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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1740/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IE LOCOCO Presidente dott. DO SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 05.09.2024 al n. 1740 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 del 07/06/2024
promossa da
, elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo Stretto - Via Domenico Parte_1
Vernagalli n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Pisa, via Pungilupo n. 29 presso e CP_1 nello studio dell'Avv. Chiara Persichetti che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, – in via principale,
[...]
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 766/2024 pubbl. il 07/06/2024 RG n. 3637/2021 resa inter partes dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, mai notificata, dichiarare nulla la sentenza per i motivi esposti nel presente atto;
– in via subordinata e nel merito, riformare la sentenza in base ai motivi di appello di cui al presente atto e disporre la condanna dell al pagamento in favore de CP_1 Pt_1
e nell'interesse del figlio minore di un assegno perequativo di Persona_1
mantenimento di importo pari ad Euro 250/00; per l'effetto, essendo il pregiudizio al minor riparabile mediante decorrenza degli effetti della sentenza di Persona_1
appello al momento dell'introduzione del giudizio in primo grado, riformare la sentenza, con effetto dal momento di introduzione della domanda in primo grado, disponendo la condanna della al pagamento in favore del e CP_1 Pt_1
nell'interesse del figlio minore di un assegno perequativo di Persona_1
mantenimento di importo pari ad Euro 250/00 con decorrenza dal momento di introduzione del giudizio di primo grado;
– in via ulteriormente subordinata e nel merito, stante lo stesso importo degli assegni (con naturale compensazione), sempre con decorrenza a partire dall'introduzione del giudizio di primo grado, disporre il mantenimento diretto di ciascuno dei figli direttamente Per_1 Persona_2
in capo ai genitori, con il padre e con la madre, con i quali i Per_1 Per_2
medesimi convivono;
dichiarare compensate le spese di primo grado di lite per soccombenza reciproca e vittoria quanto alle spese del secondo grado…”; per l'appellata “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis CP_1
reiectis, rigettare l'appello proposto ex adversis, per tutti i suesposti motivi e confermare la Sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 pubbl. il 07/06/2024 RG n.
3637/2021. Con vittoria di spese ed onorari…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
2 - FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza definitiva in epigrafe indicata il Tribunale
di Pisa, nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta da
(nata a [...] il [...]) nei confronti di (nato CP_1 Parte_1
a Roma il 20 ottobre 1972), sulle condizioni accessorie, risultando lo status già dichiarato con precedente sentenza non definitiva, così decideva: “…Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da (C.F. CP_1
) nei confronti di (C.F. C.F._1 Parte_1
) in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato con C.F._2
sentenza parziale del 08.03.23 così provvede:
1. Affida il figlio minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso il padre nella di lui abitazione in Pisa;
2. Dispone che il figlio minor trascorra Per_1
con la sig.r il primo fine settimana di ogni mese, senza necessità di CP_1
preventiva conferma. Nel week end di sua spettanza la madre andrà a prendere a Pisa il sabato, all'uscita da scuola, e il padre andrà a riprenderlo a Udine la Per_1
domenica nel pomeriggio a casa della madre. Durante le vacanze di Natal Per_1
trascorrerà con la madre dieci giorni da ritenersi comprensivi del Natale o del
Capodanno secondo il criterio dell'alternanza. Per la Pasqu trascorrerà con Per_1
la madre tre giorni secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo delle vacanze estiv trascorrerà con la madre trenta giorni anche non consecutivi, Per_1
da concordarsi tra le parti via e-mail entro il 30 maggio di ogni anno. Anche nel caso delle vacanze di Natale, Pasqua ed estive i genitori si alterneranno nel prendere e riportare il figlio.
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia versando alla sig.ra l'assegno Per_2 CP_1
mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) sostenute per i figl da preventivamente concordare Per_2 Per_1
ove superiori a euro 100,00: in tal caso se la madre ritiene necessaria una spesa
3 straordinaria di importo superiore a euro 100,00 dovrà comunicarlo al padre, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
il padre deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, il padre dovrà rimborsare la madre nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
5. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite fino alla Parte_1 CP_1
concorrenza del 50% totale, spese che liquida, per l'intero, in euro 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.…”. Emerge dagli atti che e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
data 24.05.1998 e dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]). La separazione tra le parti veniva omologata dal Per_1
Tribunale di Pisa con decreto n. 17352 del 18.10.19. In quella sede il figlio minore venne affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e onere a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno complessivo mensile di € 500,00, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse. A seguito del trasferimento della a Udine, proponeva ricorso al Tribunale di Pisa CP_1 Pt_1
per la modifica delle condizioni di separazione. Il Tribunale, su accordo delle parti,
con decreto del 10.09.21, fermo restando l'affido congiunto del minore ad Per_1
entrambi i genitori, disponeva la collocazione prevalente dello stesso presso il padre in Pisa, con facoltà per la madre di vedere il minore un fine settimana al mese.
I.
1. La presente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio era istruita documentalmente e con l'ascolto del minore;
in esito era riservata in Per_1
decisione. Osservava il Tribunale in motivazione, per quanto di interesse: “…Parte ricorrente ha chiesto porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Pt_1
4 mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 350,00. Parte Per_2
ricorrente, a fondamento della domanda di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia (fissato in sede di Per_2
separazione consensuale in euro 250,00), allegava la non autosufficienza economica della stessa, il miglioramento della condizione economico-reddituale del padre, a seguito dell'avanzamento di carriera dal medesimo conseguito, nonché la circostanza che le spese per il mantenimento di siano maggiori rispetto a quelle per il Per_2
figli , per motivi strettamente legati all'età della ragazza e alle sue esigenze Per_1
di vita. […] Nel caso di specie, le allegazioni del resistente (la disponibilità da parte della figlia di risorse economiche di ammontare pari ad euro 29.918,14) risultano inidonee a giustificare il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia. Infatti, sebbene risulti pacifico e non contestato ch sia titolare di un rapporto di conto corrente bancario con saldo pari ad Per_2
euro 29.918,14, (v. doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) si ritiene provato che tali risorse costituiscano dei meri risparmi e/o accantonamenti di denaro, che la ragazza ha meramente accumulato nel corso del tempo grazie ai regali ricevuti e non effettivamente guadagnato a titolo di retribuzione per avere prestato attività lavorativa. Dalle risultanze processuali, infatti, è emerso ch (di anni Per_2
24) non svolge alcuna attività lavorativa, essendo impegnata nell'esclusiva frequenza di corsi di studi universitari al fine del conseguimento del diploma di laurea.
Peraltro, in ogni caso i predetti risparmi non risultano di entità tale da ritenere
– che ancora è studentessa – economicamente indipendente. Inoltre, visto il Per_2
tenore di vita goduto dal nucleo familiare – è coerente con tale CP_1 Pt_1
tenore ch mantenga tali risparmi, con ogni verosimiglianza frutto di regali, Per_2
in modo da poterli utilizzare per il proprio futuro. Dalle risultanze processuali risulta inoltre confermata un'effettiva disparità economico-reddituale tra i coniugi: il sig. ha dichiarato redditi medio-elevati ed in progressivo aumento nell'ultimo Pt_1
triennio 2019/2021 (il resistente ha dichiarato euro 32.377,00 nel 2019, euro
34.319,00 nell'anno 2020 ed euro 36.595,00 nell'anno 2021, v. doc. allegati alla
5 comparsa di costituzione e risposta), mentre la sig.ra ha dichiarato euro CP_1
22.831,00 per l'anno 2020 (v. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo), euro 23.266,00 per l'anno 2022 (v. doc. 17 allegato dalla ricorrente in data 26.09.22) ed euro
23.443,48 per l'anno 2023 (v. doc. 19 allegato dalla ricorrente in data 17.05.23).
Tanto premesso, considerato che la figli vive ad Udine insieme alla madre, Per_2
che questa ha delle esigenze diverse e, ad ora, maggiori rispetto al minor e Per_1
considerata, altresì, la perdurante disparità reddituale tra i genitori, appare opportuno confermare il mantenimento in favore della figlia, da porsi a carico del resistente, nella misura però ridotta di euro 250,00. Sebbene vi sia infatti una differenza reddituale tra le parti, non si può non considerare che il sig si fa Pt_1
interamente carico del mantenimento del figlio , il quale trascorre con la Per_1
madre un solo fine settimana al mese (durante il quale il padre lo va a riprendere a
Udine) e la cui età nel corso del giudizio è passata da anni 14 ad anni 17, con il conseguente aumento, anche per lui, delle esigenze di vita. Quanto al figlio minore
, sempre alla luce della rilevante disparità reddituale dei coniugi e degli Per_1
oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre per la figlia più grande, esso sarà mantenuto in via diretta dal padre, sig. presso cui è collocato in via Pt_1
prevalente e la madre concorrerà al suo mantenimento diretto nei weekend di sua spettanza. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come già dalle stesse parti concordato in sede di separazione…”.
I.
