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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, RT RR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G., avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
tra
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Zizzi Marcello, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Pozzo Faceto al viale stazione n.10, è elettivamente domiciliato;
attore e
in forma abbreviata “ (P.I.: ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carone Francesco, presso il cui studio ad Oria in via Mario Pagano n.92, è elettivamente domiciliato;
convenuto
Curatela dell'eredità giacente di;
Persona_1
Convenuto contumace
*******
Motivi della decisione
Con ricorso del 10.12.2007 innanzi al Tribunale di Brindisi, sezione Parte_1 distaccata di Fasano, ha esposto che in data 25.09.2006, alle ore 17,30 circa, mentre era alla guida del motociclo Piaggio “Vespa” tg. CD 47396 e percorreva nell'unico senso di marcia consentito la Via Libertà in Caranna, frazione di Cisternino (Br), si vedeva tagliato la strada dal motoveicolo a tre ruote modello Piaggio “Ape” tg. BR 44660, di proprietà e condotto dal sig. , il quale Persona_1 aveva imboccato detta strada contromano al fine di fare ingresso nel cortile della sua casa di abitazione posta sul lato destro della strada rispetto alla direzione di marcia di esso ricorrente. Quest'ultimo asseriva di aver provato ad azionare il freno ma di non esserci riuscito, finendo con l'impattare con il predetto motoveicolo a tre ruote Piaggio “Ape”. A causa del sinistro stradale il sig. ha dichiarato di aver subito danni da Parte_1 lesioni stimati nella tipologia e nella quantità da una consulenza medico – legale e, dal momento che il veicolo di proprietà del sig. era risultato sprovvisto di copertura assicurativa, ha Persona_1 avanzato richiesta nei confronti del Fondo di Garanzia e, per esso, alla di risarcimento CP_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale, ivi compreso il danno esistenziale. Il ricorrente per tali motivi ha chiesto di accertare e dichiarare che l'incidente stradale descritto è stato causato dalla esclusiva responsabilità del convenuto in qualità di Persona_1 proprietario e conducente del motoveicolo a tre ruote mod. “Piaggio Ape” tg. BR 44660 e, per l'effetto, di condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido CP_2 con l'altro convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di Persona_1 219.490,48 euro. Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.02.2008 si è costituita la società CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale impugnando e contestando le
[...] avverse difese e ha chiesto di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto ed in diritto. La ha asserito che non sarenbbe stata fornita alcuna prova della CP_2 mancanza della copertura assicurativa del motoveicolo a tre ruote Piaggio “Ape” tg. BR 44660 e che, in ogni caso, la dinamica del sinistro stradale in questione non si era svolta secondo le modalità indicate dal sig. atteso che quest'ultimo avrebbe impattato il motoveicolo di proprietà del Parte_1 sig. quando lo stesso aveva quasi completato la manovra di ingresso nel cortile Persona_1 della propria abitazione, non riuscendo a moderare adeguatamente la velocità. La compagnia ha contestato, oltre l'an, anche il quantum della richiesta risarcitoria, ritenendo che il danno biologico e il danno morale andassero liquidati sulla scorta dei criteri equitativi e che le rivendicazioni di danno patrimoniale emergente (non provato), di danno esistenziale e di danno patrimoniale risultavano assolutamente infondate.
Inoltre, con comparsa di costituzione e risposta del 10.02.2008 si è costituito in giudizio il sig.
, il quale impugnando e contestando le avverse pretese, ha chiesto di dichiarare la Persona_1 ibile e nel merito di ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità possa essere ascritta al sig. nella causazione del sinistro;
ha asserito che il veicolo da lui Persona_1 condotto non viaggiava contromano e che la responsabilità del sinistro in questione era da ascriversi al il quale, nonostante il motociclo a tre ruote Piaggio “Ape” si fosse per ¾ inserito nel Parte_1 cortile di sua spettanza, non avrebbe effettuato le manovre opportune per evitare l'impatto. Ha dedotto, altresì, l'improponibilità della domanda atteso che non era stata mai rivolta al sig. Per_1 una contestazione specifica e dettagliata, ma una lettera a firma dell'Avv. Stefano Palmisano con la quale sarebbe stato genericamente richiesto il risarcimento dei danni e sarebbero stati indicati gli estremi della resistente e gli estremi della polizza assicurativa. Nelle more del giudizio il sig. è deceduto, cosicché all'udienza del Persona_1
12.01.2012 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del 09.02.2013 il sig. ha Parte_1 chiesto di riassumere il giudizio in questione nei confronti degli eredi del sig. e il Persona_1 Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano ha disposto la comparizione delle parti mandando al ricorrente per le notifiche. Con rispettive comparse di costituzione e risposta del 03.07.2012 si è costituita la sig.ra figlia del de cuius, e la sig.ra figlia di CP_3 Controparte_4 quest'ultima e nipote del de cuius, dichiarando, la prima, di aver rinunciato formalmente all'eredità del e la seconda di essere intenzionata a farlo, ragion per cui chiedevano di essere Persona_1 estromesse dal giudizio. Con ordinanza resa in data 10.01.2013 il Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano ha dichiarato l'estromissione dal giudizio delle sigg.re e CP_3
Nel corso del giudizio è stato disposto esame testi e c.t.u. tecnica per la Controparte_4 ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa;
è stata poi espletata una c.t.u. medico legale avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei danni riportati dal sig. Parte_1 a seguito del sinistro stradale per cui è causa.
[...] Con sentenza n. 1877/2017 del 27.11.2017 il Giudice del Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda del ricorrente, condannandolo alle spese del giudizio nei confronti dell' . CP_2
Il sig. ha impugnato tale sentenza innanzi alla Corte d'appello di Lecce e ha Parte_1 eccepito, in primo luogo, la nullità della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio e nel merito chiedeva la riforma della sentenza. in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ha dedotto, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto nel merito il rigetto. Con ordinanza resa in data 14.01.2019 la Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.01.2019, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra quale erede di . Si è costituita la sig.ra Controparte_4 Per_1 che ha asserito di aver formalizzato ai sensi dell'art. 519 c.c. innanzi al Tribunale di CP_4 Brindisi – Sezione distaccata di Fasano, alla data dell'emissione dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure ha sancito l'estromissione della stessa, la rinuncia all'eredità del sig. Persona_1 proveniente per rinuncia all'eredità della sig.ra ragione per cui ha eccepito la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva. Con ordinanza resa in data 09.05.2019, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri eredi del sig. , ovvero nei confronti della eredità Persona_1 giacente dello stesso. Previa rituale notifica del ricorso in appello al curatore dell'eredità giacente di Per_1 all'udienza collegiale del 5/5/2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
[...] Con sentenza n. 213/2022 resa in data 04.02.2022, la Corte di Appello ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice.
Con ricorso del 27.04.2022 ha chiesto di accertare e dichiarare che Parte_1 l'incidente stradale è stato causato dall'esclusiva responsabilità di e per l'effetto Persona_1 di condannare la Curatela dell'eredità giacente di , in persona del curatore pro Persona_1 tempore, e la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, CP_2 al pagamento in suo favore della somma di €.218.468,50. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la curatela dell'eredità giacente CP_2 non si è costituita. Con ordinanza del 17.10.2023 è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della ctu e considerato che la causa è stata già istruita nel giudizio n. 600529/2007 R.G. e che le parti non hanno formulato ulteriori richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della curatela dell'eredità giacente di
[...]
, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Per_1 Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che di seguito verranno espresse. Esaminando l'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio n. 600529/2007 R.G. si rileva quanto segue. L''istruttoria della lite ha fatto emergere notevoli incongruenze nella versione dei fatti raccontata dall'attore e dai testi. Difatti, le versioni fornite dal ricorrente e convenuto sono discordanti tra loro ed entrambe non sono state confermate da elementi probatori validi.
All'udienza del 5.02.2009 è stato ascoltato quale teste che si è così espresso: Testimone_1
“le cose su cui ho riferito le ho apprese in parte per averle viste direttamente, e in parte, perché mi sono state riferite” e poi “ i fatti che ho appreso, per essermi stati riferiti da altri soggetti sono: il fatto che il sig. viaggiava controsenso, il fatto che il sig. era privo di assicurazione.” Per_1 Per_1 Egli ha quindi confermato di aver appreso le circostanze del sinistro solo de relato e il suo valore probatorio non può che essere attenuato. È stato, altresì, escusso nel corso del giudizio il teste , le cui dichiarazioni sono Testimone_2 state contraddette da quanto rilevato dal ctu Ing. come meglio di seguito riportato. Per_2 Nel corso del giudizio, difatti, è stata esperita, indagine tecnica sui veicoli. Il c.t.u. ing. nella sua consulenza ha rilevato che lo scudo anteriore del ciclomotore Per_2 non presenta alcun danno, ad andamento orizzontale o intrusivo, che possa essere derivato da una collisione del tipo di quella descritta. Il consulente non ha quindi trovato alcuna spiegazione sul come lo scooter possa aver urtato lo spigolo posteriore destro del motocarro o la fiancata del cassone, senza tuttavia che si siano generati danni correlativi. Inoltre, egli ha chiarito che le dichiarazioni del teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 23.09.2009, non sono persuasive e comunque dimostrerebbero la responsabilità dell'attore. In merito, ha evidenziato che, se i fatti si fossero svolti secondo quanto riferito dal teste, lo scooter si sarebbe trovato a viaggiare a velocità ridottissima, sicché il suo conducente avrebbe avuto tutto il tempo per avvedersi della presenza del motocarro in fase di ingresso nell'area privata e, quindi, di evitare l'impatto o aggirandolo, o arrestando la marcia. Per di più, il teste per Testimone_2 effettuare la manovra che ha descritto nella sua audizione avrebbe dovuto avere parecchio tempo. Sul punto, il consulente ha rilevato che, “tutti gli spostamenti del teste avrebbero necessariamente richiesto un discreto lasso temporale che, se da un lato depone a favore di una moderatissima velocità di marcia della vespa, dall'altro comporta un atteggiamento completamente distratto del
infatti questi, pur viaggiando lentamente ed avendo avuto da tempo la possibilità di Parte_1 notare la sagoma del motoApe, che -a suo dire- proveniva frontalmente, non si sarebbe arrestato né avrebbe rallentato durante l'intera manovra di svolta a sinistra che il giunto dinnanzi a Per_1 casa sua, aveva nel contempo posto in essere, portandola quasi a compimento. Non vi è alcuna prova scientifica, infine, che attesti quale fosse la direzione di marcia tenuta dal motocarro, se cioè questo circolava nella direzione consentita (come sostenuto dal Sig. Per_1
o in quella vietata (secondo quanto allegato dall'attore). Il consulente incaricato ha quindi così concluso : “di qui le enormi perplessità dello scrivente, il quale, a parte l'aspetto della vicenda testé evidenziato, non reputa compatibili i danni con le dinamiche del sinistro descritte dai due coinvolti, contrastanti ed evidentemente improbabili”. ( cfr. pag. 28 della consulenza) Dall'esame dell'istruttoria, quindi, non è stata data prova della effettiva verificazione del sinistro secondo quanto descritto dall'attore. Infatti, da un lato non può ritenersi sufficiente l'esame testimoniale del sig. , Testimone_2 considerato che tali dichiarazioni risultano smentite dalla c.t.u. espletata, e dall'altro vanno ritenute condivisibili da questo giudicante le conclusioni raggiunte, all'esito di un esame coerente e puntuale, dal consulente. In punto di diritto, è vero che “il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dai c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito” ( cfr. Cass. Civ. sez. I 20.07.2001 n. 9922) e che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerire l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dai mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06.12.2019 n. 31886)” ( v. Cass. Civ. sez. III, ordinanza 18.09.2020 n. 19631) tuttavia, essa “ può rappresentare fonte oggettiva ed autonoma di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche” ( Cfr. Cass. n. 2802/2000; n. 10916/2000). Tutto ciò premesso ed evidenziato deve rilevarsi che le predette valutazioni del CTU vanno condivise e fatte proprie interamente da questo giudicante, perché raggiunte all'esito di un esame approfondito e completo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti, per lo scaglione di riferimento, dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, RT RR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona CP_2 del l.r.p.t, che si liquidano nell'importo di 4.217,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Loredana Citiolo componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 1 novembre 2025.
Il Giudice
RT RR