Art. 5. Dotazioni organiche del personale 1. La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, e' complessivamente fissata nella misura stabilita dall' articolo 1-bis, comma 5 , e dall' articolo 2, comma 2, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , ed e' ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalita' per la distribuzione di quello individuato dall'articolo 2, comma 2.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresi' determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1.
3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procedera' con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dell' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dell' articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dell' articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , secondo le linee guida indicate per il triennio 1996 - 1998 dalla circolare - direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/96/U OPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 5, della citata legge n. 61/1994 , e' il seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l' art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 , e l' art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 ".
- Il testo dell' art. 2, comma 2, della legge n. 61/1994 citata, e' il seguente: "2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'art. 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unita' di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unita' sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche.
Con gli stessi provvedimenti potranno altresi' essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attivita' dell'Agenzia. L'ANPA puo' inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti".
- Il testo dell' art. 30 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e' il seguente:
"Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art.
5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzini educative".
- L' art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' il seguente:
"5. Le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro (32/a).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ".
- Il testo dell' art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente:
"16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. (Omissis).
18. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574 , sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".
- Il testo dell' art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall' art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi".
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresi' determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1.
3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procedera' con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dell' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dell' articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dell' articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , secondo le linee guida indicate per il triennio 1996 - 1998 dalla circolare - direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/96/U OPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 5, della citata legge n. 61/1994 , e' il seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l' art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 , e l' art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 ".
- Il testo dell' art. 2, comma 2, della legge n. 61/1994 citata, e' il seguente: "2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'art. 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unita' di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unita' sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche.
Con gli stessi provvedimenti potranno altresi' essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attivita' dell'Agenzia. L'ANPA puo' inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti".
- Il testo dell' art. 30 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e' il seguente:
"Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art.
5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzini educative".
- L' art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' il seguente:
"5. Le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro (32/a).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ".
- Il testo dell' art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente:
"16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. (Omissis).
18. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574 , sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".
- Il testo dell' art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall' art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi".