TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 83 2023 R.G., tra:
sig. nato a [...] (R.C.) il 12.09.1962, res.te in Modolo alla loc. Binu Parte_1 Mancu – interno B, C.f. elett.te dom.to in Bosa stessa alla via delle Conce C.F._1 n. 39 presso lo studio dell'avv. Piergavino Paolini, C.f. , che lo rappr.ta e C.F._2 difende per delega in atti
- attore Sig. , CF , in qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede in Parte_2 C.F._3 Bosa alla Via del Corallo n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Citroni, codice fiscale
, giusta procura in atti C.F._3
- convenuto,
***** Oggetto: Altri contratti d'opera
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE si conclude affinché questo Tribunale voglia: a) accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte nella scrittura privata del 24.02.2022, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al loro esatto adempimento;
b) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del convenuto, della penale pattuita nella cit. scrittura privata per il ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, le somme maturate per la penale in argomento a decorrere dalla data del 15.05.2022; c) ex art. 614 bis c.p.c., condannare il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 50,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, dell'esatto adempimento delle prestazioni meglio descritte nella medesima scrittura privata del 24.02.2022; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore delle Stato in virtù della delibera di ammissione al PSS che si allega unitamente alla relativa nota spese.
PARTE CONVENUTA
1 In via principale, contrariis reiectis, accertare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di penale Parte_2 al sig. e, per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
Parte_1 In via riconvenzionale;
accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti del sig. Parte_1 del pagamento da parte del sig. dell'importo di € 2.700,00 per le causali di Parte_2 Parte_1 cui alla premessa e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali.
*****
*****
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 14.01.2023, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio il sig. chiedendo l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni Parte_2 assunte con scrittura privata del 24.02.2022 e la condanna del convenuto al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'autovettura Porsche Boxster S 986 tg CH931KT, nonché all'esatto adempimento del contratto d'opera.
L'attore esponeva che:
• in data 14.10.2020 aveva consegnato la vettura all'officina per la riparazione del Pt_2 motore, versando € 1.000,00 a titolo di acconto (doc. 1 e 2);
• in data 24.02.2022 le parti avevano sottoscritto la suddetta scrittura privata (doc. 3) con la quale venivano dettagliate le lavorazioni, stabilita la consegna entro e non oltre il 15.05.2022, e pattuita una penale giornaliera di € 50,00 in caso di ritardo;
• a fronte di tale accordo egli aveva ulteriormente versato € 4.000,00 in data 01.03.2022 (doc. 6);
• alla scadenza del termine, nessun lavoro era stato eseguito e la vettura giaceva nel cortile dell'officina in evidente stato di incuria;
• con messa in mora del 16.05.2022 e successiva PEC del 06.10.2022 (doc. 7 e 9) aveva intimato il completamento dei lavori e la corresponsione della penale, che quantificava in € 5.026,00 sino al 31.12.2022;
• ad oggi la vettura non era stata riconsegnata e il convenuto non aveva dato corso alle prestazioni contrattualmente assunte. Il sig. si costituiva con comparsa di risposta in data 05.05.2023, chiedendo il rigetto della Pt_2 domanda e deducendo che:
• la revisione del motore non era stata eseguita dalla sua officina ma da una ditta specializzata, di Brescia, cui egli aveva inviato il propulsore, ritornato rettificato solo nel mese CP_1 di ottobre
• il ritardo non gli era imputabile;
• l'autovettura presentava già danni agli interni e alla carrozzeria;
• l'attore si era introdotto arbitrariamente nell'officina in data 25.09.2022 In via riconvenzionale, domandava la condanna del al pagamento di € 2.700,00 per saldo Parte_1 alla ditta terza e per la manodopera prestata.
L'attore, con prime memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 14.06.2023, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando di non essere mai stato informato del trasferimento del motore a terzi, né di aver mai autorizzato tale scelta;
evidenziava inoltre che nessuna documentazione di invio o restituzione del motore era stata prodotta, che le fotografie di consegna dimostravano l'assenza di danni alla vettura, e che l'automobile non era mai stata riconsegnata.
2 Con seconde memorie del 14.07.2023, il ricorrente depositava due fotografie del 13.07.2023 riproducenti la Porsche ancora sul ponte dell'officina con il motore smontato. Pt_2
Il convenuto, con memoria del 15.07.2023, ribadiva le proprie difese e richiedeva l'ammissione della prova testimoniale dei sigg. e . Persona_1 Persona_2
Assunta la prova per testi all'udienza del 09.01.2025, il dipendente confermava di aver visto Per_1 la vettura nell'officina e di sapere che la revisione del motore era stata eseguita da una ditta specializzata, precisando però che l'auto non era stata ancora consegnata al proprietario;
il teste riferiva soltanto di aver visto, in data 25.09.2022, il accedere e uscire dal cortile Per_2 Parte_1 dell'officina senza arrecare alcun danno.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.02.2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore merita accoglimento
Dagli atti risulta documentalmente che le parti hanno sottoscritto il 24.02.2022 un contratto d'opera (doc. 3 del ricorrente) che prevedeva la consegna della vettura entro il 15.05.2022, con penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
È pacifico e non contestato che tale termine non sia stato rispettato, come lo stesso teste ha Per_1 dichiarato affermando che “la macchina ad oggi non è stata ancora consegnata al proprietario”.
Il convenuto ha giustificato il ritardo con l'intervento della ditta Micheli S.r.l. di Brescia, che avrebbe revisionato il motore, ma nessuna prova documentale o testimoniale diretta è stata fornita circa l'effettivo invio e la riconsegna del propulsore.
In ogni caso, dagli atti non emerge che la possibilità di ricorrere ad un terzo riparatore fosse oggetto di pattuizione nel contratto d'opera o di autorizzazione successiva.
Trattasi, dunque, di scelta autonoma e unilaterale del che ha affidato la revisione del motore Pt_2 ad altro soggetto senza previo consenso del committente.
Conseguentemente, egli rimane responsabile del ritardo, dovendo sopportare il rischio dell'inadempimento o del ritardo del terzo di cui si sia avvalso nell'esecuzione dell'opera.
Le fotografie allegate dal ricorrente (doc. 5 e 8) mostrano che, al momento della consegna, l'auto non presentava danni di rilievo se non uno strappo al sedile del guidatore;
il teste ha fornito sul Per_1 punto dichiarazioni del tutto generiche e prive di specificità, inidonee a smentire la prova documentale.
Il teste , escusso solo sul terzo capo di prova, ha confermato l'episodio del 25.09.2022 senza Per_2 attribuire al alcuna condotta pregiudizievole. Parte_1
Tali deposizioni, lungi dall'escludere la responsabilità del convenuto, confermano la perdurante mancata riconsegna del veicolo.
Ai sensi della scrittura privata del 24.02.2022, la penale è fissata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna oltre il 15.05.2022.
3 Poiché l'attore ha documentato che alla data del 13.07.2023 la vettura si trovava ancora smontata presso l'officina del convenuto, il periodo di ritardo accertato è dal 16.05.2022 al 13.07.2023, pari a 424 giorni.
La penale maturata ammonta pertanto a: € 50,00 × 424 giorni = € 21.200,00.
Non risultano pagamenti parziali né cause di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., sicché essa va riconosciuta integralmente.
La riconvenzionale del convenuto, volta ad ottenere il pagamento di € 2.700,00, è infondata, non essendo stato dimostrato l'effettivo completamento dell'opera né la previa consegna dell'autovettura. Sussistendo un inadempimento principale dell'obbligato, trova applicazione l'art. 1460 c.c., legittimando la sospensione del pagamento da parte del committente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, con liquidazione secondo i parametri del D.M. 147/22, in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Oristano n. 338/XII del 22.11.2022).
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 83/2023, così decide:
1. Accerta e dichiara che il sig. è inadempiente alle obbligazioni assunte con la Parte_2 scrittura privata del 24.02.2022 nei confronti del sig. ; Parte_1
2. Condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di € Parte_2 Parte_1
21.200,00 (ventunmila duecento/00) a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella consegna dell'autovettura Porsche Boxster S 986 tg CH931KT;
3. Condanna altresì il convenuto alla riconsegna immediata dell'autovettura al legittimo proprietario, nello stato in cui si trova;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
5. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, con distrazione Parte_2 in favore dello Stato, già applicata la riduzione della metà, in € 2.500,00 per compensi di difesa oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge
Oristano, 01/12/2025 Il Giudice Stefano Poggio
4
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 83 2023 R.G., tra:
sig. nato a [...] (R.C.) il 12.09.1962, res.te in Modolo alla loc. Binu Parte_1 Mancu – interno B, C.f. elett.te dom.to in Bosa stessa alla via delle Conce C.F._1 n. 39 presso lo studio dell'avv. Piergavino Paolini, C.f. , che lo rappr.ta e C.F._2 difende per delega in atti
- attore Sig. , CF , in qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede in Parte_2 C.F._3 Bosa alla Via del Corallo n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Citroni, codice fiscale
, giusta procura in atti C.F._3
- convenuto,
***** Oggetto: Altri contratti d'opera
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE si conclude affinché questo Tribunale voglia: a) accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte nella scrittura privata del 24.02.2022, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al loro esatto adempimento;
b) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del convenuto, della penale pattuita nella cit. scrittura privata per il ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, le somme maturate per la penale in argomento a decorrere dalla data del 15.05.2022; c) ex art. 614 bis c.p.c., condannare il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 50,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, dell'esatto adempimento delle prestazioni meglio descritte nella medesima scrittura privata del 24.02.2022; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore delle Stato in virtù della delibera di ammissione al PSS che si allega unitamente alla relativa nota spese.
PARTE CONVENUTA
1 In via principale, contrariis reiectis, accertare che nulla è dovuto dal sig. a titolo di penale Parte_2 al sig. e, per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
Parte_1 In via riconvenzionale;
accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti del sig. Parte_1 del pagamento da parte del sig. dell'importo di € 2.700,00 per le causali di Parte_2 Parte_1 cui alla premessa e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali.
*****
*****
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 14.01.2023, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio il sig. chiedendo l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni Parte_2 assunte con scrittura privata del 24.02.2022 e la condanna del convenuto al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'autovettura Porsche Boxster S 986 tg CH931KT, nonché all'esatto adempimento del contratto d'opera.
L'attore esponeva che:
• in data 14.10.2020 aveva consegnato la vettura all'officina per la riparazione del Pt_2 motore, versando € 1.000,00 a titolo di acconto (doc. 1 e 2);
• in data 24.02.2022 le parti avevano sottoscritto la suddetta scrittura privata (doc. 3) con la quale venivano dettagliate le lavorazioni, stabilita la consegna entro e non oltre il 15.05.2022, e pattuita una penale giornaliera di € 50,00 in caso di ritardo;
• a fronte di tale accordo egli aveva ulteriormente versato € 4.000,00 in data 01.03.2022 (doc. 6);
• alla scadenza del termine, nessun lavoro era stato eseguito e la vettura giaceva nel cortile dell'officina in evidente stato di incuria;
• con messa in mora del 16.05.2022 e successiva PEC del 06.10.2022 (doc. 7 e 9) aveva intimato il completamento dei lavori e la corresponsione della penale, che quantificava in € 5.026,00 sino al 31.12.2022;
• ad oggi la vettura non era stata riconsegnata e il convenuto non aveva dato corso alle prestazioni contrattualmente assunte. Il sig. si costituiva con comparsa di risposta in data 05.05.2023, chiedendo il rigetto della Pt_2 domanda e deducendo che:
• la revisione del motore non era stata eseguita dalla sua officina ma da una ditta specializzata, di Brescia, cui egli aveva inviato il propulsore, ritornato rettificato solo nel mese CP_1 di ottobre
• il ritardo non gli era imputabile;
• l'autovettura presentava già danni agli interni e alla carrozzeria;
• l'attore si era introdotto arbitrariamente nell'officina in data 25.09.2022 In via riconvenzionale, domandava la condanna del al pagamento di € 2.700,00 per saldo Parte_1 alla ditta terza e per la manodopera prestata.
L'attore, con prime memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 14.06.2023, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando di non essere mai stato informato del trasferimento del motore a terzi, né di aver mai autorizzato tale scelta;
evidenziava inoltre che nessuna documentazione di invio o restituzione del motore era stata prodotta, che le fotografie di consegna dimostravano l'assenza di danni alla vettura, e che l'automobile non era mai stata riconsegnata.
