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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3591/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4 Luglio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Avv. Luca Putignano
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Marcello Raho, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/3/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver ricevuto missiva del 23/1/2020 con cui ha chiesto al restituzione CP_1 della somma di € 4.502,07, secondo l'Ente indebitamente versata sulla sua pensione di invalidità civile, nel periodo dal Giugno 2006 al Novembre 2007 a motivo di quote di integrazione al minimo non spettanti, deduce illegittimità della comunicazione di indebito per carenza di motivazione e conseguente violazione dell'art. 3 della legge 241/90, evidenziando che la integrazione al minimo non è riconoscibile ex lege alle prestazioni assistenziali e spetta solo su pensioni contributive, invoca la sanatoria di cui agli artt. 52 L.88/89 e 13
L.412/91, sostenendo assenza di dolo da parte sua nella percezione di eventuali somme indebite, eccepisce decadenza di dalla azione di recupero per CP_1 decorso del termine annuale ex art.13 L.412/91, nonchè prescrizione del diritto dell' al recupero delle somme richieste per decorso del termine decennale, CP_1 rappresenta di aver proposto invano ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito in data 20/02/2020 e chiede dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta da , con condanna dell'Istituto alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il CP_1 rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, spiegando che nella missiva del 23/1/2020 è erroneamente indicata la causale dell'indebito di erogazione di quote di integrazione al minimo, laddove l'indebito, invece, deriva dall'incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità, liquidato in favore del ricorrente in data 28/3/2007 con decorrenza Giugno 2006, a seguito di giudizio sfavorevole all'Istituto, e la prestazione di invalidità civile e dalla conseguente eliminazione di quest'ultima e rappresentando di aver comunicato al ricorrente con missiva del 30/11/2007, recapitata al ricorrente in data 14/12/2007,
l'indebito di € 4.772,07 per la causale “Titolare di incompatibile con CP_2
INVCIV”, nonché rilevando la inapplicabilità del termine decadenziale ex art.13
L.412/91 alle prestazioni assistenziali.
Tali essendo gli avversi assunti, l'eccezione sollevata da parte ricorrente di prescrizione del credito rivendicato da è fondata e va accolta. CP_1
Dalla documentazione in atti emerge che con la comunicazione del 23/1/2020, allegata al ricorso, l' ha chiesto in restituzione somme di cui asserisce CP_3 indebito pagamento nel periodo che va dall'1/6/2006 al 30/11/2007.
Con la predetta missiva, in particolare, l'ente previdenziale afferma testualmente
“Gentile Signore, le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/06/2006 al
30/11/2007, sono stati pagati 4.502,07 euro in più sulla pensione cat. INVCIV n.
02032073 per i seguenti motivi: Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta ci
60,00 euro mensili sulla pensione cat. VOART n. 33523925 a decorrere dalla prima data utile”.
Costituendosi in giudizio ha affermato l'erroneità della causale indicata CP_1 nella predetta missiva del 23/1/2020 e testualmente ha dedotto che “l'indebito oggetto di contestazione risulta correttamente e legittimamente richiesto dall' . Infatti, in data 28/03/2007, a seguito di giudizio sfavorevole CP_3 all' , è stato liquidato in favore del ricorrente l'assegno ordinario di invalidità CP_3 con decorrenza 06/2006. La prestazione n. 02032073 Cat. INVCIV (invalidi parziali) è stata pertanto ricostituita ed eliminata in data 05/11/2007, in quanto prestazione incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Da questa
2 ricostituzione si è determinato un indebito di euro 4.772,07 dal 01/06/2006 al
30/11/2007 (vedi documentazione allegata). A detta ricostituzione ha fatto seguito comunicazione di indebito con la seguente causale: “Titolare di CP_2 incompatibile con INVCIV”, regolarmente recapitata al ricorrente in data
14.12.2007. La motivazione “Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero” presente nel modello Mod. RC5, in atti, inviato al ricorrente in data 23.01.2020, è invece errata”.
Parte convenuta ha anche documentato, in allegato alla memoria di costituzione, di aver notificato al ricorrente, in data 14/12/2007, missiva del 30/11/2007 in cui si legge “Gentile Signore, a seguito del ricalcolo della prestazione in oggetto è stato accertato che per il periodo dal 01.06.2006 al 30.11.2007 lei ha riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: TITOLARE DI IOART
INCOMPATIBILE CON INVCIV L'importo riscosso in più ammonta a euro 4.772,07
Con successiva comunicazione le saranno fornite informazioni in merito alle modalità del recupero della somma indebita ovvero all'eventuale applicazione della sanatoria e al conseguente recupero della somma residua”.
Deve, a questo punto, rilevarsi che l' non ha né allegato né documentato CP_3
l'esistenza di altri atti con i quali il pensionato sia stato invitato a restituire la somma richiesta oltre la lettera del 30/11/2007 testè citata, il Modello Te08 del
5/11/2007 di riliquidazione della pensione cat. INVCIV, del quale non è però documentata la ricezione da parte del ricorrente, e la missiva del 23/1/2020 oggetto del presente ricorso.
Ne consegue che dagli atti di causa emerge che l'indebito per cui è causa, inerente all'arco temporale che va dall'1/6/2006 al 30/11/2007, risulta comunicato per la prima volta con missiva del 30/11/2007, notificata il
14/12/2007, e successivamente con missiva del 23/1/2020.
Si deve, pertanto, ritenere che il credito azionato da si sia estinto per CP_1 decorso del termine decennale di prescrizione (sulla applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del 22/2/1988).
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'estinzione del credito suddetto e che l' resistente deve essere condannato alla CP_3 restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, con relativi accessori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in
3 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.502,07 chiesta in restituzione da con missiva del 23/01/2020 per prescrizione del CP_1 credito maturato dall'Istituto e, per l'effetto, condanna alla restituzione di CP_1 quanto eventualmente recuperato a tale titolo, con accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 4 luglio 2025 – 31 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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