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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1609/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Simona Rotondaro Parte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e
Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
Con ricorso depositato in data 18.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il
, come docente di scuola media Controparte_2 superiore, deduceva che in data 31.01.2020, a seguito dei raggiunti limiti di età, presentava all' domanda di pensionamento, dichiarando che avrebbe cessato la CP_1 propria attività di lavoro dipendente il successivo 31.08.2020 e formulando, al contempo, istanza di cumulo con l'originario Ente di Previdenza (INARCASSA) presso il quale aveva aperto precedente posizione previdenziale in qualità di libero professionista (poi cessata a seguito dell'assunzione al ); che Controparte_2
1 nonostante il decorso di un più che ragionevole lasso di tempo tra la domanda di riconoscimento della pensione ed il momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l' ometteva di erogare la relativa prestazione previdenziale per ben 7 CP_1 mesi, provvedendo a corrispondere il primo rateo pensionistico soltanto in data
01.03.2021, così privando l'odierno istante della pur minima forma di sostentamento oltre che della possibilità di compiere le più elementari scelte di vita;
che privi di riscontro rimanevano i reclami indirizzati al resistente;
che per di più, l' CP_1 provvedeva a liquidare la prima tranche dell'IBU (Indennità di Buonuscita) soltanto in data 11.04.2022, dopo ben 18 mesi dall'avvenuto pensionamento;
che in dipendenza degli eventi denunciati, subiva un gravissimo pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale;
che, in particolare, totalmente privo di redditi propri diversi dallo stipendio e senza disponibilità economica ulteriore, divorziato e con obbligo di mantenimento delle figlie (una delle quali in grave situazione di handicap), si trovava costretto a chiedere supporto a terzi anche per le mere necessità di carattere strettamente alimentare;
che non era riuscito a provvedere al mantenimento delle figlie le quali, proprio per tale ragione, non potevano proseguire studi universitari;
che aveva omesso di pagare le rate di precedenti finanziamenti, giungendo ad una segnalazione pregiudizievole;
che in assenza di busta paga o di cedolino della pensione ed in ragione dei ritardi nei pagamenti dovuti ad indisponibilità di denaro, non aveva più avuto accesso al credito;
che aveva subito un peggioramento della propria qualità di vita ed una gravissima compromissione delle proprie abitudini quotidiane.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell' al risarcimento CP_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dei ritardi nel pagamento del trattamento di pensione e dell'Indennità di Buona Uscita.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 E' fondata l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' CP_1 limitatamente alla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del ritardo dell'Ente nel liquidare il trattamento pensionistico.
Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il trattamento pensionistico che parte ricorrente, ex dipendente pubblico, assume essere stato tardivamente liquidato
è a carico della gestione ex INPDAP - categoria CPTS - dipendenti dello Stato.
Orbene, si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo), senza che da tale possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti...” (Cass., sez. U, sent. n. 573 del 16.1.2003),
e che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto o la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto”
(Cass., sez. U, ord. n. 153 del 7.1.2013).
Va pertanto dichiarato, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico in oggetto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione contabile, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 59, comma 2°, L. n° 69/2009 per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultima.
La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente per il ritardo nel pagamento del TFS, che inerisce al cessato rapporto di pubblico impiego, rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto, si osserva che i tempi di erogazione della prestazione da parte dell' CP_1 differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 3 D.L.
28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
3 140 e s.m.i., ai sensi del quale “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto
l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”) e, nel caso di specie, avendo parte ricorrente cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il dies a quo è fissato dopo 12 mesi oltre ulteriori 90 giorni concessi all' per CP_1
l'istruzione della pratica, da cui la debenza degli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo scaduto l'indicato arco temporale.
Nel caso in esame, tenuto conto che la cessazione dal servizio del ricorrente è avvenuta in data 31.08.2020, l'erogazione della prima rata sarebbe dovuta avvenire, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dopo 12 mesi dalla cessazione ed entro i successivi 90 giorni, vale a dire entro il 30.11.2021.
Orbene, l' ha provveduto ad erogare la prima rata del TFS in data 11.04.2022, CP_1 ossia con un ritardo di circa 4 mesi dalla scadenza del termine previsto.
A giustificazione del predetto ritardo, l' resistente ha genericamente allegato CP_1 un'asserita assenza di personale e un processo di riorganizzazione interna (non meglio precisato) che avrebbe interessato l'Ente proprio in quel periodo, circostanze tuttavia rimaste del tutto indimostrate.