2 Con seconde memorie del 14.07.2023, il ricorrente depositava due fotografie del 13.07.2023 riproducenti la Porsche ancora sul ponte dell'officina con il motore smontato. Pt_2
Il convenuto, con memoria del 15.07.2023, ribadiva le proprie difese e richiedeva l'ammissione della prova testimoniale dei sigg. e . Persona_1 Persona_2
Assunta la prova per testi all'udienza del 09.01.2025, il dipendente confermava di aver visto Per_1 la vettura nell'officina e di sapere che la revisione del motore era stata eseguita da una ditta specializzata, precisando però che l'auto non era stata ancora consegnata al proprietario;
il teste riferiva soltanto di aver visto, in data 25.09.2022, il accedere e uscire dal cortile Per_2 Parte_1 dell'officina senza arrecare alcun danno.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.02.2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore merita accoglimento
Dagli atti risulta documentalmente che le parti hanno sottoscritto il 24.02.2022 un contratto d'opera (doc. 3 del ricorrente) che prevedeva la consegna della vettura entro il 15.05.2022, con penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
È pacifico e non contestato che tale termine non sia stato rispettato, come lo stesso teste ha Per_1 dichiarato affermando che “la macchina ad oggi non è stata ancora consegnata al proprietario”.
Il convenuto ha giustificato il ritardo con l'intervento della ditta Micheli S.r.l. di Brescia, che avrebbe revisionato il motore, ma nessuna prova documentale o testimoniale diretta è stata fornita circa l'effettivo invio e la riconsegna del propulsore.
In ogni caso, dagli atti non emerge che la possibilità di ricorrere ad un terzo riparatore fosse oggetto di pattuizione nel contratto d'opera o di autorizzazione successiva.
Trattasi, dunque, di scelta autonoma e unilaterale del che ha affidato la revisione del motore Pt_2 ad altro soggetto senza previo consenso del committente.
Conseguentemente, egli rimane responsabile del ritardo, dovendo sopportare il rischio dell'inadempimento o del ritardo del terzo di cui si sia avvalso nell'esecuzione dell'opera.
Le fotografie allegate dal ricorrente (doc. 5 e 8) mostrano che, al momento della consegna, l'auto non presentava danni di rilievo se non uno strappo al sedile del guidatore;
il teste ha fornito sul Per_1 punto dichiarazioni del tutto generiche e prive di specificità, inidonee a smentire la prova documentale.
Il teste , escusso solo sul terzo capo di prova, ha confermato l'episodio del 25.09.2022 senza Per_2 attribuire al alcuna condotta pregiudizievole. Parte_1
Tali deposizioni, lungi dall'escludere la responsabilità del convenuto, confermano la perdurante mancata riconsegna del veicolo.
Ai sensi della scrittura privata del 24.02.2022, la penale è fissata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna oltre il 15.05.2022.
3 Poiché l'attore ha documentato che alla data del 13.07.2023 la vettura si trovava ancora smontata presso l'officina del convenuto, il periodo di ritardo accertato è dal 16.05.2022 al 13.07.2023, pari a 424 giorni.
La penale maturata ammonta pertanto a: € 50,00 × 424 giorni = € 21.200,00.
Non risultano pagamenti parziali né cause di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., sicché essa va riconosciuta integralmente.
La riconvenzionale del convenuto, volta ad ottenere il pagamento di € 2.700,00, è infondata, non essendo stato dimostrato l'effettivo completamento dell'opera né la previa consegna dell'autovettura. Sussistendo un inadempimento principale dell'obbligato, trova applicazione l'art. 1460 c.c., legittimando la sospensione del pagamento da parte del committente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, con liquidazione secondo i parametri del D.M. 147/22, in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Oristano n. 338/XII del 22.11.2022).
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 83/2023, così decide:
1. Accerta e dichiara che il sig. è inadempiente alle obbligazioni assunte con la Parte_2 scrittura privata del 24.02.2022 nei confronti del sig. ; Parte_1
2. Condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di € Parte_2 Parte_1
21.200,00 (ventunmila duecento/00) a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella consegna dell'autovettura Porsche Boxster S 986 tg CH931KT;
3. Condanna altresì il convenuto alla riconsegna immediata dell'autovettura al legittimo proprietario, nello stato in cui si trova;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
5. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, con distrazione Parte_2 in favore dello Stato, già applicata la riduzione della metà, in € 2.500,00 per compensi di difesa oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge
Oristano, 01/12/2025 Il Giudice Stefano Poggio
4