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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5051/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1 nte d NTEGRAPPA 298B PRATO presso il difensore Parte Ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 E . , el miciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE Parte Convenuta ha pronunciato IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 29/04/2024 cittadina georgiana nata l'[...] in [...] ha Parte_1 impugnato, previa istanza di sospensiva, la decisione del 28/10/2023 (notificatagli il 10/04/2024) con cui il Questore di Prato - adeguandosi al parere negativo Controparte_1 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione espresso il 29/03/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla pagina 1 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, l'integrazione socio lavorativa della ricorrente che, sin dal suo arrivo in Italia nel 2019, ha lavorato come badate;
che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale .
A dimostrazione della condizione di vulnerabilità ha prodotto in uno con il ricorso: documentazione lavorativa per gli anni 2019-2023, dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica 2022-2024, documentazione medica del marito.
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 13/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava alla ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha provveduto nel medesimo decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze
Il PM ha apposto il Visto in data 14/05/2024 ed in data 11.11.2024 ha depositato informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante è merso a carico della richiedente;
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c. he la ha discussa e decisa il 26.3.2025
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 29/04/2024 ).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (02/12/2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal pagina 2 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,. TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente in Italia dal 2019, un discreto lasso di tempo (sebbene intervallato da un breve rientro in Georgia per il peggioramento delle condizioni di salute del marito), abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta percepire la NASPI, a causa della morte della persona che assisteva, avendo la ricorrente sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di badante, che le garantiva un guadagno mensile di circa 1.200,00 euro (cfr. busta paga gennaio 2024).
Tuttavia gli impieghi precedenti dai quali la richiedente risulta avere percepito redditi che nel 2023 avevano già superato i limii del Patrocinio a spese dello Stato ( cfr. estratto contributivo l allegato all'ultima nota di trattazione da cui emergono redditi da cii emergono redditi CP_3 abbastanza costanti , tranne il periodo di rientro in Georgia, dal 2019 ( una media di 10.00 annue) che nel 2024 salgono ad oltre 14000 nel 2024 ( con la NASPI) a 10.819 €) e la professionalità acquisita come assistente agli anziani fanno ritenere la volontà della ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto
Non va comunque sottovalutato il timore della ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia.
Infatti, per quanto riguarda il contesto di provenienza, si rileva che, dalle fonti internazionali sulla situazione economica in Georgia emerge come nel processo di transizione verso un'economia di libero mercato, la Georgia infatti si è caratterizzata, come tanti altri stati post-sovietici e la Russia stessa, almeno inizialmente, da un grave collasso economico aggravato dalla perdita di valore del denaro per il passaggio dal rublo russo alla valuta georgiana del kupon lari che ha portato molti georgiani a soffrire la povertà e a dover espatriare per lavorare, le donne soprattutto come badanti, nei paesi dell'Europa occidentale.
La Georgia ha poi un tasso di disoccupazione del 16.10 % e preoccupa particolarmente quella giovanile che si attesta al 26.80%. 2 Il reddito medio è di 350 dollari al mese e il 21,3% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, mentre il 14,5% della popolazione vive di un esiguo sussidio statale
Inoltre. nel report di Amnesty International relativo all'anno 2022, si legge che l'impennata delle rimesse dalla Russia e l'afflusso di oltre 100.000 persone dalla Russia in seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina hanno favorito la crescita economica, ma hanno apparentemente contribuito all'aumento del costo della vita e della disuguaglianza economica. Le pessime pagina 5 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
opportunità del mercato del lavoro, inoltre, hanno spinto ad alti livelli di emigrazione (Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Georgia 2022, 27 March 2023 ).
Appare pertanto evidente come il contesto che si presenta in Georgia non consente di prevedere una possibile futura aspettativa di lavoro tale da ipotizzare un reinserimento lavorativo che possa consentire una vita dignitosa alla ricorrente.
Inoltre, l'eventuale rientro in patria comporterebbe un grave pregiudizio per la vita privata della ricorrente, visto che con le risorse economiche guadagnate in Italia ella rappresenta un sostanziale supporto al marito rimasto in Georgia afflitto da problemi di salute (cfr. ricevute versamenti denaro in Georgia).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata della ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, poiché le condizioni del suo inserimento sociolavorativo si sono stabilizzate solo dopo la decisione del Questore, ciò giustifica l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando. In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.3.2025su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: pagina 3 di 6 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5051/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1 nte d NTEGRAPPA 298B PRATO presso il difensore Parte Ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 E . , el miciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE Parte Convenuta ha pronunciato IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 29/04/2024 cittadina georgiana nata l'[...] in [...] ha Parte_1 impugnato, previa istanza di sospensiva, la decisione del 28/10/2023 (notificatagli il 10/04/2024) con cui il Questore di Prato - adeguandosi al parere negativo Controparte_1 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione espresso il 29/03/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla pagina 1 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, l'integrazione socio lavorativa della ricorrente che, sin dal suo arrivo in Italia nel 2019, ha lavorato come badate;
che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale .
A dimostrazione della condizione di vulnerabilità ha prodotto in uno con il ricorso: documentazione lavorativa per gli anni 2019-2023, dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica 2022-2024, documentazione medica del marito.
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 13/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava alla ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale ed ha provveduto nel medesimo decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze
Il PM ha apposto il Visto in data 14/05/2024 ed in data 11.11.2024 ha depositato informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante è merso a carico della richiedente;
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c. he la ha discussa e decisa il 26.3.2025
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 29/04/2024 ).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (02/12/2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal pagina 2 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,. TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale , pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente in Italia dal 2019, un discreto lasso di tempo (sebbene intervallato da un breve rientro in Georgia per il peggioramento delle condizioni di salute del marito), abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
attualmente, come risulta dalle produzioni in atti, risulta percepire la NASPI, a causa della morte della persona che assisteva, avendo la ricorrente sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di badante, che le garantiva un guadagno mensile di circa 1.200,00 euro (cfr. busta paga gennaio 2024).
Tuttavia gli impieghi precedenti dai quali la richiedente risulta avere percepito redditi che nel 2023 avevano già superato i limii del Patrocinio a spese dello Stato ( cfr. estratto contributivo l allegato all'ultima nota di trattazione da cui emergono redditi da cii emergono redditi CP_3 abbastanza costanti , tranne il periodo di rientro in Georgia, dal 2019 ( una media di 10.00 annue) che nel 2024 salgono ad oltre 14000 nel 2024 ( con la NASPI) a 10.819 €) e la professionalità acquisita come assistente agli anziani fanno ritenere la volontà della ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto
Non va comunque sottovalutato il timore della ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia.
Infatti, per quanto riguarda il contesto di provenienza, si rileva che, dalle fonti internazionali sulla situazione economica in Georgia emerge come nel processo di transizione verso un'economia di libero mercato, la Georgia infatti si è caratterizzata, come tanti altri stati post-sovietici e la Russia stessa, almeno inizialmente, da un grave collasso economico aggravato dalla perdita di valore del denaro per il passaggio dal rublo russo alla valuta georgiana del kupon lari che ha portato molti georgiani a soffrire la povertà e a dover espatriare per lavorare, le donne soprattutto come badanti, nei paesi dell'Europa occidentale.
La Georgia ha poi un tasso di disoccupazione del 16.10 % e preoccupa particolarmente quella giovanile che si attesta al 26.80%. 2 Il reddito medio è di 350 dollari al mese e il 21,3% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, mentre il 14,5% della popolazione vive di un esiguo sussidio statale
Inoltre. nel report di Amnesty International relativo all'anno 2022, si legge che l'impennata delle rimesse dalla Russia e l'afflusso di oltre 100.000 persone dalla Russia in seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina hanno favorito la crescita economica, ma hanno apparentemente contribuito all'aumento del costo della vita e della disuguaglianza economica. Le pessime pagina 5 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
opportunità del mercato del lavoro, inoltre, hanno spinto ad alti livelli di emigrazione (Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Georgia 2022, 27 March 2023 ).
Appare pertanto evidente come il contesto che si presenta in Georgia non consente di prevedere una possibile futura aspettativa di lavoro tale da ipotizzare un reinserimento lavorativo che possa consentire una vita dignitosa alla ricorrente.
Inoltre, l'eventuale rientro in patria comporterebbe un grave pregiudizio per la vita privata della ricorrente, visto che con le risorse economiche guadagnate in Italia ella rappresenta un sostanziale supporto al marito rimasto in Georgia afflitto da problemi di salute (cfr. ricevute versamenti denaro in Georgia).
Quanto sopra appurato e raffrontato -evidenziato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata della ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, poiché le condizioni del suo inserimento sociolavorativo si sono stabilizzate solo dopo la decisione del Questore, ciò giustifica l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando. In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.3.2025su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza Niemiets c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: pagina 3 di 6 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6