Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Decreto cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05550/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da SA CE e ON BA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Valentino, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via dei Mille n. 16, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TT di OR IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. ON Bonagura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OR IA e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ,
“del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio del 27.2.1995 protocollo n. 4061, a firma del Dirigente II Area, notificato in data 18.9.2023.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 maggio 2025:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
“dell’Ordine di demolizione adottato dalla Procura presso il Tribunale di OR IA in data 28.4.2025 e notificato il successivo 29.4.2025.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della TT di OR IA, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OR IA e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa SAlba TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con il ricorso introduttivo, notificato il 16 novembre 2023 e depositato 27 novembre 2023, SA CE e ON BA hanno chiesto l’annullamento, del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio del 27 febbraio 1995, protocollo n. 4061, a firma del Dirigente II Area – Urbanistica della TT di OR IA, notificato in data 18 settembre 2023.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la TT di OR IA deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
All’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2023, con ordinanza n. 2423 del 19 dicembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, che, con ordinanza n. 814 del 5 marzo 2024, ha respinto l’appello cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 maggio 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., dell’ordine di sgombero del manufatto abusivo (esecutivo di precedente ordinanza di demolizione) adottato dalla Procura presso il Tribunale di OR IA in data 28 aprile 2025 e notificato il successivo 29 aprile 2025.
Con decreto cautelare n. 1137 del 23 maggio 2025 è stata respinta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ritenendo sussistenti evidenti profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, a causa di un difetto di giurisdizione.
Si sono costituiti in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OR IA e il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile. Il Ministero della Giustizia poi ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha comunque chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto successivamente, in data 7 maggio 2025, parte ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione all’autodemolizione delle opere, istanza inizialmente sospesa, ma poi accolta in data 15 maggio 2025.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare in vista di una rapida trattazione del merito dell’intero giudizio, riservandosi di presentare apposita istanza di prelievo; il Tribunale ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
La TT di OR IA ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha confermato quanto rappresentato dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza dell’autodemolizione, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e l’inammissibilità/l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha precisato che era in corso la demolizione delle opere, ancorché non completata, poiché il termine era stato prorogato. Il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., ha dato avviso per la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, legata al venir meno delle opere oggetto dell’istanza di condono; le parti ne hanno preso atto e non hanno chiesto di discutere sul punto. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata poi assunta in decisione.
Il ricorso introduttivo è infondato e va, pertanto, respinto.
A sostegno del gravame, con il primo e terzo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente, sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione della L. n. 241/1990, artt. 10 bis e 21 octies, eccesso di potere, difetto di motivazione in quanto il diniego di condono edilizio impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3. Violazione di legge, art. 10 bis della L. n. 241/1990, ulteriore profilo.
I ricorrenti hanno sostenuto che, se l’amministrazione comunale resistente avesse avviato un nuovo procedimento finalizzato alla adozione del provvedimento di diniego, essi avrebbero avuto modo di rappresentare che le modifiche intervenute successivamente all’istanza di condono per cui è causa, presentata ai sensi della L. n. 724/1994, non avrebbero riguardato ampliamenti volumetrici ma cambi di destinazione, sempre nell’ambito non residenziale, di parte della volumetria già realizzata ed oggetto di istanza di sanatoria, presentata ai sensi della L. n. 326/2003, denegate dall’Ente con provvedimenti gravati, i cui procedimenti erano ancora pendenti in sede giurisdizionale.
I motivi sono infondati.
Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ritiene che tale censura non infici la legittimità del provvedimento, in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252).
Peraltro, va osservato come il procedimento di condono edilizio prende avvio da un’istanza di parte e, pertanto, non richiede l’avviso alla parte stessa dell’avvio del procedimento (così TAR Campania – Napoli n. 4781 del 26 ottobre 2020; nonché in senso conforme CdS, Sez. IV, n. 1215 del 24 marzo 2016); come pure l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato, atteso il carattere vincolato dell’esercizio dei poteri repressivi (così TAR Campania – Napoli n. 6218 del 25 ottobre 2018; nonché in senso conforme, CdS, Sez. II, n. 624 del 27 gennaio 2025 e TAR Lazio – Roma n. 18165 del 4 dicembre 2023).
Per quanto concerne la censura con cui parte ricorrente ha lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto, avendo nella specie il provvedimento di diniego di condono oggetto di impugnazione natura essenzialmente vincolata, trova applicazione il primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies ed è conseguentemente infondata la richiesta di annullamento per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241.
Ciò in quanto la novella del 2020, concernente il suddetto art. 21 octies in riferimento all’art. 10-bis., anche in base alla sua espressione letterale (che richiama il solo secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies), non ha inciso sulla portata del primo periodo del comma 2, che prevede la non annullabilità per vizi procedimentali o formali degli atti qualora, per la loro natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 478 del 26 marzo 2021, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, Sez. VIII, 23 aprile 2021, n. 2638), come nel caso di specie.
Con il secondo motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 2. violazione della L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità manifesta, diverso profilo.
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento per illogicità manifesta, consistente nella evidente contraddittorietà delle ragioni addotte dall’amministrazione, in quanto il Comune resistente aveva precedentemente dichiarato la procedibilità dell’istanza di condono in data 20 settembre 2018, in una epoca in cui sarebbe stata sicuramente a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione del 2015, richiamata nel provvedimento impugnato, che aveva affermato che il limite volumetrico dei 750 mc. vale anche per le opere edilizie non residenziali.
Anche tale censura è infondata.
Ed invero, come peraltro rappresentato dalla stessa parte ricorrente, la nota del 20 dicembre 2018 costituisce una mera dichiarazione di procedibilità dell’istanza di condono, con la quale, pertanto, il Comune resistente non è entrato nel merito della fondatezza o meno dell’istanza stessa.
Deve quindi ritenersi che legittimamente la TT di OR IA, a seguito dell’istruttoria effettuata e di cui ha dato atto nel medesimo provvedimento impugnato, ha poi rigettato l’istanza di condono; tanto più trattandosi – come già chiarito – di atto vincolato.
Il provvedimento deve poi ritenersi anche legittimamente adottato sotto il profilo della idoneità della motivazione.
Ed invero, alla luce della condivisibile giurisprudenza, in materia edilizia i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l’abusività delle opere ed il contrasto insanabile con la normativa edilizia (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 maggio 2025, n. 3534, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. II, 18 giugno 2024, n. 581, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 10540 e Sez. II, 24 agosto 2021, n. 6028).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente motivato in quanto la Città resistente ha rappresentato quanto segue: “ - dall'esame istruttorio è emerso che la consistenza dimensionale complessiva delle opere da sanare è superiore al limite massimo consentito ovvero risulta essere superiore ai 750 mc, infatti è stata dichiarata ed accertata la realizzazione di un organismo edilizio di circa mq. 950 con una volumetria complessiva di oltre mc. 3000:
- in data 17.01.2018 prot. uff. not. N. 378 è stato avviato il procedimento ammnistrativo finalizzato all'emissione del provvedimento di improcedibilità e diniego dell'istanza di condono edilizio L. 724/94 prot. n. 4061 del 27.02.1995;
- a seguito di memorie difensive ex art. 10 L. 241/90 e s.m.i. proposte dalla parte (prot. n. 3449 del 9.02.2018) il Dirigente dell'UTC p.t. con propria nota prot. utc n. 989 dell'11.03.2018 ha determinato la sospensione dell'avviato procedimento teso al diniego dell'istanza di condono edilizio L. 724/94 subordinando la conclusione del procedimento alla condizione che gli istanti ripristinassero lo stato dei luoghi relativo alla consistenza dell'organismo edilizio oggetto di domanda di condono L. 724/94, al netto dei corpi di fabbrica oggetto di istanze di condono edilizio L. 326/03 rese già improcedibili; nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'atto di sospensione temporanea;
- in data 19.06.2018 prot. n. 14556 il sig. BA ON comunica di aver eseguito il ripristino dello stato dei luoghi allegando rilievo planimetrico e fotografico dell'organismo edilizio ove si evince che il manufatto occupa una superficie di circa 950 mq. e volumetria complessiva di oltre me. 3.000, confermando di fatto quanto già dichiarato nell'istanza di condono edilizio, in contrasto con il comma 1 dell'art. 39 della L. 724/94; ”;
e, dopo aver richiamato la normativa applicata, ha concluso comunicando il diniego dell’istanza di condono.
