TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1253/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TORETTI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], _1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio- scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Cologno Monzese il 18/04/1993 e che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza emessa dal in data 9.05.24. Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione, pari a € 1000,00 mensili. Pur essendo diversi i presupposti e le finalità dell'assegno di mantenimento in sede di separazione e dell'assegno divorzile, ricorrono nel caso di specie le condizioni normative per prevedere un assegno divorzile di uguale importo all'assegno di mantenimento. E' invero emerso che il che conduceva un avviato studio di commercialista, CP_1 presso il quale prestava attività lavorativa anche la moglie, ha improvvisamente abbandonato la famiglia dopo trent'anni di matrimonio, cedendo a terzi il pacchetto clienti e lo studio, spogliandosi delle proprietà immobiliari di cui era titolare, lasciando la moglie senza attività lavorativa e costringendola a reperire altra occupazione alle dipendenze di terzi. Tenuto conto della funzione non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa che assolve l'assegno divorzile, nel caso di specie va posto in luce come la fine del matrimonio sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del marito, al quale peraltro è stata addebitata la separazione, che non ha soltanto disatteso il progetto familiare comune, ma ha anche gravemente pregiudicato la moglie sotto il profilo economico, non pagandole le somme dovute e liquidando il patrimonio formato grazie all'apporto lavorativo della medesima e che consentiva alla famiglia, composta anche di due figli ormai maggiorenni, di fruire di un budget di circa € 4000,00 netti mensili. Non è dato conoscere l'attuale situazione lavorativa e reddituale del che si sarebbe CP_1 trasferito in Serbia con la nuova compagna, ma la liquidità di cui dispone e la capacità professionale acquisita gli consentono di continuare a condurre una vita agiata e in linea con la precedente.
Avuto riguardo a questi elementi in rapporto alla lunga durata del matrimonio (trent'anni) va previsto in favore della ricorrente un assegno divorzile dell'importo di € 1000,00 mensili. III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
pagina 3 di 4 in Cologno Monzese il 18 aprile 1993 e iscritto nei registri dello Stato _1
Civile del predetto Comune (atti di matrimonio anno 1993, Parte I, n.14); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato
Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di _1
, con decorrenza da febbraio 2023, mediante Parte_1 versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 1.000,00 entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
IV. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1253/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TORETTI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], _1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio- scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Cologno Monzese il 18/04/1993 e che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza emessa dal in data 9.05.24. Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione, pari a € 1000,00 mensili. Pur essendo diversi i presupposti e le finalità dell'assegno di mantenimento in sede di separazione e dell'assegno divorzile, ricorrono nel caso di specie le condizioni normative per prevedere un assegno divorzile di uguale importo all'assegno di mantenimento. E' invero emerso che il che conduceva un avviato studio di commercialista, CP_1 presso il quale prestava attività lavorativa anche la moglie, ha improvvisamente abbandonato la famiglia dopo trent'anni di matrimonio, cedendo a terzi il pacchetto clienti e lo studio, spogliandosi delle proprietà immobiliari di cui era titolare, lasciando la moglie senza attività lavorativa e costringendola a reperire altra occupazione alle dipendenze di terzi. Tenuto conto della funzione non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa che assolve l'assegno divorzile, nel caso di specie va posto in luce come la fine del matrimonio sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del marito, al quale peraltro è stata addebitata la separazione, che non ha soltanto disatteso il progetto familiare comune, ma ha anche gravemente pregiudicato la moglie sotto il profilo economico, non pagandole le somme dovute e liquidando il patrimonio formato grazie all'apporto lavorativo della medesima e che consentiva alla famiglia, composta anche di due figli ormai maggiorenni, di fruire di un budget di circa € 4000,00 netti mensili. Non è dato conoscere l'attuale situazione lavorativa e reddituale del che si sarebbe CP_1 trasferito in Serbia con la nuova compagna, ma la liquidità di cui dispone e la capacità professionale acquisita gli consentono di continuare a condurre una vita agiata e in linea con la precedente.
Avuto riguardo a questi elementi in rapporto alla lunga durata del matrimonio (trent'anni) va previsto in favore della ricorrente un assegno divorzile dell'importo di € 1000,00 mensili. III. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
pagina 3 di 4 in Cologno Monzese il 18 aprile 1993 e iscritto nei registri dello Stato _1
Civile del predetto Comune (atti di matrimonio anno 1993, Parte I, n.14); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato
Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di _1
, con decorrenza da febbraio 2023, mediante Parte_1 versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 1.000,00 entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
IV. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4