui all'art. 2. 2 lett. a) del Parte_1 contratto di subappalto, assumeva che, in considerazione del tenore letterale del contratto di subappalto era evidente come il canone mensile - a differenza dei lavori di straordinaria amministrazione che richiedevano specifiche formalità per l'esecuzione delle prestazioni – era riconosciuto indipendentemente dal concreto espletamento di attività manutentive, posto che tale voce di compenso maturava con la semplice sottoscrizione del contratto di subappalto e con il supporto e messa a disposizione del personale per le attività manutentive che eventualmente avrebbero dovuto svolgersi.
4. La resistente insisteva, quindi, per il rigetto delle domande della controparte e chiedeva, in via riconvenzionale la sua condanna al pagamento delle somme portate dalle fatture contestate da e Pt_1 rimaste insolute.
5. Il Tribunale:
-rigettava le domande proposte da parte attrice;
-in parziale accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, condannava la società attrice al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 93.000, 00, oltre interessi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.873,00 per compensi (2/3 della complessiva somma di Euro 11.810,00), Euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con compensazione tra le parti della residua quota pari a 1/3.
6. Proponeva appello con socio unico ora , rassegnando le seguenti Parte_1 Parte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza Sez. unica civile GU Dott.ssa E. Iaquinti n. 403/2022 RG. n. 1744/2019 in data 18.7.2022, pubblicata in data 22.7.2022 e notificata il 22.7.2022, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure da già di seguito riportate: Parte_1 Parte_1 piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare l'istanza di riunione e, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza degli asseriti crediti di
[...] di cui alle fatture nn. 55/18 del 26 aprile 2018, 68/18 del 31 maggio Controparte_1 2018, 79/18 del 25 giugno 2018, 12/B2B del 31 luglio 2018, 16/B2B del 31 agosto 2018, 19/B2B del 27 settembre 2018, 35/B2B del 31 ottobre 2018; accertare e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da con riferimento alle ridette fatture;
per l'effetto rigettare integralmente la Parte_1 domanda riconvenzionale avanzata da in quanto Controparte_1 illegittima ed infondata;
accertare e dichiarare che più in generale null'altro è dovuto da Parte_1 con socio unico in favore di in relazione al contratto di Controparte_1 subappalto de quo, sottoscritto inter partes in data 8 febbraio 2018 e giunto a naturale scadenza in data 31 ottobre 2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse necessaria un'istruttoria orale, si chiede che abbia ingresso la prova per testi dedotta nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, 3 c.p.c. con i testi indicati anche a controprova nel caso di ammissione dei capitoli avversari e così rigettare ogni avversa domanda perché
pagina 2 di 3 inammissibile, infondata, non provata o come meglio. In via istruttoria, come da conclusioni in atto introduttivo.
7. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni anche in via di Controparte_1 appello incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”: rigettare l'impugnazione proposta dalla perché infondata in fatto ed in diritto alla luce delle causali sopra esposte e, per Parte_1 l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
accogliere, per i motivi sopra esposti, l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. e, per l'effetto, riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/02 ss.mm.ii. decorrenti dalla data di emissione di ogni singola fattura riconosciuta fondata dal Tribunale di Piacenza;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al contributo unificato dell'appello incidentale.
8. Successivamente alla precisazione delle conclusioni, le parti depositavano atto a firma congiunta, con cui dichiaravano congiuntamente: “I procuratori delle parti congiuntamente rappresentano di aver conciliato la lite a spese compensate e dichiarano quindi di abbandonare il giudizio rinunciando sia all'appello che all'appello incidentale avendo raggiunto nel frattempo un accordo tombale che ha definito ogni contenzioso e questione tra le parti insorta”.
9. Si tratta sostanzialmente di una reciproca rinuncia agli atti con reciproca accettazione.
10. Deve ritenersene la regolarità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c., tenuto conto del contenuto delle procure ad litem conferite ai difensori.
11. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
12. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002. In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROVERO ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. EUFEMIA
N. 28 29100 PIACENZApresso il difensore avv. ROVERO ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ER TR e dell'avv. LILLI FRANCESCO ( ) VIA DI VAL FIORITA C.F._1
90 00144 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE DI VAL FIORITA 90 ROMApresso il difensore avv. ER TR
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 403 del 2022 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il
22.07.2022.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (ora ) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio la affinchè, venisse dichiarata l'inesistenza dei diritti di Controparte_1 credito in capo alla società convenuta portati dalle fatture da questa emesse di cui ai nn. 55/18 del 26 aprile 2018, 68/18 del 31 maggio 2018, 79/18 del 25 giugno 2018, 12/B2B del 31 luglio 2018, 16/B2B del 31 agosto 2018, 19/B2B del 27 settembre 2018, 35/B2B del 31 ottobre 2018.
pagina 1 di 3 2. Nel merito, sempre in via principale, la società attrice domandava di accertare la non debenza di somme in favore della controparte in relazione al contratto di subappalto sottoscritto inter partes in data
8 febbraio 2018 e giunto a naturale scadenza in data 31 ottobre 2018.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale, dopo aver precisato che le fatture in questione si riferivano alle attività inerenti il
[...] servizio di supporto a carattere pianificato al personale di di cui all'art. 2. 2 lett. a) del Parte_1 contratto di subappalto, assumeva che, in considerazione del tenore letterale del contratto di subappalto era evidente come il canone mensile - a differenza dei lavori di straordinaria amministrazione che richiedevano specifiche formalità per l'esecuzione delle prestazioni – era riconosciuto indipendentemente dal concreto espletamento di attività manutentive, posto che tale voce di compenso maturava con la semplice sottoscrizione del contratto di subappalto e con il supporto e messa a disposizione del personale per le attività manutentive che eventualmente avrebbero dovuto svolgersi.
4. La resistente insisteva, quindi, per il rigetto delle domande della controparte e chiedeva, in via riconvenzionale la sua condanna al pagamento delle somme portate dalle fatture contestate da e Pt_1 rimaste insolute.
5. Il Tribunale:
-rigettava le domande proposte da parte attrice;
-in parziale accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, condannava la società attrice al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 93.000, 00, oltre interessi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.873,00 per compensi (2/3 della complessiva somma di Euro 11.810,00), Euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con compensazione tra le parti della residua quota pari a 1/3.
6. Proponeva appello con socio unico ora , rassegnando le seguenti Parte_1 Parte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza Sez. unica civile GU Dott.ssa E. Iaquinti n. 403/2022 RG. n. 1744/2019 in data 18.7.2022, pubblicata in data 22.7.2022 e notificata il 22.7.2022, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure da già di seguito riportate: Parte_1 Parte_1 piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare l'istanza di riunione e, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza degli asseriti crediti di
[...] di cui alle fatture nn. 55/18 del 26 aprile 2018, 68/18 del 31 maggio Controparte_1 2018, 79/18 del 25 giugno 2018, 12/B2B del 31 luglio 2018, 16/B2B del 31 agosto 2018, 19/B2B del 27 settembre 2018, 35/B2B del 31 ottobre 2018; accertare e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da con riferimento alle ridette fatture;
per l'effetto rigettare integralmente la Parte_1 domanda riconvenzionale avanzata da in quanto Controparte_1 illegittima ed infondata;
accertare e dichiarare che più in generale null'altro è dovuto da Parte_1 con socio unico in favore di in relazione al contratto di Controparte_1 subappalto de quo, sottoscritto inter partes in data 8 febbraio 2018 e giunto a naturale scadenza in data 31 ottobre 2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse necessaria un'istruttoria orale, si chiede che abbia ingresso la prova per testi dedotta nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2, 3 c.p.c. con i testi indicati anche a controprova nel caso di ammissione dei capitoli avversari e così rigettare ogni avversa domanda perché
pagina 2 di 3 inammissibile, infondata, non provata o come meglio. In via istruttoria, come da conclusioni in atto introduttivo.
7. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni anche in via di Controparte_1 appello incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”: rigettare l'impugnazione proposta dalla perché infondata in fatto ed in diritto alla luce delle causali sopra esposte e, per Parte_1 l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
accogliere, per i motivi sopra esposti, l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. e, per l'effetto, riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/02 ss.mm.ii. decorrenti dalla data di emissione di ogni singola fattura riconosciuta fondata dal Tribunale di Piacenza;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al contributo unificato dell'appello incidentale.
8. Successivamente alla precisazione delle conclusioni, le parti depositavano atto a firma congiunta, con cui dichiaravano congiuntamente: “I procuratori delle parti congiuntamente rappresentano di aver conciliato la lite a spese compensate e dichiarano quindi di abbandonare il giudizio rinunciando sia all'appello che all'appello incidentale avendo raggiunto nel frattempo un accordo tombale che ha definito ogni contenzioso e questione tra le parti insorta”.
9. Si tratta sostanzialmente di una reciproca rinuncia agli atti con reciproca accettazione.
10. Deve ritenersene la regolarità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c., tenuto conto del contenuto delle procure ad litem conferite ai difensori.
11. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
12. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002. In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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