Acclarato l'inadempimento dell' fondata è la domanda di condanna al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale formulata dal ricorrente, da limitarsi, in assenza di specifica allegazione e prova di un danno ulteriore, agli interessi legali maturati sulla prima rata del TFS dal 30.11.2021 all'11.04.2022, che parte resistente è tenuto a corrispondere al sig. , oltre accessori di legge dalla pronuncia al saldo. Pt_1
Nonostante l'accertato inadempimento, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in ricorso non può trovare accoglimento.
Deve invero ritenersi, in astratto, che il comportamento ostruzionistico tenuto dall'Ente previdenziale e la necessità di promuovere un'azione legale possono essere astrattamente idonei a determinare l'insorgenza di un danno non patrimoniale;
il
4 ristoro del danno non patrimoniale determinato da siffatto comportamento, tuttavia, può essere accordato purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali, non essendo sufficiente a tal fine il generico riferimento allo stress o al peggioramento della qualità della vita conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa (cfr. tra le tante Cass.
2569/2011).
Nella specie parte ricorrente non ha fornito prova sufficientemente certa dell'esistenza dei danni non patrimoniali lamentati e della riconducibilità degli stessi alla vicenda per cui è causa.
Più in dettaglio, con riferimento alla lesione dell'integrità psico-fisica e al conseguente danno biologico, l'istante deduce che la condotta tenuta dalla parte resistente ha determinato nello stesso uno stato di profonda afflizione, per cui si vedeva costretto a ricorrere alle necessarie cure da parte di Medico specialista in Psichiatria, che ne accertava il grave stato depressivo, causato proprio dalla mancata erogazione della pensione e della consequenziale stato di indigenza.
Parte ricorrente, tuttavia, non produce - a sostegno di siffatti assunti - alcuna certificazione medica che attesti l'esistenza e la gravità del proprio quadro patologico in concomitanza con gli eventi dedotti in giudizio.
Le allegazioni del ricorrente, difatti, trovano il loro fondamento unicamente nel parere medico legale del 31.03.2023, a firma del dott. in cui si legge che Persona_1
“Giorno 1 settembre del 2020 si pensione dalla Scuola per anzianità, ma non viene retribuito. Ciò per problemi di negligenza da parte dell' e senza che l'Ente fornisse giustificazioni alle reiterate CP_1 sollecitazioni, sia personali che sindacali. Dopo qualche mese, precisamente nel dicembre 2020, il paziente incominciava a sviluppare una condizione di depressione del tono dell'umore con difficoltà a condurre una vita tranquilla e relativamente serena come prima, perchè tormentato dalla idea di non poter essere più in grado di svolgere, nei confronti delle figlie, non economicamente autonome, il ruolo fino ad allora sostenuto, nel senso del mantenimento economico, poiché le stesse vivono fuori sede, e precisamente a Roma, dove entrambe intendevano completare gli studi universitari e non potevano farlo in assenza dell'aiuto economico da parte del genitore”… “Il paziente, per le cause esposte, ha presentato un episodio depressivo grave con “disturbo postraumatico da stress. Attualmente in remissione parziale, presenta ancora strascichi di ciò che ha vissuto con paure e senso di precarietà
5 permanenti. Pertanto è tuttora in terapia medica e, soprattutto, costretto a sottoporsi periodicamente
a controlli clinici” (cfr. all. 11 del ricorso).
E tuttavia, per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di parte non è in sé fonte di prova, ma costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo;
essa dunque non costituisce documento in senso tecnico, ovvero un elemento documentale su cui espletare una CTU, né può essere un veicolo per introdurre nel processo documenti che non siano stati già regolarmente prodotti (cfr. tra le tante
Cass. Sez. Un. n. 13902/2013, n. 16552/2015, n. 1877/2016).
Deve pertanto ritenersi che in atti difetti la prova delle condizioni patologiche dell'istante nel periodo successivo al pensionamento, né vi sono le condizioni, in applicazione dei principi sopra esposti, per disporre una consulenza tecnica d'ufficio, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno biologico, pertanto, va rigettata.
Infondata deve ritenersi, per le medesime ragioni, la richiesta di risarcimento del danno morale.
Infatti, se è vero che in astratto è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche se il soggetto danneggiato non ha contratto alcuna malattia, deve tuttavia ritenersi che la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera condotta illecita eventualmente subita, spettando al soggetto che si ritiene danneggiato di dimostrare, secondo i generali principi che regolano l'onere della prova, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro (cfr. in argomento, tra le tante Cass. n. 27324/2017).
Nella specie, parte ricorrente deduce di aver vissuto, in conseguenza degli eventi denunciati e del trauma subito, “in uno stato di profonda tristezza e prostrazione” subendo
“l'umiliazione della propria incolpevole indigenza e di tutte le conseguenze che ne sono derivate” e patendo “l'avvilimento per aver dovuto rinunciare a qualsivoglia attività idonea a consentire lo svolgimento della personalità umana”; non allega, tuttavia, specifici elementi obiettivi e
6 riscontrabili dai quali poter desumere l'esistenza della predetta condizione di turbamento, né tale circostanza avrebbe potuto desumersi dal capitolo di prova n. 8 del ricorso (“Vero che dal mese di settembre 2020 e per quasi un anno il prof. Parte_1 in ragione delle proprie condizioni economiche per come determinate dal mancato godimento della pensione, manifestava senso di umiliazione, avvilimento e costernazione”), inammissibile non solo in quanto formulato genericamente e implicante profili valutativi, ma anche perché irrilevante ai fini del presente giudizio: il predetto capitolo di prova, invero - formulato specificamente per dimostrare le condizione psicologia del ricorrente determinata dal ritardo nell'erogazione della pensione - fa riferimento ad un arco temporale (“dal mese di settembre 2020 e per quasi un anno”) precedente all'accertato inadempimento dell' nell'erogazione del TFS (dal 30.11.2021 al 11.04.2022), CP_1 sicché difetta qualsivoglia riferimento in merito alla permanenza o all'aggravamento delle condizioni psicologiche nel periodo successivo all'inadempienza del resistente.
Per analoghe ragioni, altresì, non può accogliersi la richiesta di liquidazione equitativa della componente esistenziale del danno alla persona, che presuppone -anch'essa-
l'allegazione in concreto e la prova da parte del lavoratore del complessivo peggioramento della qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare, sicché spetta all'interessato allegare precisi elementi di fatto e fornire la prova del danno, anche avvalendosi di presunzioni (cfr. Cass. n. 18506/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato in ricorso uno sconvolgimento del proprio modus vivendi, avendo rinunciato agli incontri conviviali, alla partecipazione a manifestazioni ed eventi culturali come teatro e cinema ed alla vita sociale, attività non più consentite dalla grave situazione economica determinatasi. Ha dedotto, inoltre, che la mancata capacità di provvedere al proprio mantenimento e a quello delle figlie, nonché l'impossibilità di svolgere le più elementari attività quotidiane, avrebbe leso irrimediabilmente il diritto di natura non patrimoniale ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa (di cui all'art. 36 Cost.) ed il diritto a fruire di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (di cui all'art. 38 Cost.).
Orbene, ritiene il giudicante che parte ricorrente non abbia fornito prova che il ritardo, di circa quattro mesi, nella erogazione del TFS abbia determinato un peggioramento della sua qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare.
7 Ciò lo si desume dal fatto che, come dedotto e documentato dall' già a partire CP_1 dalla mensilità di marzo 2021 - quindi ben prima della scadenza dei termini legali di pagamento del TFS (30/11/2021) - l'odierno ricorrente ha goduto del trattamento pensionistico, con riscossione del relativo rateo mensile, oltre ad aver percepito nell'aprile 2021 tutti gli arretrati di pensione maturati per complessivi € 14.675,54 (cfr. all.ti 5 e 6 della memoria di costituzione); disponibilità economica che, da un lato, scongiura lo stato di indigenza descritto in ricorso, asseritamente causativo dello sconvolgimento della propria esistenza e del radicale cambiamento di vita, dall'altro, esclude la dedotta impossibilità di sostentamento delle figlie. Né vi è prova che l'interruzione del corso di studi di queste ultime - genericamente rappresentato in ricorso - sia stato determinato dalla insufficiente disponibilità economica del ricorrente;
in assenza di documentazione al riguardo, infatti, non è dato conoscere quale corso di studi avrebbero frequentato le figlie, con quale frequenza lo avrebbero seguito, quali costi si rendevano all'uopo necessari.
