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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1986/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GANCI ROSALIA); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. ABBATE Controparte_1
MICHELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 27.10.2015;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 4.12.15- 19.01.16;
• con successivo decreto del 15.07.2019 il Tribunale di Palermo ha modificato le condizioni di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“A) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in Persona_1 modalità condivisa con collocamento anagrafico presso il padre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per la minore come l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport, facendosi reciproco obbligo di non compromettere l'affetto e la stima verso l'altro.
La figlia stabilirà la propria residenza presso la casa Persona_1 paterna, ma potrà recarsi presso la madre, sig.ra , per Parte_1 soggiornarvi anche con pernottamento quando la stessa ritiene. Parimenti, gli incontri tra madre e figlia, pure considerata l'età della minore, avverranno in maniera libera e terranno conto di tutte le esigenze, nonché e dei desideri spontaneamente manifestati dalla minore stessa, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della predetta, la quale trascorrerà, in tal modo, tempo paritetico con i due genitori.
Dunque, alla luce di ciò, verrà affidata in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente, a soli fini anagrafici, presso l'abitazione del sig. che provvederà agli adempimenti per Controparte_1
- 2 - il trasferimento della residenza della figlia e l'inserimento nel suo stato di famiglia, nonché per l'assegnazione del Medico di famiglia nel Comune di residenza. Per quanto attiene le festività e le ricorrenze riguardanti la figlia minore anche queste saranno concordate secondo Persona_1 accordi stretti tra le parti, nel rispetto della volontà liberamente manifestata dalla minore.
Il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente autosufficiente, trasferirà la sua residenza anagrafica presso il domicilio della madre e sarà inserito nello stato di famiglia di quest'ultima, con la quale di fatto , da svariati anni, già convive stabilmente;
Per_2
B) In considerazione delle modalità reciproche di collocamento della figlia minore, nonché di convivenza del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ciascuno presso un genitore e con facoltà di liberamente trascorrere tempi paritetici con l'altro genitore, i signori e Controparte_1
stabiliscono, con effetti a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, che entrambi provvederanno in maniera diretta al mantenimento della prole nei tempi di rispettiva permanenza, mentre condivideranno, al 50% le spese straordinarie sostenute sia per la minore
, sia per , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente, ciò secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il
Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta: “Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
- 3 - anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per mezzo della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: - le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuola-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo
- 4 - all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
C) L'assegno Unico Universale verrà percepito dai genitori - ivi ricorrenti - nella misura del 50% e ciascuno di essi si impegna a cooperare con l'altro per l'iter burocratico che dovesse rendersi necessario ai fini dell'inoltro dell'istanza, laddove richiesto. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come la deduzione per i figli a carico, saranno operate nella misura del 50% da ciascun genitore. Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per procedere alle dette deduzioni/detrazioni sarà quel genitore ad operarla nella misura del
100%. Eventuali contributi erogati dallo stato in favore dei figli saranno ripartiti fra i genitori nella misura del 50% ciascuno così come nella misura del
50% si procederà in relazione ad eventuali crediti di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. Qualora solo uno dei genitori possa usufruire di detti contributi e/o crediti di imposta sarà quel genitore ad usufruirne nella misura del 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da
- 5 - qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del genitore che li ha esborsati;
D) Le parti, che depositano la rispettiva documentazione reddituale (DOCC.
6 e 7) dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, quindi, nessuna pronuncia si chiede in materia di assegno divorzile essendovi espressa e reciproca rinuncia;
E) In ordine alle rispettive obbligazioni nascenti dall'ordinanza resa dal
Tribunale di Palermo cron. 6100/2019 del 15.07.2019, a definizione del procedimento di modifica delle condizioni di separazione iscritto al n.r.g.
530/2017, è precisato che nulla è reciprocamente dovuto da una parte all'altra ed entrambi i ricorrenti espressamente dichiarano che nessuna somma è dovuta all'uno e all'altra fino alla data odierna, in forza del predetto titolo esecutivo. Pertanto, il sig. dichiara di non vantare Controparte_1 alcun credito nei confronti della sig.ra per le causali portate Parte_1 dall'atto di precetto notificato, in uno al relativo titolo, ex art. 140 c.p.c. in data
25.10.2024 e, del pari, la sig.ra dichiara di non vantare alcun Parte_1 credito nei confronti del sig. giusta ordinanza resa dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 15.07.2019.
I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente, si rilasciano ampia quietanza liberatoria per quanto sopra richiamato.
Le parti, altresì, a latere del presente ricorso definiscono pure la questione patrimoniale nascente dall'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di
Palermo – sezione esecuzioni civili – del 29.11.2020 a definizione del n.r.g.
622/2020, ciò nelle forme che sono concordate tra le parti con separato atto stragiudiziale;
F) I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
G) Le spese del presente procedimento rimangono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli
Avvocati Rosalia Ganci e Michele Abbate”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme
- 6 - imperative e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/05/2004, da , nata a [...]
PALERMO il 14/07/1966 e da , nato a [...] il Controparte_1
16/07/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
34, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1986/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GANCI ROSALIA); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. ABBATE Controparte_1
MICHELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 27.10.2015;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 4.12.15- 19.01.16;
• con successivo decreto del 15.07.2019 il Tribunale di Palermo ha modificato le condizioni di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“A) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in Persona_1 modalità condivisa con collocamento anagrafico presso il padre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per la minore come l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport, facendosi reciproco obbligo di non compromettere l'affetto e la stima verso l'altro.
La figlia stabilirà la propria residenza presso la casa Persona_1 paterna, ma potrà recarsi presso la madre, sig.ra , per Parte_1 soggiornarvi anche con pernottamento quando la stessa ritiene. Parimenti, gli incontri tra madre e figlia, pure considerata l'età della minore, avverranno in maniera libera e terranno conto di tutte le esigenze, nonché e dei desideri spontaneamente manifestati dalla minore stessa, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della predetta, la quale trascorrerà, in tal modo, tempo paritetico con i due genitori.
Dunque, alla luce di ciò, verrà affidata in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente, a soli fini anagrafici, presso l'abitazione del sig. che provvederà agli adempimenti per Controparte_1
- 2 - il trasferimento della residenza della figlia e l'inserimento nel suo stato di famiglia, nonché per l'assegnazione del Medico di famiglia nel Comune di residenza. Per quanto attiene le festività e le ricorrenze riguardanti la figlia minore anche queste saranno concordate secondo Persona_1 accordi stretti tra le parti, nel rispetto della volontà liberamente manifestata dalla minore.
Il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente autosufficiente, trasferirà la sua residenza anagrafica presso il domicilio della madre e sarà inserito nello stato di famiglia di quest'ultima, con la quale di fatto , da svariati anni, già convive stabilmente;
Per_2
B) In considerazione delle modalità reciproche di collocamento della figlia minore, nonché di convivenza del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ciascuno presso un genitore e con facoltà di liberamente trascorrere tempi paritetici con l'altro genitore, i signori e Controparte_1
stabiliscono, con effetti a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, che entrambi provvederanno in maniera diretta al mantenimento della prole nei tempi di rispettiva permanenza, mentre condivideranno, al 50% le spese straordinarie sostenute sia per la minore
, sia per , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente, ciò secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il
Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta: “Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
- 3 - anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per mezzo della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: - le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuola-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo
- 4 - all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
C) L'assegno Unico Universale verrà percepito dai genitori - ivi ricorrenti - nella misura del 50% e ciascuno di essi si impegna a cooperare con l'altro per l'iter burocratico che dovesse rendersi necessario ai fini dell'inoltro dell'istanza, laddove richiesto. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come la deduzione per i figli a carico, saranno operate nella misura del 50% da ciascun genitore. Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per procedere alle dette deduzioni/detrazioni sarà quel genitore ad operarla nella misura del
100%. Eventuali contributi erogati dallo stato in favore dei figli saranno ripartiti fra i genitori nella misura del 50% ciascuno così come nella misura del
50% si procederà in relazione ad eventuali crediti di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. Qualora solo uno dei genitori possa usufruire di detti contributi e/o crediti di imposta sarà quel genitore ad usufruirne nella misura del 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da
- 5 - qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del genitore che li ha esborsati;
D) Le parti, che depositano la rispettiva documentazione reddituale (DOCC.
6 e 7) dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, quindi, nessuna pronuncia si chiede in materia di assegno divorzile essendovi espressa e reciproca rinuncia;
E) In ordine alle rispettive obbligazioni nascenti dall'ordinanza resa dal
Tribunale di Palermo cron. 6100/2019 del 15.07.2019, a definizione del procedimento di modifica delle condizioni di separazione iscritto al n.r.g.
530/2017, è precisato che nulla è reciprocamente dovuto da una parte all'altra ed entrambi i ricorrenti espressamente dichiarano che nessuna somma è dovuta all'uno e all'altra fino alla data odierna, in forza del predetto titolo esecutivo. Pertanto, il sig. dichiara di non vantare Controparte_1 alcun credito nei confronti della sig.ra per le causali portate Parte_1 dall'atto di precetto notificato, in uno al relativo titolo, ex art. 140 c.p.c. in data
25.10.2024 e, del pari, la sig.ra dichiara di non vantare alcun Parte_1 credito nei confronti del sig. giusta ordinanza resa dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 15.07.2019.
I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente, si rilasciano ampia quietanza liberatoria per quanto sopra richiamato.
Le parti, altresì, a latere del presente ricorso definiscono pure la questione patrimoniale nascente dall'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di
Palermo – sezione esecuzioni civili – del 29.11.2020 a definizione del n.r.g.
622/2020, ciò nelle forme che sono concordate tra le parti con separato atto stragiudiziale;
F) I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
G) Le spese del presente procedimento rimangono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli
Avvocati Rosalia Ganci e Michele Abbate”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme
- 6 - imperative e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 25/05/2004, da , nata a [...]
PALERMO il 14/07/1966 e da , nato a [...] il Controparte_1
16/07/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
34, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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