Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA GHEZZI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione Antraccoli, via Romana n. 1740B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza entro 15 gg dalla domanda di trasferimento;
2) Affidamento figli e frequentazioni : La figlia della coppia ha ormai compiuto la Persona_1 maggiore età e vive con la madre presso la casa familiare di proprietà di quest'ultima, ove mantiene allo stato la sua residenza anagrafica e continuerà a frequentare il genitore non convivente (padre) con le stesse modalità già stabilite nell'atto di separazione a cui si rimanda, in modo che l'accudimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico sia sostanzialmente paritario tra i genitori, anche se le frequentazioni tra e il padre avverranno Per_1 compatibilmente con gli impegni della figlia e con le esigenze personali di quest'ultima;
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4) In ordine alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, queste saranno ripartite al 50% tra i genitori, segnatamente per spese straordinarie dovranno intendersi spese scolastiche in generale, per rette, libri e materiale di ogni genere, per frequenza dell'attuale anno scolastico e per i successivi corsi universitari comprese le spese per i test d'ingresso o a corsi di preparazione, per trasporti e mense, per la partecipazione a gite o vacanze studio, spese mediche mutuabili (ticket) e/o private urgenti, spese farmaceutiche, spese per cure dentistiche e ortodontiche, spese oculistiche, spese per supporti psicologici, spese per il conseguimento della patente di guida, spese di mantenimento di mezzi di locomozione acquistati con il consenso di entrambi i genitori, spese per corsi sportivi o per esigenze ricreative, comprese eventuali attrezzature, abbigliamento o dotazioni particolari e comunque tutte quelle spese ricomprese nel
Protocollo del Tribunale di Lucca del 7/10/2020 attualmente vigente. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori dovranno essere comunicate a mezzo mail o messaggistica da un genitore all'altro e qualora non pervenga opposizione entro 3 gg dalla richiesta la spesa si intenderà approvata dall'altro genitore. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà con bonifico bancario dietro presentazione del documento giustificativo di spesa o al più tardi nei 15 gg successivi alla richiesta di rimborso, corredata dal giustificativo nei limiti del possibile.
5) Assegno unico per figli a carico: i genitori concordano che le somme spettanti invece per l'assegno unico per la figlia a carico saranno percepite unicamente dalla madre finchè permarrà il relativo diritto e il padre, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente alla quota di propria spettanza, anche per il pregresso. Le spese sostenute per i figli saranno portate in detrazione dalla madre e dal padre e comunque al 50% sulle rispettive dichiarazioni dei redditi o modello 730;
6) Entrambe le parti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non avanzano alcuna reciproca pretesa in punto di mantenimento e dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economica tra loro pendente derivante dal matrimonio.
7) Ogni diversa questione ad oggi non affrontata sarà disciplinata dai genitori in via pattizia in separata sede, o in difetto sarà risolta secondo le previsioni di legge.
8) L'accordo ivi raggiunto entrerà in vigore e dovrà essere attuato tra le parti già a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, salvi altri termini diversamente stabiliti
9) Le spese per la redazione del presente ricorso congiunto saranno interamente compensate tra le parti
10) Si chiede al Tribunale di voler provvedere alla trasmissione dell'emananda sentenza di divorzio all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori per ogni opportuna trascrizione e annotazione
11) Entrambe le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di cui all'art 473 bis n 51 di sostituire l'udienza che sarà fissata con il deposito di note scritte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 16/6/2001, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
2 26/1/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Capannori (LU) in data 16/6/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 57, Parte 2, Serie A, Ufficio
1, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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