Articolo 7 della Legge 24 ottobre 1962, n. 1593
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 dicembre 1962
Art. 7.
Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dalla applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e nei precedenti articoli 1 e 2.
Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1 gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilita', si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962