Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 3170/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SUPREMADLC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 6088/99 Consigliere Cron.
7-288 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro ! tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, i presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI AR OS;
intimata -- avverso la sentenza n. 251/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 1494/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4369 udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
udito il Generale il rigetto P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per del ricorso. -2- Svolgimento del processo epigrafe, il Tribunale di Potenza, in riforma della Con la sentenza indicata in decisione del locale Pretore del lavoro, ha condannato il Ministero dell' Interno a corrispondere a RI AR AR, invalida civile totalmente inabile, le differenze tra le somme dalla stessa già percepite a titolo di indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.18/80 quelle maggiori risultanti dall'applicazione dei criteri di adeguamento stabiliti, in favore dei grandi invalidi di guerra, dal d.p.r. n.834/81, per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, e dalla legge n.656/86, quanto al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. Per quanto qui interessa, il Tribunale, dissentendo dalle conclusioni del primo giudice, (che aveva ritenuto non più esercitabile il diritto per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c.), e richiamando le considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n.283 del 25 maggio 1989, ha considerato operante nel caso la prescrizione decennale, osservando che l'applicazione del più breve termine prescrizionale presuppone che la prestazione sia stata posta in pagamento, ipotesi questa che non può dirsi realizzata prima che sia intervenuto, da parte dell'amministrazione, un provvedimento formale di liquidazione (o di riliquidazione), consistente nella determinazione del preciso ammontare del debito dello Stato e nella esatta individuazione della persona del creditore. Il Ministero dell'Interno ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero dell'Interno, denunciando violazione degli artt. 2946 e 2948 n.4 cod.civ, dell'art. 129 r.d..l. 4 ottobre 1933 n.1827, del r.d.l. 19 gennaio 1939 n.138 e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere applicato, in punto di prescrizione, principi che non valgono per il caso in cui ( come nella specie) non è in 3 questione la riliquidazione di un trattamento assistenziale a seguito dell'intervenuto mutamento dei presupposti fattuali o normativi della pretesa, ma si controverte sul diritto all'adeguamento automatico, in virtù di legge, dell'ammontare dei ratei del trattamento già concesso;
in questo caso, infatti, essendo le norme che dispongono l'adeguamento immediatamente efficaci e precettive, l'amministrazione non deve provvedere ad alcuna attività di deliberazione e di liquidazione delle somme dovute, con la conseguenza che la prescrizione operante è quella (quinquennale) prevista per i crediti liquidi ed esigibili e non già quella decennale. Il motivo non è fondato. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento, attribuita ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18, in un ammontare diverso e superiore rispetto a quello erogato dal Ministero dell'Interno, in quanto si pretende che detti ratei debbano essere corrisposti nella maggiore misura risultante dall'applicazione dei criteri di adeguamento stabiliti dalle disposizioni del d.p.r. 30 dicembre 1981 n.834 (art.1 e 6° della tabella E, lett. a bis) e della legge 6 ottobre 1986 n.656 (artt. 1 e 3) per l'indennità di accompagnamento goduta dai grandi invalidi di guerra. Come correttamente rilevato dal Tribunale, dalla sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989 n.283 si evince che la regola generale per l'esercizio del diritto ai ratei della prestazione previdenziale o assistenziale (in quanto non corrisposti o corrisposti in misura parziale) è la prescrizione decennale, operando la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi”, liquidità da intendere, peraltro, non secondo la comune nozione che si ricava dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell' avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del r.d.l. 4 4 ottobre 1935 n.1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione “non riscosse" (cfr., tra tante, Cass. sent. 17 marzo 1994 n.2562, 1 aprile 1994 n.3188, 22 maggio 1997 n.7882 ). In altri termini, in materia di obbligazioni pubbliche di carattere previdenziale o assistenziale, sia l'art. 2948 n.4 cod.civ., sia l'art. 129 del r.d.l. n.1827/1935 presuppongono, per la loro applicazione, che il credito, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con un formale provvedimento dell'ente pubblico debitore, sì che il beneficiario possa riscuoterlo, mentre non è sufficiente a rendere operante la prescrizione quinquennale prevista dall'una e dall'altra norma la mera idoneità del detto credito ad essere, come nella specie, facilmente e prontamente determinabile nel suo ammontare sulla base di criteri predeterminati dalla legge (vedi Cass. sent. 21 luglio 2000 n.9627). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, anche nel caso in cui sia stato (già) eseguito un pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria, in quanto tale pagamento lascia permanere la “illiquidità”, nel senso sopra precisato, del credito alla parte residua. Nessuna censura può muoversi pertanto alla sentenza impugnata per avere ritenuto inoperante la prescrizione quinquennale, una volta accertato che nessun provvedimento formale di liquidazione delle prestazioni oggetto del diritto all'adeguamento del trattamento assistenziale fatto valere nel caso, era stato adottato dal Ministero dell'Interno. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la parte intimata non si è costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese 5 Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore fal l L m. Still 1159.2007 6 . I O T R I D T O S A I G T E R S E A A Cai 1 0