Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Capannina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Forrisi e Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell’ordinanza di demolizione n. 41/E.U./2023 – Reg Gen. Ord. n. 49/2023 (prot. gen. n. 23781 del 13 dicembre 2023), con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Amalfi ha ingiunto l’abbattimento di alcune opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, relativamente all’immobile ubicato in via Salita per Pogerola, n. 8/10, Foglio 5, p.lla n. 128, sub 2 del Catasto Fabbricati;
2) del provvedimento definitivo prot. n. 23303 del 5 dicembre 2023, recante diniego di condono ex lege 724/1994, non notificato, conosciuto in seguito ad istanza ostensiva;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove necessario: a) il verbale di accertamento di sopralluogo acquisito al prot. gen. n. 23056 del 1° dicembre 2023; b) il preavviso di diniego della domanda di condono; c) la relazione istruttoria comunale sul diniego di condono;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria
di sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condono riguardante l’immobile de quo e di non sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31 T.U.E., sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 luglio 2024:
dell’atto prot. n. 8552 del 6 maggio 2024, recante “ ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 31comma 4 bis del DPR 380/2001 ”;
degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compreso, ove necessario, il verbale di accertata inottemperanza datato 8 aprile 2024 redatto dalla Polizia Municipale;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria
di non sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
dell’ordinanza di demolizione n. 41/E.U./2023 – Reg Gen. Ord. n. 49/2023 (prot. gen. n. 23781 del 13 dicembre 2023), con la quale il Comune di Amalfi ha ingiunto l’abbattimento di alcune opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, relativamente all’immobile ubicato in via Salita per Pogerola, n. 8/10, Foglio 5, p.lla n. 128, sub 2 del Catasto Fabbricati;
del provvedimento definitivo prot. n. 23303 del 5 dicembre 2023, recante diniego di condono ex lege 724/1994, non notificato, conosciuto in seguito ad istanza ostensiva;
degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove necessario: a) il richiamato verbale di accertamento di sopralluogo acquisito al prot. gen. n. 23056 del 1° dicembre 2023; b) il preavviso di diniego della domanda di condono; c) la relazione istruttoria comunale sul diniego di condono;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condono riguardante l’immobile de quo e di non sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31 T.U.E., sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 luglio 2024, è stato chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00 irrogata successivamente dall’Ente comunale.
La società ricorrente deduce di essere stata destinataria della gravata ordinanza di demolizione in qualità di conduttrice dell’immobile e di avere in tale qualità interesse all’annullamento della stessa, essendo altrimenti impedito l’esercizio dell’attività di impresa dalla stessa svolta.
Quanto al diniego del condono richiesto dai proprietari, ne eccepisce l’illegittimità in ragione dell’erronea valutazione della pratica edilizia, non avendo il Comune tenuto conto della preesistenza immobiliare originaria, risalente addirittura agli anni ‘60, come indicato nella pratica di condono e nella documentazione versata in atti.
Lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione nonché il travisamento e lo sviamento, stante l’erroneo richiamo ed applicazione della normativa dettata per il “terzo condono”, trattandosi invece di istanza presentata ai sensi della legge 724/1994, la quale consente pacificamente la “sanatoria” degli abusi edilizi in area vincolata.
Denuncia l’illegittimità del provvedimento comunale anche in quanto la competenza a dichiarare l’incondonabilità di un’opera, sotto il profilo paesaggistico, deve essere preceduta, ex art. 32 della L. 47/85, dalla manifestazione dell’autorità competente in materia (Comune di Amalfi e Soprintendenza per i B.A.P.), fase procedimentale completamente pretermessa nel caso in trattazione.
Aggiunge che le opere oggetto di condono ex lege 724/1994 sono state realizzate con la L.R.C. n. 35/87 non ancora “vincolante” per i privati, atteso che il P.U.C. del Comune di Amalfi, riproduttivo dei vincoli del P.U.T. (in quanto ad esso conforme), è stato approvato solo in data 19 agosto 2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 172 del 7 settembre 2020).
Infine, deduce la violazione delle garanzie procedimentali.
Con riferimento all’ordine demolitorio, ne afferma l’illegittimità sia in via derivata che autonoma, mentre, con i motivi aggiunti, denunzia l’assenza di un provvedimento tipico di accertamento dell’inottemperanza e la genericità e indeterminatezza della sanzione pecuniaria.
Il Comune di Amalfi, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
Con memoria depositata in data 28 aprile 2025 la ricorrente ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 1467/2024, passata in giudicato, con cui i medesimi atti e provvedimenti qui gravati sono stati annullati nell’ambito del separato giudizio proposto dai proprietari dell’immobile oggetto della contestazione comunale.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 28 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con riferimento al ricorso principale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con la sentenza n. 1467/2024 questo Tribunale ha già definitivamente disposto l’annullamento sia del provvedimento n. 23303 del 5 dicembre 2023, recante rigetto dell’istanza di condono, sia dell’ordinanza di demolizione n. 23781 del 13 dicembre 2023.
Ne discende che l’odierna ricorrente ha già visto soddisfatto il proprio interesse e non potrebbe ricavare alcuna ulteriore utilità dall’accoglimento del presente gravame.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso va invece accolto.
Ciò in quanto, una volta venuto meno l’atto presupposto (l’ordinanza demolitoria), cade anche il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria in conseguenza dell’inottemperanza.
Detto altrimenti, essendo stato rimosso l’ordine da ottemperare, non sussiste più alcuna inottemperanza legittimamente sanzionabile.
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo e va accolto il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’ingiunzione al pagamento prot. n. 8552 del 6 maggio 2024.
Tenuto conto del tenore della decisione e della mancata costituzione in resistenza del Comune resistente, può essere eccezionalmente disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso principale e accoglie i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, annullando, per l’effetto, l’ingiunzione al pagamento prot. n. 8552 del 6 maggio 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO