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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. ssa Claudia Caldore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2025 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. FRAGNAN EMANUELA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolò (PV), C.so Umberto I n. 17;
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. GUERINI ROCCO ROSELLA e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Carrobbio, n. 6;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ 1) La casa coniugale, sita in Gambolo' (PV) Corso Umberto I n. 120, di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili, la quale vi coabiterà unitamente alla figlia minore con possibilità per il signor di occupare la taverna Per_1 Pt_1
che verrà sistemata con spese a carico di quest'ultimo; le spese per le utenze verranno suddivise al 50% e obbligo del signor di Pt_1 accedervi attraverso il box.
2) Il signor continuerà ad occuparsi della cura del giardino della Pt_1
casa famigliare per il tempo in cui vi abiterà.
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione stabile presso la abitazione famigliare in Gambolo'(PV) alla Corso Umberto I n. 120.
I genitori prenderanno in comune accordo le decisione di maggiore interesse per la figlia , i quali dovranno tenere conto delle capacità, Per_1
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
i coniugi si divideranno al 50% le spese per il mantenimento della figlia
(mezzi di trasporto, vitto fuori casa, telefono, patente, spese scolastiche,
abbigliamento, ripetizioni, attività sportiva o extrascolastica, spese mediche-dentistiche, ecc.), fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di
Pavia.
4) I coniugi si impegnano ad accreditare ogni sabato la somma di € 20,00
ciascuno, sulla carta prepagata postale IO STUDIO, intestata alla figlia
, avente il seguente codice: 4023 6110 1411 1776, con possibilità di Per_1
controllo delle spese da parte dei genitori.
5) I genitori si accordino direttamente con la figlia per le vacanze Per_1
natalizie, pasquali ed estive affinchè ad anni alterni le trascorrano con la madre e con il padre.
6) L'assegno unico per i figli minori a carico verrà percepito in via esclusiva dalla signora , genitore collocatario della figlia minore. CP_1
7) Il conto corrente comune 104912923 acceso presso la di Controparte_2
Vigevano sul quale viene corrisposta la rata del mutuo inerente l'acquisto della casa famigliare resterà acceso fino alla naturale estinzione del mutuo ovvero estinto in caso di vendita dell'immobile.
Pag. 2 di 4 8) L'autovettura Renault Clio TG EA632XP intestata sig. ma in Pt_1
comunione legale verrà intestata alla sig.ra , con spese ed oneri a CP_1
suo carico, mentre la autovettura Citroen Nemo TG EF894AF anch'essa intestata al signor è da intendersi di esclusiva proprietà del Pt_1
medesimo.
9) Le parti danno atto reciprocamente di aver già definito tra loro ogni altra qestione di carattere patrimoniale.
10) Spese di lite compensate tra le parti.
11) Si da atto che il sig. risulta ammesso al Patrocinio a Spese dello Pt_1
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia
n.84/2025 in data 11/02/2025.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Vigevano il 21/06/2003, con rito concordatario, atto trascritto nei registri di
Pag. 3 di 4 Stato Civile del suddetto Comune al n. 57 parte II Serie A Anno 2003 Atti di
Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. ssa Claudia Caldore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2025 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. FRAGNAN EMANUELA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolò (PV), C.so Umberto I n. 17;
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. GUERINI ROCCO ROSELLA e con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, via Carrobbio, n. 6;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ 1) La casa coniugale, sita in Gambolo' (PV) Corso Umberto I n. 120, di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili, la quale vi coabiterà unitamente alla figlia minore con possibilità per il signor di occupare la taverna Per_1 Pt_1
che verrà sistemata con spese a carico di quest'ultimo; le spese per le utenze verranno suddivise al 50% e obbligo del signor di Pt_1 accedervi attraverso il box.
2) Il signor continuerà ad occuparsi della cura del giardino della Pt_1
casa famigliare per il tempo in cui vi abiterà.
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione stabile presso la abitazione famigliare in Gambolo'(PV) alla Corso Umberto I n. 120.
I genitori prenderanno in comune accordo le decisione di maggiore interesse per la figlia , i quali dovranno tenere conto delle capacità, Per_1
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
i coniugi si divideranno al 50% le spese per il mantenimento della figlia
(mezzi di trasporto, vitto fuori casa, telefono, patente, spese scolastiche,
abbigliamento, ripetizioni, attività sportiva o extrascolastica, spese mediche-dentistiche, ecc.), fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di
Pavia.
4) I coniugi si impegnano ad accreditare ogni sabato la somma di € 20,00
ciascuno, sulla carta prepagata postale IO STUDIO, intestata alla figlia
, avente il seguente codice: 4023 6110 1411 1776, con possibilità di Per_1
controllo delle spese da parte dei genitori.
5) I genitori si accordino direttamente con la figlia per le vacanze Per_1
natalizie, pasquali ed estive affinchè ad anni alterni le trascorrano con la madre e con il padre.
6) L'assegno unico per i figli minori a carico verrà percepito in via esclusiva dalla signora , genitore collocatario della figlia minore. CP_1
7) Il conto corrente comune 104912923 acceso presso la di Controparte_2
Vigevano sul quale viene corrisposta la rata del mutuo inerente l'acquisto della casa famigliare resterà acceso fino alla naturale estinzione del mutuo ovvero estinto in caso di vendita dell'immobile.
Pag. 2 di 4 8) L'autovettura Renault Clio TG EA632XP intestata sig. ma in Pt_1
comunione legale verrà intestata alla sig.ra , con spese ed oneri a CP_1
suo carico, mentre la autovettura Citroen Nemo TG EF894AF anch'essa intestata al signor è da intendersi di esclusiva proprietà del Pt_1
medesimo.
9) Le parti danno atto reciprocamente di aver già definito tra loro ogni altra qestione di carattere patrimoniale.
10) Spese di lite compensate tra le parti.
11) Si da atto che il sig. risulta ammesso al Patrocinio a Spese dello Pt_1
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia
n.84/2025 in data 11/02/2025.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Vigevano il 21/06/2003, con rito concordatario, atto trascritto nei registri di
Pag. 3 di 4 Stato Civile del suddetto Comune al n. 57 parte II Serie A Anno 2003 Atti di
Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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