Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1586/2020 R.G. vertente
fra
(P. IVA n. – REA n. PZ - 115556) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Domenico
Sannella (c.f. e domiciliata nel di lui studio in Potenza (PZ) alla Via Alassio, C.F._1
11;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. sede di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia giusta procura per notaio in Roma, domiciliato in Potenza presso l'ufficio legale Per_1
della sede in via Pretoria n. 263; CP_1
RESISTENTE
(C.F. ), in persona del dirigente Controparte_2 P.IVA_2
p. t., domiciliato presso la sede di Potenza, alla Via Isca del Pioppo n. 41, rappresentato e difeso dal dott. Giorgio Garofalo, dal Dott. Salvatore Bitetti, dal Dott. Mario Romaniello e dalla Dott.ssa
Giuseppina Sansone, funzionari del citato Ufficio, in virtù della delega in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1. Con ricorso, depositato il 10.6.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015213/DDL del 2.3.2020 per omesso pagamento della contribuzione previdenziale dovuta per lavoratori assunti oltre il limite consentito del 3% previsto dall'articolo 78 del CCNL di riferimento, in specie tutti lavoratori assunti a part time;
deduceva l'illegittimità dell'atto in quanto l'art. 1 co.3 del d. lgs. 61/2000 non legittimava e non legittima la contrattazione collettiva a prevedere un limite percentuale all'utilizzazione dei rapporti di lavoro part-time, così come disposto sia dalla legge che dalla direttiva comunitaria;
non sussiste normativa che preveda la nullità e/o la trasformazione dei contratti part-time adottati in violazione del limite previsto dal contratto collettivo tale da giustificare l'applicazione del minimale retributivo proprio dei rapporti di lavoro a tempo pieno;
inapplicabilità dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995 conv. in l. n. 341 del 1995.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di annullare il predetto avviso;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l' di Potenza ribadendo la legittimità dell'operato supportato da sentenze CP_1
della Suprema Corte di Cassazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la DTL di Potenza che, evidenziava la natura esclusivamente contributiva del verbale in oggetto e in particolare che l'accertamento effettuato ha riguardato la sola verifica degli adempimenti contributivi, senza comminare sanzioni amministrative di competenza dell' , per cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva e comunque nel rigetto CP_2
del ricorso nel merito.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione in atti e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo informatico.
1. La domanda non merita accoglimento. Parte ricorrente, con il presente ricorso, propone opposizione avverso il verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019015213/DDL del 02/03/2020 con contestuale diffida ad adempiere (prot. .6400.02/03/2020.0043098), seguito ad accesso ispettivo in data CP_1
28.11.2019 presso la sede legale della società per cui emergeva che la Parte_1
società in questione, a far data da marzo 2016, aveva assunto la totalità dei dipendenti a tempo parziale, pur non avendo nel medesimo lasso temporale, assunzioni di operai con contratto di lavoro a tempo pieno;
ritenendo illegittimo tale accertamento e atto, ne chiedeva l'annullamento.
Giova al riguardo richiamare le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 244 del
1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti”. Sempre nella stessa sentenza si legge: “La fattispecie riguardante la pretesa dell di parametrare sulla CP_3
retribuzione imponibile per l'orario normale contrattuale i premi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti part-time in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal contratto collettivo applicabile, va ricondotta alla ipotesi di riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. Tale interpretazione, pur estendendo la portata dell'art. 29 d.l. n. 244/1995, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese”. Cassazione civile sezione lavoro del 12 maggio 2020 n. 8794.
Con successiva sentenza la Corte ha affermato che : “Così ricostruita la fattispecie normativa, ne deriva che è necessario scindere quoad effectum le due ipotesi che essa implicitamente prevede: da un lato, l'ipotesi di sospensione dell'attività, in relazione alla quale, se non vi è permanenza dell'obbligo della retribuzione-corrispettivo, non vi è nemmeno obbligo di pagamento del minimale;
dall'altro, l'ipotesi di riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. Ciò posto, reputa il Collegio che la vicenda in esame, in cui si controverte della legittimità della pretesa dell di parametrare sulla CP_3
retribuzione imponibile per l'orario normale contrattuale i premi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a part-time in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal contratto collettivo applicabile, debba essere ricondotta alla seconda delle due ipotesi dianzi esposte. Nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all'autonomia negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del
3% della forza-lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro: è infatti evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per
l'orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che - come s'è già detto - è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati”. Cassazione civile sezione lavoro del 12 maggio 2020 n. 8795.
E ancora, “L'espressa previsione, per il solo settore dell'edilizia, delle ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo non equivale ad affermare la sussistenza, per gli altri settori merceologici, di una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Di talché, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano frutto di una libera scelta del datore svincolata da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Ove gli enti previdenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe sul datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo (La S.C. rigettava il ricorso basato sulla ritenuta necessità di adeguare la contribuzione alla retribuzione effettivamente erogata e nella ritenuta inesistenza di un minimale mensile di riferimento, senza specificazione della derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione)”
Cassazione civile sezione lavoro del 19 giugno 2020, n. 12037.
Ciò premesso, e passando all'analisi del caso di specie, l'istruttoria espletata sulla base degli atti redatti dallo stesso , consente di affermare che l'azienda non ha Controparte_2
rispettato le norme legislative e contrattuali, non ha pagato i contributi relativi alle ore e giornate di assenza ingiustificata dei tre lavoratori di cui al v erbale, per cui trova applicazione l'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che stabilisce “A decorrere dal 1° luglio 2007,
i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto il mancato rispetto del CCNL, in presenza di differenze retributive imponibili di modesta entità, determina la perdita dei benefici fruiti dall'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, oltre che il recupero contributivo delle differenze come determinate mese per mese.
In considerazione del petitum l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
DTL è fondata, atteso che nel verbale di accertamento impugnato non sono state comminate sanzioni amministrative di competenza dell' , ma trattasi di recuperi coattivi di CP_2
imponibili contributivi.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, il ricorso va rigettato con ogni conseguente statuizione.
3. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione del fatto che il ricorso risulta proposto in un periodo di tempo in cui la questione giuridica era caratterizzata da incertezza interpretativa poi risolta in corso di causa dalla Corte di Cassazione con le sentenze esposte in parte motiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.nte p.t., con ricorso Parte_1
depositato il 10.6.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso con ogni conseguenziale effetto;
2. Spese compensate.
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla