TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/01/2026, n. 1861
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Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
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Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per incostituzionalità dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e violazione principi costituzionali e sovranazionali

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e non in contrasto con i principi costituzionali invocati, escludendo la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati per vizi propri (es. retroattività, lesione affidamento, violazione tempistiche)

    Le censure sono infondate in quanto il meccanismo del 'payback' era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019 al 4,4% era in linea con il tetto nazionale già noto. Le imprese dovevano considerare l'alea contrattuale. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il 'payback' è estraneo alle procedure di affidamento e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei prodotti, operando esternamente sul patrimonio complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripianamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Gli atti regionali e provinciali impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti sono privi di discrezionalità e si limitano a dare attuazione a quanto già stabilito a livello nazionale (tetti di spesa, certificazione superamento, quote di ripiano). Tali atti configurano l'esercizio di un'attività vincolata della P.A., che non incide su interessi legittimi ma su diritti soggettivi patrimoniali, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda alla luce del rigetto del ricorso principale

    Il ricorso principale è stato rigettato, pertanto la domanda di accertamento e declaratoria che nulla è dovuto risulta infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/01/2026, n. 1861
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1861
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo