Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2078/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione depositato il 25/05/23 da in persona del legale rappresentante, terzo pignorato, Parte_1
con avv. A. ROSCI
- parte attrice opponente -
contro in persona del legale rappresentante, creditore procedente, CP_1
con avv. R. MANIA
EST in persona del legale rappresentante, debitore esecutato, CP_2
contumace,
- parti convenute opposte -
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni della parte attrice opponente:
- Previo accertamento della sua illegittimità, annullarsi l'ordinanza di assegnazione in pagamento della somma di euro 8.481,44 emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trieste
avverso la e a favore di per assenza di prove in ordine all'esistenza del Parte_1 CP_1
pagina 1 di 11
a ricevere dalla terza pignorata la somma di euro 8.481,44 a CP_4 Parte_1
corrispettivo della fornitura di conglomerato bituminoso;
- col favore delle spese in relazione a tutte le fasi del presente giudizio ciò premesso, si formula istanza a Codesto Ill.mo Giudice affinché voglia concedere i termini per il deposito delle Note conclusionali.
Conclusioni della convenuta opposta costituita:
come in atto di costituzione e risposta e precisamente ' Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'opposizione formulata dalla di e, per l'effetto, Parte_2 Pt_1
confermarsi l'ordinanza di assegnazione impugnata, dell'importo pari ad euro 8.481,44, oltre ad interessi dal
2014 ad oggi, oltre alle spese legali del procedimento esecutivo e oltre gli ulteriori importi contenuti nella
medesima ordinanza di assegnazione ad ogni titolo.
Stante la pretestuosità e la infondatezza dell'opposizione formulata, condannare l'
[...]
ex art. 96 cpc, per la temerarietà ed infondatezza dell'azione promossa dalla Controparte_5
medesima per l'importo di ulteriori euro 8.000 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con
vittoria di spese ed onorari di giudizio'.
Si chiede che vengano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ha citato in giudizio per sentir accogliere le conclusioni di Parte_1 CP_1
cui in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto:
- la società convenuta, premesso di aver ceduto un suo ramo d'azienda alla società CP_6
al prezzo di euro 1.143.200 e che la cessionaria d'azienda era ancora debitrice dell'importo di euro
755.896,50, importo cui era tenuta ha agito in executivis ai sensi Controparte_7
dell'art. 543 s.s. c.p.c. avanti il G.E. del Tribunale di Trieste per il recupero di un credito pari a euro
8.481,44 vantato da incorporata da con Controparte_3 Controparte_4
atto in data 3/10/2018, a seguito dell'esecuzione di una fornitura di conglomerato bituminoso commissionata dalla di e asseritamente da questa mai adempiuto. VIABIT Parte_1 Pt_1 pagina 2 di 11 notificava all'Amministrazione opponente, a mezzo di servizio postale in data 16/09/2020, atto di pignoramento presso terzi, invitandola a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.. L'ente effettuava la necessaria verifica dell'esistenza o meno del credito della debitrice esecutata nelle CP_3
proprie scritture contabili, senza rinvenire alcuna registrazione di fatture emesse da in CP_3
relazione alla fornitura oggetto del contendere, sicché in sede esecutiva la Parte_1
terza pignorata, rendeva dichiarazione negativa. Tuttavia, il creditore procedente contestava tale dichiarazione ai sensi dell'art. 549 c.p.c.. Il G. E. investito del procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo accoglieva le richieste istruttorie di e, con verbale di CP_1
data 13/12/2021, pronunciava ordinanza di assegnazione della somma ex art. 553 c.p.c. assegnando alla creditrice procedente la somma di euro 8.481,44, nonché condannando la Parte_1
alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.500 oltre IVA e CPA. Notificata
l'ordinanza via pec in data 9/08/2022 alla Provincia di quest'ultima proponeva avverso la Pt_1
stessa opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2 c.p.c., dinanzi al Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Trieste. La causa veniva iscritta a ruolo al R.G. 875/2020 e,
all'udienza del 15.12.2022, le parti concordemente chiedevano la concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, che veniva fissava al 30 maggio 2023.
L'attrice ha quindi avviato il presente giudizio di merito.
Si è costituita in giudizio la sola che ha concluso come in epigrafe, contestando la CP_1
fondatezza degli assunti avversari.
Il Giudice designato, in assenza di attività istruttorie da compiere e stante l'applicabilità dell'art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato nuova udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 189 c.p.c., nn. 2) e 3), all'esito di già intervenuta precisazione delle conclusioni.
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, l'opposizione è stata ritualmente e tempestivamente proposta ex art. 617 c.p.c.,
risultando depositato il ricorso al G.E in data 25/08/22 (come riferito dall'opposta), e dunque entro il termine prescritto di gg. 20 rispetto alla data della notifica dell'ordinanza impugnata, avvenuta il pagina 3 di 11 9/08/22; è pacifico, del resto, che l'ordinanza del G.E. di cui all'art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo e il mezzo per impugnarla è soltanto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., sia che si vogliano sollevare vizi di forma sia che si voglia mettere in discussione il merito (cfr. ex multis Cass. civ.
28926/23, 20310/12); invero, in sede di assegnazione viene di fatto esercitato un potere cognitivo e decisorio, che può involgere anche l'an ed il quantum del credito. Inoltre, va ricordato il tipico iter bifasico dello strumento ex art. 617 e ss. c.p.c..
Si osserva quindi che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore è gravato dall'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, mentre a quest'ultimo spetta provare di aver estinto la propria obbligazione prima del pignoramento (numerose le pronunce in tal senso:
Cass. civ., sez. lav., 18/11/2010, n. 23324; Cass. civ., sez. III, 08/06/1994, n. 5547; Cass. civ., sez.
VI, 21/03/2014, n. 6760; Cass. civ., sez. VI, 09/10/2018, n. 24867, Cass. civ. 11/05/2021, n. 12439,
Cass. Civ. Sez. 3, 25/07/2022 n. 23123).
E' altresì noto in generale che, ove il debitore eccepisca l'inadempimento del preteso creditore a giustificazione del proprio, sarà il secondo a dover provare di aver adempiuto, salvo l'onere del primo di provare l'esistenza dell'obbligo che sarebbe rimasto inadempiuto (Cass. sez. un.
13533/01). Si richiamano anche i noti principi più volte affermati dalla Cassazione in tema di inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive. Così, ad es., recita sez. II 30 gennaio
1995, n. 1077: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitano
inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte,
come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di
adempimento, giustificando la propria inadempienza con la inadempienza dell'altro contraente, il
giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e
comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur
necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di
dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro sociale della funzione economico-
sociale del contratto, in materia da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere
l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio
pagina 4 di 11 inadimplenti non est adimplendum. Il suddetto giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti
delle parti contraenti deve riguardare questi fino al momento della proposizione delle domande
giudiziali e delle eccezioni”; v. anche Cass. 1217/00, 14520/01).
Ed ancora, si rammenta che la fattura (in astratto idonea a giustificare la pronuncia del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634 c.p.c.), allorquando sia contestata, non può costituire di per sé fonte di prova del credito, salvo conservare comunque un valore indiziario (cfr. ad es. Cass.
3188/03, 12518/03), restando a carico del debitore l'onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi del credito stesso. Più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 949 del
10/01/24, ha precisato che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto,
quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di
prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016,
Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al
rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle
prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le
fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass.
15832/2011, Cass. 6502/1998)”.
Nel caso di specie, secondo la Provincia di non esisterebbe nei suoi confronti alcun credito Pt_1
in capo al debitor debitoris CP_3
Orbene, si rileva che la determina di acquisto del conglomerato bituminoso adottata dall'amministrazione il 7/03/2014 (doc. 5 att.) appare documento certamente idoneo ad attestare l'assunzione di un obbligo di pagamento.
Il contenuto dell'atto è invero chiaro là dove riferisce dell'esigenza/urgenza di un preciso approvvigionamento, di un corrispondente preventivo richiesto, offerto ed accettato, della pagina 5 di 11 correlativa decisione di affidamento della fornitura e connesso impegno di spesa, con prelievo della merce a carico di personale dello stesso ente.
Non può parlarsi invece di “mero atto interno” in assenza della sottoscrizione per accettazione del rappresentante legale di Come invero osservato dalla difesa della convenuta, le cd. CP_3
determine o determinazioni sono provvedimenti emanati da un dirigente o funzionario pubblico preposto a una specifica funzione, impegnando la P.A. verso i terzi e con valenza esecutiva, e non abbisognano di alcuna accettazione scritta dei privati.
E' altresì indubbio che la non ha provato, ed anzi nemmeno allegato di aver pagato Parte_1
alcunché, e dunque di aver estinto o modificato il correlativo obbligo.
Né si vede come il comportamento inerte mantenuto da - per non aver preteso il pagamento CP_3
immediato – possa considerarsi sintomatico di una volontà di remissione del debito o addirittura di una rinuncia ad eseguire la fornitura (secondo l'attrice, avrebbe “volontariamente rinunciato CP_3
ad eseguire la fornitura…il silenzio di ha assunto comunque rilevanza giuridica nel senso CP_3
che va apprezzato come comportamento per facta concludentia nel significato proprio di
remissione del debito della terza pignorata ex art. 1236 c.c.”). Trattasi evidentemente di fatto neutro e di per sé irrilevante nei riguardi del creditore (v. anche Cass. civ. 5.2.2018, n.2739, CP_1
nel senso che “il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita
della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di
presunzioni”).
E' pur vero che, come del resto ovvio, la citata determina non vale a provare anche l'effettivo adempimento dell'obbligo di consegna pure ivi previsto.
Parimenti, poco giova a tale scopo l'argomento della mancata revoca dell'aggiudicazione, salvo peraltro rivestire un valore indiziario, a ciò non ostando il principio invocato dell'attrice circa l'inammissibilità della prova per presunzioni per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità, posto che qui si discute del fatto dell'adempimento, e non già del negozio fonte dell'obbligo (provato dalla determina, come si è visto).
pagina 6 di 11 In proposito, va osservato che, in realtà, la Provincia di non ha sollevato alcuna exceptio Pt_1
inadimpleti contractus, né nella sede propriamente esecutiva ex art. 547 c.p.c., né nel successivo sub-procedimento ex art. 549 c.p.c..
Ove si legga infatti la dichiarazione negativa 29/09/20 resa nel processo esecutivo (doc. 3 att.), non può sfuggirne il contenuto del tutto generico, di per sé ambivalente: “non risultano posizioni
creditorie”.
Si rileva poi che la , pur notiziata ex L. 53/94, non si è nemmeno costituita nella fase ex Parte_1
art. 549 c.p.c., non ottemperando all'ordine di esibizione del G.E (determina e mandato pagamento,
doc. 7 att.) e non comparendo alle udienze, né presentandosi per l'interrogatorio formale deferitole da CP_1
E' noto che l'art. 549 c.p.c. configura un vero e proprio giudizio di cognizione.
Al riguardo, appare utile citare Cass. civ. 28926/23 cit., la quale ha colto l'occasione per ribadire numerosi principi che regolano la procedura di cui all'art. 549 c.p.c., nel caso di dichiarazione del terzo pignorato contestata o mancante. Tale norma è chiara nel prevedere un procedimento di accertamento che si svolge previa necessaria “istanza di parte” e “nel contraddittorio delle parti e
con il terzo”, per poi concludersi con provvedimento finale “impugnabile nelle forme e nei termini
di cui all'articolo 617”. E' evidente come, a fronte alla contestazione del creditore, si apra una parentesi sub-procedimentale, che ha alcune delle fondamentali caratteristiche del processo ordinario di cognizione, quali appunto la necessità di una “domanda” di parte e di instaurazione del contraddittorio, pur se in modo sommario e deformalizzato;
caratteristiche che, anche secondo la
Corte Costituzionale (sentenza 172/2019) rispondono “ad una precisa scelta del legislatore: quella
di fare, al riguardo, ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo
costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la
celerità e con ciò la 'ragionevole durata' dello stesso”. Dunque, costituisce aspetto essenziale l'instaurazione di un regolare contraddittorio tra il creditore contestante, il terzo pignorato e il debitore esecutato, pur non richiedendosi particolari ritualità, sicché si potrà notificare al terzo e/o al debitore assenti il verbale contenente istanza ex art. 549 c.p.c., oppure l'atto (memoria) nel quale pagina 7 di 11 l'istanza è stata compiutamente formulata. Per quanto concerne poi l'efficacia del provvedimento che accerta l'esistenza o l'inesistenza del credito contestato, la S.C. ha precisato che
“nell'espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, da ultimo, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83,
l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso
interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla
delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché
l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto
in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti
dell'esecutato” (Cass. 23123/22); il che comporta: da un lato, l'esclusione di un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione eventualmente instaurato avverso il provvedimento che conclude l'accertamento ex art. 549 c.p.c. e il diverso giudizio eventualmente in corso per l'accertamento del rapporto di debito/credito tra il debitore esecutato e il terzo pignorato;
dall'altro lato (come ben rilevato anche da Corte Cost. 172/19), che “resta in facoltà del terzo pignorato
anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo”. Infine, l'art. 549
c.p.c. indica chiaramente l'opposizione ex art. 617 c.p.c. quale rimedio avverso il provvedimento conclusivo dell'accertamento compiuto sulla dichiarazione del terzo contestata, e il relativo giudizio ha solo natura rescindente, non anche rescissoria (ossia, non potendo il giudice dell'opposizione pronunciare un provvedimento che faccia luogo di quello annullato, spetterà invece eventualmente al giudice dell'esecuzione provvedere;
ex multis, cfr. Cass. 9736/2017, Cass. 28131/2022).
Ciò premesso, non può certo sostenersi una mancanza di interesse e legittimazione in capo a CP_1
come vorrebbe l'odierna opponente, secondo cui “il solo soggetto legittimato a rivendicare la
mancata liberazione dell'opponente dall'obbligo di pagamento per non aver provato a norma
dell'art. 2697 c.c. di non averlo estinto per impossibilità della prestazione derivante da causa a lei
non imputabile non poteva che essere la controparte del presunto contraente inadempiente, vale a
dire, nel presente procedimento esecutivo, la società e non già il creditore procedente che CP_3
è terzo estraneo al rapporto oggetto dell'accertamento dell'obbligo del terzo. In altri termini,
pagina 8 di 11 non aveva titolo ad agire nel procedimento esecutivo di terzo surrogandosi nei diritti che il CP_1
debitore esecutato potenzialmente vantava nei confronti del terzo pignorato né poteva agire come
suo sostituto processuale per cui affatto poteva beneficiare della mancata prova del fatto
impeditivo o estintivo dell'obbligo di pagamento della controprestazione”.
Altrettanto privo di consistenza è l'assunto secondo il quale l'interrogatorio formale del
[...]
non sarebbe stato ammissibile in quanto non avrebbe avuto la facoltà di Parte_3 CP_1
deferirlo, ossia “nel caso di specie l'interrogatorio poteva esser deferito solamente dal debitore
pignorato e cioè dal solo soggetto che poteva eventualmente trarre un vantaggio dalla CP_3
dichiarazione confessoria qualora fosse stata effettivamente resa. Per converso, non poteva
riconoscersi alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato di cui
potesse giovarsi il creditore procedente, terzo estraneo al rapporto oggetto del giudizio di
accertamento dell'obbligo del terzo”.
Al contrario, ben poteva VI chiedere ed ottenere un accertamento - sia pure con i limiti funzionali e di efficacia di cui si è detto - sull'esistenza del credito del proprio debitore nei CP_3
confronti del terzo Provincia di ivi comprese le facoltà di avvalersi dei comuni principi in Pt_1
tema di onere della prova e di mezzi istruttori quali l'esibizione e l'interrogatorio, peraltro anche senza particolari formalità, fermo il necessario rispetto del contraddittorio;
con la conseguenza che la mancata comparizione per rendere l'interpello, lungi dall'essere legittima o sorretta da un
“giustificato motivo”, alla stregua dell'art. 232 c.p.c., ben può essere valorizzata quale prova, o quanto meno quale indizio di prova dei fatti dedotti.
E' pur vero che non è dato desumere dai documenti in atti gli specifici capitoli od articoli sui quali doveva vertere l'incombente istruttorio. Tuttavia, ferme le già evidenziate sommarietà ed informalità del procedimento ex art. 549 c.p.c., è evidente che oggetto dell'interrogatorio non poteva che essere l'esistenza del credito vantato da nei confronti della Provincia di CP_3 Pt_1
di cui al pignoramento (doc.1 att.) e alla dichiarazione negativa del terzo, ossia l'obbligo, tuttora inadempiuto, di pagamento del corrispettivo della fornitura indicata nella summenzionata determina.
pagina 9 di 11 D'altronde, non mancavano altri elementi di prova a conforto, anche circa l'avvenuta esecuzione della controprestazione, tra cui la fattura in atti emessa da il 31/10/2014 (doc. 6 att.), in CP_3
verità mai contestata tra le originarie parti del rapporto ( e , ovvero CP_3 Parte_1
contestata dalla solo tardivamente, soltanto con la presente opposizione. Parte_1
Comunque ne appare innegabile il valore almeno indiziario, non superato da puntuali e concrete allegazioni contrarie, visto il complessivo evidenziato contesto.
L'opponente assume in verità che il creditore “non sia riuscito a dimostrare, attraverso la CP_1
produzione di pertinente documentazione, l'effettiva e concreta effettuazione della prestazione
appaltata alla debitrice esecutata”. Tuttavia, proprio la scelta della di restare contumace Parte_1
ed inerte nel giudizio ex art. 549 c.p.c. - nulla di specifico eccependo o contestando (a parte la generica dichiarazione dd. 29/09/20) e senza allora proporre alcuna specifica eccezione di inadempimento - ha fatto sì che nemmeno si ponesse per il creditore procedente un problema di ulteriore onere di allegazione e prova, non solo cioè circa l'esistenza dell'obbligo e il mancato pagamento, bensì anche sulla effettiva controprestazione (così quanto ad eventuale richiesta di acquisizione del registro delle fatture, al fine di dimostrare l'avvenuta consegna o spedizione alla
Provincia di della fattura di cui si discute). Pt_1
Ne deriva la legittimità dell'ordinanza impugnata, emessa in base a presupposti (esistenza dell'obbligo, mancato adempimento) processualmente accertati, nei termini e limiti propri del giudizio in quella sede svolto.
Si deve dunque concludere per il rigetto dell'opposizione.
Infine, non si rinvengono ragioni per discostarsi dal canone della soccombenza per quanto riguarda le spese di lite, che vengono liquidate come da D.M. 55/14, con l'aggiornamento ex D.M. 247/22 e con riduzione ex art. 4 comma 1 (importi vicini ai medi, minimi per fase istruttoria, di spessore modesto).
Non si rinvengono tuttavia gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 10 di 11 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, confermando il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione impugnato;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali relative al presente giudizio,
liquidate in € 4000 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso a Trieste, il 7/03/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 11 di 11