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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.04.2022 da
elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti prof. Roberto Pessi e Francesco
Giammaria che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
Marco Vorano che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 50/2022 del Tribunale di
Vicenza
In punto: patto di non concorrenza
Causa trattata all'udienza del 13.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 50/2022 pubblicata in data 30.3.2022, notificata il
31.3.2022 e conseguentemente rigettare le domande formulate dal
Sig. con il ricorso introduttivo del primo grado Controparte_1
del presente giudizio, in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché sfornite di prova. 2) In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Conclusioni per parte appellata: “rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado;
in via istruttoria come da ricorso introduttivo di primo grado;
con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.04.2022 la
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
con cui, in accoglimento della domanda dell'originario ricorrente
– ex dipendente della stessa con mansioni di Persona_1
private banker – ha accertato la nullità del patto di non concorrenza post contrattuale stipulato il 29.08.2016 e ha dichiarato che il ricorrente non era tenuto alle conseguenze previste dal predetto patto per il caso di sua violazione.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto il patto affetto da nullità in ragione della non determinatezza e della non determinabilità ex ante della misura del corrispettivo, indicato in una somma annuale
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da erogarsi per tutta la durata del rapporto di lavoro e, quindi, legato ad una variabile temporale imprecisata e senza prevedere un compenso minimo garantito (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro). Il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza avanzati dal lavoratore in merito alla dedotta invalidità del patto.
La ha proposto appello sulla base di un unico motivo con cui si Pt_1
censura la decisione di primo grado per aver ritenuto indeterminato e indeterminabile il corrispettivo del patto di non concorrenza. Nello specifico, sostiene che il patto di non concorrenza non può essere giudicato nullo per indeterminatezza del corrispettivo in ragione dell'assenza di un importo minimo garantito in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamando sul punto quanto affermato da Cass. n. 5540 del 2021 e sostenendo, da un lato, che il corrispettivo non può considerarsi indeterminabile se sono indicati i criteri per poterlo quantificare e, dall'altro, che la modalità di pagamento rateale nel corso del rapporto di lavoro non è causa di nullità. Tanto più considerando che l'importo concretamente erogato all'ex dipendente, pari ad Euro 44.100, doveva ritenersi certamente congruo rispetto agli obblighi imposti dal patto che, peraltro, sarebbero stati violati subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, atteso il nuovo impiego del alle dipendenze di altro istituto di CP_1
credito nello svolgimento delle mansioni di private banker.
L'appellante ha, in ogni caso, riproposto anche le difese svolte in primo grado rispetto alle ulteriori doglianze dell'originario ricorrente, rimaste assorbite nella decisione gravata.
Si è costituito il giudizio il sig. sostenendo l'infondatezza del CP_1
ricorso e riproponendo gli ulteriori argomenti svolti in primo grado a sostegno della prospettata nullità del patto di non concorrenza sotto i
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profili dell'eccessiva limitazione delle capacità professionali del ricorrente, dell'indeterminatezza e indeterminabilità del limite territoriale di efficacia del patto, dell'erogazione del corrispettivo in misura meramente simbolica rispetto alle obbligazioni gravanti sul lavoratore nell'ambito di un accordo privo di scadenza e destinato a durare per tutta la durata del rapporto di lavoro, del carattere sproporzionato della penale, dell'attribuzione al datore di lavoro di un autonomo potere di recesso dal patto in costanza di rapporto di lavoro, della violazione degli artt. 1427, 1434, 1435 c.c.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e va respinto.
1.1 – In merito al corrispettivo, il patto prevedeva che “la Pt_1
quale corrispettivo per gli impegni assunti con il presente Patto di non concorrenza, si impegna a riconoscere al Dipendente la somma annua lorda di euro 9.800,00 a titolo di “Bonus Patto di non
Concorrenza” a decorrere dal 29 agosto 2016. Il corrispettivo in oggetto sarà corrisposto in due soluzioni semestrali posticipate”. Non era prevista alcuna somma minima garantita, dipendendo l'ammontare del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto di lavoro.
Ne deriva, a titolo esemplificativo, che, se il rapporto fosse cessato dopo un solo semestre, il ricorrente sarebbe rimasto vincolato a un pregnante obbligo di non concorrenza (delineato nella clausola 1) per due anni a fronte di un corrispettivo, da ritenersi del tutto incongruo, di Euro 4.900 lordi.
Il Collegio non ignora che secondo Cass. n. 5540/2021 “operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per
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indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall'art.
1346 c.c. per ogni contratto, e la nullità per violazione dell'art. 2125
c.c., laddove il corrispettivo "non è pattuito" ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato” e che, sempre in base a questa pronuncia – poi richiamata da alcune statuizioni successive –
“dire che un corrispettivo è variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro, non significa affatto che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, atteso che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissa la prestazione, così sottratta al mero arbitrio
(cfr., ad ex., Cass. n. 12743 del 1999)”.
1.2 - La determinabilità del corrispettivo ex ante (cioè, al momento della stipula) deve, tuttavia, ritenersi una condizione necessaria per non veder inibita la valutazione (che certamente opera su un piano diverso, come ricordato dalla recente Cassazione, ma strettamente connesso) circa la congruità del corrispettivo. Tale valutazione non può (rectius, non deve) essere svolta ex post (né dal lavoratore, né tantomeno dal giudice al momento di verificare la sussistenza di un'ipotesi di nullità contrattuale) perché l'esiguità del compenso pacificamente determina un vizio di nullità del contratto che, in quanto tale, non può dipendere da eventi successivi alla stipulazione, trattandosi di un vizio strutturale del negozio. Non viene, infatti, in rilievo un vizio funzionale del contratto ma un vizio genetico che, se accertato, non può che esistere ab origine e, per questo, va accertato ex ante sulla base delle previsioni contenute nel testo contrattuale. A voler sostenere il contrario si arriverebbe al risultato, del tutto incoerente con la natura genetico-strutturale del vizio di nullità, di
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ritenere nullo un patto di non concorrenza perché la breve durata del rapporto di lavoro ha determinato l'erogazione di un compenso simbolico a fronte del sacrificio richiesto al lavoratore e di ritenere valido lo stesso patto laddove il rapporto di lavoro si sia protratto per diversi anni, generando un compenso ritenuto adeguato (ex post).
Si ritiene, pertanto, che laddove – come nel caso di specie – il testo contrattuale non consenta di operare (ex ante) una valutazione di adeguatezza del compenso da erogare, perché legato ad un elemento esterno, successivo e aleatorio quale la durata del sotteso rapporto di lavoro subordinato, ricorrano i presupposti per un giudizio di nullità del patto.
2 - Giova, comunque, rilevare un secondo profilo di nullità del patto, connesso al primo già esaminato, rimasto assorbito nella pronuncia di prime cure ma riproposto in grado d'appello, rinvenibile nelle clausole
8 e 9 del contratto ove si prevede: alla clausola 8 “la validità e
l'efficacia del presente patto di non concorrenza sono correlate allo svolgimento delle mansioni di Responsabile Clientela Private
Banking, Private Banker e Private Banker Grandi Patrimoni. Qualora il Dipendente venisse destinato a mansioni diverse da quelle sopradescritte, il vincolo oggetto del presente contratto potrà venir meno d'iniziativa aziendale in qualsiasi momento trascorso però un anno dall'assegnazione delle nuove mansioni. In tal caso, da tale data, non verrà più corrisposto da BNL il corrispettivo previsto al punto 4”, e alla clausola 9 “la Banca si riserva comunque la facoltà di recedere unilateralmente dal presente patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del presente rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie per molti versi analoga, ha affermato che “la previsione di risoluzione del patto
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di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013,
n. 212; Cass. 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del 2018");
6.1. nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo "esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni" dalla
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stessa "espresse al riguardo" (come in esso specificato e trascritto al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza e al p.to 2.1.1. di pg. 26 del ricorso), a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto” (Cass. sez. lav., n. 4032 del 2022).
La Cassazione, nel caso esaminato (in cui veniva in rilevo un patto di non concorrenza con corrispettivo versato mensilmente, in cui era prevista la facoltà della di far cessare gli effetti unilateralmente Pt_1
con preavviso di nove mesi;
sei in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore, senza pretendere in restituzione le somme medio tempore erogate mensilmente) ha preso atto sia della erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto, sia del fatto che tale erogazione non sarebbe stata caducata in caso di recesso unilaterale dal patto della ma ha comunque ritenuto che la circostanza non Pt_1
elidesse i profili di nullità, di indeterminabilità temporale del vincolo e di predeterminazione del corrispettivo del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo esclusivo interesse. Il medesimo assetto contrattuale lo si trova nel caso di specie (fatta eccezione per la durata del preavviso qui di 6 mesi).
Come rilevato dalla Suprema Corte, già in corso di rapporto, a far data dalla stipula del patto, viene in rilievo una limitazione in capo al lavoratore in ordine alla possibilità di progettare un diverso futuro professionale altrove ma a fronte di un corrispettivo non determinabile ex ante attesa la previsione di una facoltà unilaterale di recesso dal patto in capo alla Banca datrice di lavoro che, evidentemente, incide anche sulla durata del vincolo contrattuale, rendendola di fatto indeterminabile al momento della stipulazione. L'ammontare del corrispettivo, infatti, necessariamente dipende dalle tempistiche della
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scelta datoriale, indeterminata nell'an e nel quando, in ordine alla risoluzione unilaterale del patto.