Al riguardo deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato alla luce della motivazione concernente il superamento del limite di 750 mc. previsto dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994.
Ed invero l’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994, per quello che in questa sede interessa, dispone: “ 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. ”.
Al riguardo la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha osservato che il limite massimo di 750 mc. previsto in via tassativa dall’articolo sopra richiamato “ …secondo l’ormai costante ermeneusi esso costituisce "un limite assoluto ed inderogabile in relazione a qualsiasi tipo di costruzione, senza alcuna distinzione a seconda della destinazione, sia che trattasi di ampliamento che di nuova costruzione" (Cons. Stato, sez. IV, 09/09/2016 n. 3837; Cons. Stato, sez. IV, 17/06/2016 n. 2693, orientamento ripreso anche dalla Cassazione penale con la sentenza n. 31955/2015 e dalla medesima di recente confermato con la sentenza 15/07/2020, n. 20889).
A sostegno di tale soluzione si è condivisibilmente evidenziato che:
- sarebbe del tutto irragionevole ritenere condonabili in modo indiscriminato gli immobili a destinazione non residenziale, spesso di rilevante impatto sul territorio, e di porre invece limiti volumetrici invalicabili solo per quelli ad uso abitativo;
- si giungerebbe altrimenti alla conclusione che gli abusi relativi agli immobili non residenziali sarebbero sanabili senza alcun limite, in contrasto con quanto stabilito in materia di condono anche da provvedimenti legislativi successivi (cfr. art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269);
- la possibilità, in relazione ad immobili con destinazione non residenziale, di pagare l'oblazione anche con riferimento a cubature maggiori trova la sua unica giustificazione nel fatto che, in tal modo, può determinarsi l'estinzione di taluni reati in materia edilizia, come previsto dal comma 2 dell'art. 38 L. n. 47 del 1985, articolo che fa parte del capo IV della legge stessa, richiamato dal più volte citato art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994. ” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9288, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3401).
Alla luce del contenuto del provvedimento impugnato si ritiene che esso indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della L. n. 241/1990.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Passando ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questa adito giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sollevata dal Ministero della Giustizia con la memoria del 28 maggio 2025.
Ed invero il Collegio, confermando quanto statuito con il suddetto decreto cautelare n. 1137 del 23 maggio 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ritiene che l’atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti non sia un ordine demolitorio, bensì con esso, in attuazione di una precedente ingiunzione a demolire emessa il 13 maggio 2016, sempre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OR IA (a sua volta in esecuzione della sentenza di condanna n. 994/00 del 26 giugno 2000 del Tribunale di OR IA, irrevocabile dal 17 dicembre 2000, con la quale risultava ordinata la demolizione delle opere abusive ubicate in via Mortelletto n. 6 – OR IA), è stato disposto lo “ sgombero coattivo di persone e cose dal manufatto abusivo sito in OR IA (NA) alla via Mortelletto n. 6, nella disponibilità della condannata o di terzi ”.
Al riguardo costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, che “ Gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell'esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico - edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'autorità emanante (giudice penale), sono devoluti alla cognizione del G.O. in veste di giudice dell'esecuzione penale ” (così TAR Campania, Napoli, Sez. III, 23 luglio 2020, n. 3263; ma, ex plurimis , anche TAR Campania, Napoli, Sez. III, 19 agosto 2019, n.4364 e 11 aprile 2019, n. 2040).
Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge, ex art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto che parte ricorrente sta provvedendo a demolire tutte le opere oggetto di contestazione, e dell’esito in parte in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il giudizio potrà essere riassunto innanzi al G.O., per la parte a questi rimessa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 cpa.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR RI, Presidente
SAlba TE, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SAlba TE | AN AR RI |
IL SEGRETARIO