L'accoglimento parziale della domanda, unitamente alla peculiarità della questione affrontata, induce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico;
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore di equivalente agli interessi Parte_1 legali maturati sulla prima rata del TFS dal 30.11.2021 all'11.04.2022, oltre accessori di legge dalla pronuncia al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1609/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Simona Rotondaro Parte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e
Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
Con ricorso depositato in data 18.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il
, come docente di scuola media Controparte_2 superiore, deduceva che in data 31.01.2020, a seguito dei raggiunti limiti di età, presentava all' domanda di pensionamento, dichiarando che avrebbe cessato la CP_1 propria attività di lavoro dipendente il successivo 31.08.2020 e formulando, al contempo, istanza di cumulo con l'originario Ente di Previdenza (INARCASSA) presso il quale aveva aperto precedente posizione previdenziale in qualità di libero professionista (poi cessata a seguito dell'assunzione al ); che Controparte_2
1 nonostante il decorso di un più che ragionevole lasso di tempo tra la domanda di riconoscimento della pensione ed il momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l' ometteva di erogare la relativa prestazione previdenziale per ben 7 CP_1 mesi, provvedendo a corrispondere il primo rateo pensionistico soltanto in data
01.03.2021, così privando l'odierno istante della pur minima forma di sostentamento oltre che della possibilità di compiere le più elementari scelte di vita;
che privi di riscontro rimanevano i reclami indirizzati al resistente;
che per di più, l' CP_1 provvedeva a liquidare la prima tranche dell'IBU (Indennità di Buonuscita) soltanto in data 11.04.2022, dopo ben 18 mesi dall'avvenuto pensionamento;
che in dipendenza degli eventi denunciati, subiva un gravissimo pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale;
che, in particolare, totalmente privo di redditi propri diversi dallo stipendio e senza disponibilità economica ulteriore, divorziato e con obbligo di mantenimento delle figlie (una delle quali in grave situazione di handicap), si trovava costretto a chiedere supporto a terzi anche per le mere necessità di carattere strettamente alimentare;
che non era riuscito a provvedere al mantenimento delle figlie le quali, proprio per tale ragione, non potevano proseguire studi universitari;
che aveva omesso di pagare le rate di precedenti finanziamenti, giungendo ad una segnalazione pregiudizievole;
che in assenza di busta paga o di cedolino della pensione ed in ragione dei ritardi nei pagamenti dovuti ad indisponibilità di denaro, non aveva più avuto accesso al credito;
che aveva subito un peggioramento della propria qualità di vita ed una gravissima compromissione delle proprie abitudini quotidiane.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell' al risarcimento CP_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dei ritardi nel pagamento del trattamento di pensione e dell'Indennità di Buona Uscita.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 E' fondata l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' CP_1 limitatamente alla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del ritardo dell'Ente nel liquidare il trattamento pensionistico.
Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il trattamento pensionistico che parte ricorrente, ex dipendente pubblico, assume essere stato tardivamente liquidato
è a carico della gestione ex INPDAP - categoria CPTS - dipendenti dello Stato.
Orbene, si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo), senza che da tale possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti...” (Cass., sez. U, sent. n. 573 del 16.1.2003),
e che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto o la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto”
(Cass., sez. U, ord. n. 153 del 7.1.2013).
Va pertanto dichiarato, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico in oggetto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione contabile, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 59, comma 2°, L. n° 69/2009 per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultima.
La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente per il ritardo nel pagamento del TFS, che inerisce al cessato rapporto di pubblico impiego, rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto, si osserva che i tempi di erogazione della prestazione da parte dell' CP_1 differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 3 D.L.
28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
3 140 e s.m.i., ai sensi del quale “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto
l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”) e, nel caso di specie, avendo parte ricorrente cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il dies a quo è fissato dopo 12 mesi oltre ulteriori 90 giorni concessi all' per CP_1
l'istruzione della pratica, da cui la debenza degli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo scaduto l'indicato arco temporale.
Nel caso in esame, tenuto conto che la cessazione dal servizio del ricorrente è avvenuta in data 31.08.2020, l'erogazione della prima rata sarebbe dovuta avvenire, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dopo 12 mesi dalla cessazione ed entro i successivi 90 giorni, vale a dire entro il 30.11.2021.
Orbene, l' ha provveduto ad erogare la prima rata del TFS in data 11.04.2022, CP_1 ossia con un ritardo di circa 4 mesi dalla scadenza del termine previsto.
A giustificazione del predetto ritardo, l' resistente ha genericamente allegato CP_1 un'asserita assenza di personale e un processo di riorganizzazione interna (non meglio precisato) che avrebbe interessato l'Ente proprio in quel periodo, circostanze tuttavia rimaste del tutto indimostrate.
Acclarato l'inadempimento dell' fondata è la domanda di condanna al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale formulata dal ricorrente, da limitarsi, in assenza di specifica allegazione e prova di un danno ulteriore, agli interessi legali maturati sulla prima rata del TFS dal 30.11.2021 all'11.04.2022, che parte resistente è tenuto a corrispondere al sig. , oltre accessori di legge dalla pronuncia al saldo. Pt_1
Nonostante l'accertato inadempimento, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in ricorso non può trovare accoglimento.
Deve invero ritenersi, in astratto, che il comportamento ostruzionistico tenuto dall'Ente previdenziale e la necessità di promuovere un'azione legale possono essere astrattamente idonei a determinare l'insorgenza di un danno non patrimoniale;
il
4 ristoro del danno non patrimoniale determinato da siffatto comportamento, tuttavia, può essere accordato purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali, non essendo sufficiente a tal fine il generico riferimento allo stress o al peggioramento della qualità della vita conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa (cfr. tra le tante Cass.
2569/2011).
Nella specie parte ricorrente non ha fornito prova sufficientemente certa dell'esistenza dei danni non patrimoniali lamentati e della riconducibilità degli stessi alla vicenda per cui è causa.
Più in dettaglio, con riferimento alla lesione dell'integrità psico-fisica e al conseguente danno biologico, l'istante deduce che la condotta tenuta dalla parte resistente ha determinato nello stesso uno stato di profonda afflizione, per cui si vedeva costretto a ricorrere alle necessarie cure da parte di Medico specialista in Psichiatria, che ne accertava il grave stato depressivo, causato proprio dalla mancata erogazione della pensione e della consequenziale stato di indigenza.
Parte ricorrente, tuttavia, non produce - a sostegno di siffatti assunti - alcuna certificazione medica che attesti l'esistenza e la gravità del proprio quadro patologico in concomitanza con gli eventi dedotti in giudizio.
Le allegazioni del ricorrente, difatti, trovano il loro fondamento unicamente nel parere medico legale del 31.03.2023, a firma del dott. in cui si legge che Persona_1
“Giorno 1 settembre del 2020 si pensione dalla Scuola per anzianità, ma non viene retribuito. Ciò per problemi di negligenza da parte dell' e senza che l'Ente fornisse giustificazioni alle reiterate CP_1 sollecitazioni, sia personali che sindacali. Dopo qualche mese, precisamente nel dicembre 2020, il paziente incominciava a sviluppare una condizione di depressione del tono dell'umore con difficoltà a condurre una vita tranquilla e relativamente serena come prima, perchè tormentato dalla idea di non poter essere più in grado di svolgere, nei confronti delle figlie, non economicamente autonome, il ruolo fino ad allora sostenuto, nel senso del mantenimento economico, poiché le stesse vivono fuori sede, e precisamente a Roma, dove entrambe intendevano completare gli studi universitari e non potevano farlo in assenza dell'aiuto economico da parte del genitore”… “Il paziente, per le cause esposte, ha presentato un episodio depressivo grave con “disturbo postraumatico da stress. Attualmente in remissione parziale, presenta ancora strascichi di ciò che ha vissuto con paure e senso di precarietà
5 permanenti. Pertanto è tuttora in terapia medica e, soprattutto, costretto a sottoporsi periodicamente
a controlli clinici” (cfr. all. 11 del ricorso).
E tuttavia, per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica di parte non è in sé fonte di prova, ma costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo;
essa dunque non costituisce documento in senso tecnico, ovvero un elemento documentale su cui espletare una CTU, né può essere un veicolo per introdurre nel processo documenti che non siano stati già regolarmente prodotti (cfr. tra le tante
Cass. Sez. Un. n. 13902/2013, n. 16552/2015, n. 1877/2016).
Deve pertanto ritenersi che in atti difetti la prova delle condizioni patologiche dell'istante nel periodo successivo al pensionamento, né vi sono le condizioni, in applicazione dei principi sopra esposti, per disporre una consulenza tecnica d'ufficio, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno biologico, pertanto, va rigettata.
Infondata deve ritenersi, per le medesime ragioni, la richiesta di risarcimento del danno morale.
Infatti, se è vero che in astratto è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche se il soggetto danneggiato non ha contratto alcuna malattia, deve tuttavia ritenersi che la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera condotta illecita eventualmente subita, spettando al soggetto che si ritiene danneggiato di dimostrare, secondo i generali principi che regolano l'onere della prova, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro (cfr. in argomento, tra le tante Cass. n. 27324/2017).
Nella specie, parte ricorrente deduce di aver vissuto, in conseguenza degli eventi denunciati e del trauma subito, “in uno stato di profonda tristezza e prostrazione” subendo
“l'umiliazione della propria incolpevole indigenza e di tutte le conseguenze che ne sono derivate” e patendo “l'avvilimento per aver dovuto rinunciare a qualsivoglia attività idonea a consentire lo svolgimento della personalità umana”; non allega, tuttavia, specifici elementi obiettivi e
6 riscontrabili dai quali poter desumere l'esistenza della predetta condizione di turbamento, né tale circostanza avrebbe potuto desumersi dal capitolo di prova n. 8 del ricorso (“Vero che dal mese di settembre 2020 e per quasi un anno il prof. Parte_1 in ragione delle proprie condizioni economiche per come determinate dal mancato godimento della pensione, manifestava senso di umiliazione, avvilimento e costernazione”), inammissibile non solo in quanto formulato genericamente e implicante profili valutativi, ma anche perché irrilevante ai fini del presente giudizio: il predetto capitolo di prova, invero - formulato specificamente per dimostrare le condizione psicologia del ricorrente determinata dal ritardo nell'erogazione della pensione - fa riferimento ad un arco temporale (“dal mese di settembre 2020 e per quasi un anno”) precedente all'accertato inadempimento dell' nell'erogazione del TFS (dal 30.11.2021 al 11.04.2022), CP_1 sicché difetta qualsivoglia riferimento in merito alla permanenza o all'aggravamento delle condizioni psicologiche nel periodo successivo all'inadempienza del resistente.
Per analoghe ragioni, altresì, non può accogliersi la richiesta di liquidazione equitativa della componente esistenziale del danno alla persona, che presuppone -anch'essa-
l'allegazione in concreto e la prova da parte del lavoratore del complessivo peggioramento della qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare, sicché spetta all'interessato allegare precisi elementi di fatto e fornire la prova del danno, anche avvalendosi di presunzioni (cfr. Cass. n. 18506/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato in ricorso uno sconvolgimento del proprio modus vivendi, avendo rinunciato agli incontri conviviali, alla partecipazione a manifestazioni ed eventi culturali come teatro e cinema ed alla vita sociale, attività non più consentite dalla grave situazione economica determinatasi. Ha dedotto, inoltre, che la mancata capacità di provvedere al proprio mantenimento e a quello delle figlie, nonché l'impossibilità di svolgere le più elementari attività quotidiane, avrebbe leso irrimediabilmente il diritto di natura non patrimoniale ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa (di cui all'art. 36 Cost.) ed il diritto a fruire di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (di cui all'art. 38 Cost.).
Orbene, ritiene il giudicante che parte ricorrente non abbia fornito prova che il ritardo, di circa quattro mesi, nella erogazione del TFS abbia determinato un peggioramento della sua qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare.
7 Ciò lo si desume dal fatto che, come dedotto e documentato dall' già a partire CP_1 dalla mensilità di marzo 2021 - quindi ben prima della scadenza dei termini legali di pagamento del TFS (30/11/2021) - l'odierno ricorrente ha goduto del trattamento pensionistico, con riscossione del relativo rateo mensile, oltre ad aver percepito nell'aprile 2021 tutti gli arretrati di pensione maturati per complessivi € 14.675,54 (cfr. all.ti 5 e 6 della memoria di costituzione); disponibilità economica che, da un lato, scongiura lo stato di indigenza descritto in ricorso, asseritamente causativo dello sconvolgimento della propria esistenza e del radicale cambiamento di vita, dall'altro, esclude la dedotta impossibilità di sostentamento delle figlie. Né vi è prova che l'interruzione del corso di studi di queste ultime - genericamente rappresentato in ricorso - sia stato determinato dalla insufficiente disponibilità economica del ricorrente;
in assenza di documentazione al riguardo, infatti, non è dato conoscere quale corso di studi avrebbero frequentato le figlie, con quale frequenza lo avrebbero seguito, quali costi si rendevano all'uopo necessari.
L'accoglimento parziale della domanda, unitamente alla peculiarità della questione affrontata, induce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico;
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore di equivalente agli interessi Parte_1 legali maturati sulla prima rata del TFS dal 30.11.2021 all'11.04.2022, oltre accessori di legge dalla pronuncia al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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