Da ultimo, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav., 19.04.2024, n. 10679), l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. Ad ogni buon conto, dalla lettura della clausola n.8 del patto si ricava che nell'assetto delineato dalle parti l'interesse della banca al mantenimento (e all'esistenza stessa) del vincolo derivante dal patto di non concorrenza era strettamente legato allo svolgimento da parte del dipendente delle mansioni di private banker. La previsione di un potere di recesso unilaterale dal patto era quindi essenziale ai fini della sua stipulazione, non emergendo un concreto interesse della all'esistenza di tale vincolo post Pt_1
contrattuale nel caso di svolgimento di mansioni diverse da parte del dipendente.
3 – Da ultimo, si deve rilevare un ulteriore profilo di nullità del patto, rimasto assorbito nella sentenza di primo grado e riproposto in grado d'appello, concernente l'indeterminatezza del limite territoriale di efficacia. Il patto di non concorrenza qui in contestazione prevedeva:
“il presente patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle Regioni Lombardia, Veneto e
Trentino Alto Adige e ovvero a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la di Pt_1
riaggiornare tali limiti territoriali in occasione del trasferimento in
Regioni diverse da quelle previste nel presente Patto”.
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Dalla piana lettura di tale clausola si ricava che l'ambito territoriale del patto era individuato nelle Regioni Lombardia, Veneto e Trentino-
Alto Adige e la Regione corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e quella precedente
(eventualmente anche diversa da quelle nominativamente indicate) ove l'ultima assegnazione fosse intervenuta da meno di un anno. In realtà, forse a causa di un errore di battitura, non è ben chiaro se questa ulteriore Regione di ultima assegnazione sia in aggiunta alle precedenti (come si ricaverebbe dall'utilizzo della congiunzione “e”) oppure se sia in alternativa (come sarebbe ricavabile dall'ulteriore locuzione “ovvero” collocata graficamente subito dopo la congiunzione “e”). Già tale indicazione risulta vaga o comunque, non specificamente pre-determinata atteso che la Banca datrice di lavoro era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro dipendente, destinandolo a qualsivoglia altra Regione rispetto a quelle puntualmente indicate.
Inoltre, ed è ciò che maggiormente rileva, la si riservava Pt_1
espressamente la possibilità di riaggiornare i limiti territoriali in occasione di eventuali trasferimenti in Regioni diverse da quelle nominativamente indicate.
Quest'ultima espressione non può essere interpretata come una mera possibilità di adeguare l'ambito territoriale di vigenza del patto andando semplicemente a sostituire l'indicazione delle Regioni sopra nominate con quella riferita alla nuova sede di lavoro atteso che, a ben vedere, il testo contrattuale ha una portata ben più ampia. Il riferimento alla possibilità “di riaggiornare tali limiti territoriali in occasione del trasferimento in Regioni diverse da quelle previste nel presente Patto” risulta libero da condizionamenti in ordine all'individuazione dei limiti territoriali da rideterminare, salva la mera
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indicazione che tale facoltà sarebbe esercitabile – unilateralmente – dalla in occasione di futuri trasferimenti del lavoratore. Se ne Pt_1
ricava che la datrice di lavoro si è riservata la possibilità di modificare a piacimento l'estensione territoriale del patto, evidentemente anche in aumento rispetto a quanto originariamente indicato nel testo contrattuale.
Per tale ragione si deve ritenere che alla data di sottoscrizione del patto il lavoratore non poteva avere contezza dell'effettiva area territoriale cui sarebbe stato applicabile il vincolo di non concorrenza al momento della futura cessazione del rapporto di lavoro. Di qui la violazione dell'art. 2125 c.c. e la conseguente nullità del patto perché la facoltà di modifica dell'estensione territoriale riservata in capo alla non consente di ritenere soddisfatto il requisito imposto dalla Pt_1
norma richiamata in ordine all'indicazione di determinati limiti di luogo che, per essere tali, devono essere chiari e determinati sin dal momento della stipula del contratto.
3.1 – Neppure si può ritenere che la nullità della clausola non potrebbe estendersi all'intero patto. Come chiarito dalla già citata giurisprudenza di legittimità, “nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo", ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419
c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte" la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a
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prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” (Cass. sez. lav., 19.04.2024, n. 10679).
Ogni altra questione rimane assorbita.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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