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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5133/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5133/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 Persona_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,01 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. RASCIONI ANDREA oggi sostituito dalla dott.ssa Letizia Camprini la Parte_1 quale dà atto di avere depositato in via telematica il verbale della scorsa udienza notificato al resistente di cui chiede dichiararsi la contumacia e per il resto insiste per la dichiarazione di risoluzione del contratto per maturata scadenza con condanna del convenuto all'immediato rilascio ed al pagamento delle spese di lite per la cui liquidazione si rimette al Giudice. Per nessuno compare. Controparte_2 Il Giudice appurata la regolare notifica del verbale della scorsa udienza a parte convenuta ne dichiara la contumacia e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente dispone procedersi alla discussione orale della causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camea di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,45.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5133/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASCIONI ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RASCIONI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03.09.2025, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_2
finita locazione per la data del 15.07.2025, fissare la data di esecuzione del rilascio con vittoria di competenze e spese di lite. Parte intimante premetteva: di essere proprietaria dell'immobile sito a
Falconara Marittima (AN) Via Flaminia n. 647, come in atti meglio identificato;
di averlo concesso in locazione ad uso abitativo all' intimato, con contratto di natura transitoria per la durata di tre mesi, dal
16.04.2025 al 15.07.2025, registrato il 07.05.2025; che il contratto era scaduto senza possibilità di rinnovo ma il conduttore, nonostante i numerosi solleciti, non provvedeva alla riconsegna dell'immobile.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza del 21.10.2025 il Giudice, appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava parte intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 20.11.2025. Alla successiva udienza del 16.12.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla controparte del verbale di udienza del 21.10.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il
Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie la domanda di parte intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria registrato il 07.05.2025 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva una durata trimestrale del rapporto sino al 15.07.2025 senza possibilità di rinnovo e di previa disdetta.
Fatto, questo, che ha determinato la risoluzione del rapporto di locazione a far data dal 15.07.2025, con il conseguente obbligo del resistente a rilasciare l'immobile nella disponibilità della ricorrente.
Non avendo il conduttore proceduto al suddetto rilascio lo stesso deve qualificarsi come occupante sine titulo, per cui la domanda di rilascio formulata dalla locatrice è fondata e merita di essere accolta.
Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 13.01.2026.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria né deposito di pagina 3 di 4 memorie conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara che il contratto di locazione di natura transitoria registrato il 07.05.2025, relativo all'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Flaminia n. 647, come in atti meglio identificato, si è risolto in data 15.07.2025; per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al rilascio del suddetto immobile Controparte_2
libero da cose e/o persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente e fissa per la esecuzione del rilascio la data del 13.01.2026; condanna, inoltre, al rimborso delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., Controparte_2
che sono liquidate in € 105,69 per anticipazioni ed in € 460,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 16.12.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5133/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 Persona_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,01 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. RASCIONI ANDREA oggi sostituito dalla dott.ssa Letizia Camprini la Parte_1 quale dà atto di avere depositato in via telematica il verbale della scorsa udienza notificato al resistente di cui chiede dichiararsi la contumacia e per il resto insiste per la dichiarazione di risoluzione del contratto per maturata scadenza con condanna del convenuto all'immediato rilascio ed al pagamento delle spese di lite per la cui liquidazione si rimette al Giudice. Per nessuno compare. Controparte_2 Il Giudice appurata la regolare notifica del verbale della scorsa udienza a parte convenuta ne dichiara la contumacia e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente dispone procedersi alla discussione orale della causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camea di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,45.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5133/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASCIONI ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RASCIONI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03.09.2025, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_2
finita locazione per la data del 15.07.2025, fissare la data di esecuzione del rilascio con vittoria di competenze e spese di lite. Parte intimante premetteva: di essere proprietaria dell'immobile sito a
Falconara Marittima (AN) Via Flaminia n. 647, come in atti meglio identificato;
di averlo concesso in locazione ad uso abitativo all' intimato, con contratto di natura transitoria per la durata di tre mesi, dal
16.04.2025 al 15.07.2025, registrato il 07.05.2025; che il contratto era scaduto senza possibilità di rinnovo ma il conduttore, nonostante i numerosi solleciti, non provvedeva alla riconsegna dell'immobile.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza del 21.10.2025 il Giudice, appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava parte intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 20.11.2025. Alla successiva udienza del 16.12.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla controparte del verbale di udienza del 21.10.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il
Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie la domanda di parte intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria registrato il 07.05.2025 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva una durata trimestrale del rapporto sino al 15.07.2025 senza possibilità di rinnovo e di previa disdetta.
Fatto, questo, che ha determinato la risoluzione del rapporto di locazione a far data dal 15.07.2025, con il conseguente obbligo del resistente a rilasciare l'immobile nella disponibilità della ricorrente.
Non avendo il conduttore proceduto al suddetto rilascio lo stesso deve qualificarsi come occupante sine titulo, per cui la domanda di rilascio formulata dalla locatrice è fondata e merita di essere accolta.
Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 13.01.2026.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria né deposito di pagina 3 di 4 memorie conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara che il contratto di locazione di natura transitoria registrato il 07.05.2025, relativo all'immobile sito a Falconara Marittima (AN), Via Flaminia n. 647, come in atti meglio identificato, si è risolto in data 15.07.2025; per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al rilascio del suddetto immobile Controparte_2
libero da cose e/o persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente e fissa per la esecuzione del rilascio la data del 13.01.2026; condanna, inoltre, al rimborso delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., Controparte_2
che sono liquidate in € 105,69 per anticipazioni ed in € 460,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 16.12.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 4 di 4