2. appellava la sentenza, lamentando specifici motivi di gravame Parte_1
in ordine ai primi tre capi della sentenza: A - Mancato svolgimento dell'istruttoria nel contraddittorio delle Parti stante la mancata concessione dei termini ex art. 183
c.p.c.; B - In subordine, sui medesimi capi della sentenza di cui al motivo di appello
A), mancante, erronea e/o contraddittoria motivazione;
C - Erronea applicazione della disciplina prevista in materia di soccombenza e relative spese processuali;
concludeva come in epigrafe. Si costituiva la quale resisteva CP_1
all'appello contestando specificamente ciascuno dei motivi di controparte e
6 concludeva, anch'ella, come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione, secondo rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., ratione temporis applicabile.
II. Il merito dell'impugnazione. L'appello è, nel merito, parzialmente fondato.
II.
1. La nullità della sentenza. Il primo motivo, in rito, è infondato. L'istruttore dava con tutta evidenza sfogo all'istruttoria documentale ed era altresì svolta, previa rimessione della causa in istruttoria, l'audizione del minore . Come Per_1
ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, qualora il giudice non abbia concesso i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c., ritenendo con evidenza la causa matura per la decisione, la Parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di precisazione delle conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell'omessa fissazione dell'udienza suddetta purché precisi, nell'atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove già articolate non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benché ne avesse ritualmente richiesto la fissazione
(cfr per il regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990 e fondato sui termini di cui all'art. 184 c.p.c., Cassazione civile, Sezione II, 30/09/2016 n. 19568; per il regime fondato sul successivo art. 183/6 c.p.c., id., Ordinanza n. 24402 del
04/10/2018, Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019). Nel caso di specie, l'appellante in primo grado non articolava in sede di conclusioni definitive specifica attività
istruttoria da svolgersi e ancora, in questo grado, pur lamentando la mancata concessione dei termini come motivo di nullità della sentenza, non evidenziava –
neppure allegava – la specifica attività istruttoria non svolta e la lesione conseguente al diritto di difesa.
II.
2. Il mantenimento d e . Il secondo motivo va accolto nel Per_2 Per_1
senso che oltre sarà precisato. Osserva la Corte da un lato che la differenza reddituale indubbiamente tra le Parti esiste (per la dichiarazione 2023 -anno 2022- reddito imponibile di circa € 38.000,00= annui per e di circa 23.000,00= per : Pt_1 CP_1
nessuna delle Parti evidenzia modificazioni patenti del reddito e la circostanza che
7 entrambi siano dipendenti pubblici, addirittura ambedue facenti parte della medesima Amministrazione ( svolge funzioni di Ispettore di polizia Pt_1
penitenziaria mentre anch'ella prima agente penitenziaria, adesso con CP_1
mansioni amministrative), rende ragione del fatto che scostamenti e aggiornamenti stipendiali, per l'anno successivo, possano con ragionevole probabilità, ritenersi comunque sussistenti per entrambi e proporzionali, attesa anche la recente promozione del già valutata. Dall'altro lato, è indubbio che la differenza di Pt_1
esigenze per la diversa età dei figli già tende ad assottigliarsi e tenderà nel tempo a svanire. Se (n. 1999) ha ventisei anni ed è studentessa universitaria, anche Per_2
(n. 2007), ormai, ha raggiunto di millesimo la maggiore età e si accingerà a Per_1
frequentare l'università anch'egli, oppure ad entrare nel mondo del lavoro, pure con le incognite notorie. In previsione, dunque, paritarie tenderanno ad essere le esigenze di vita quotidiana e le spese connesse a tali nuove evidenze. Di qui, i maggiori esborsi per l'appellante – onerato pressoché dell'intero mantenimento ordinario di – e la conseguente necessità che il contributo del padre al Per_1
mantenimento di possa essere diminuito fino alla misura di € 150,00= Per_2
mensili. D'altro lato, anche la madre contribuirà, in via diretta, al mantenimento del ragazzo nel tempo che questi trascorrerà con lei. Le spese straordinarie per entrambi continueranno ad essere paritariamente suddivise secondo le attuali modalità. In tali complessive disposizioni, può ritenersi assorbita, con riferimento agli obblighi di contribuzione in favore dei figli, la sperequazione reddituale dei genitori. Tenuto,
infine, conto, dei motivi della diminuzione del contributo, connessi alla crescita del ragazzo e dunque ad una circostanza ovviamente sempre in evoluzione, ma che può essere ancorata, per la modifica adottata, al dato oggettivo del raggiungimento della maggiore età del minore, pare equo che la diminuzione operi a far data dal mese successivo a quello del raggiungimento della maggiore età, ossia da settembre 2025.
III. Quanto alle spese di lite, la riforma parziale della sentenza appellata ha carattere assorbente del terzo motivo (erronea regolamentazione delle spese); d'altro
8 lato, la complessiva soccombenza parziale reciproca costituisce presupposto per la compensazione totale di esse per il doppio grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 del 07/06/2024, in parziale riforma di essa, così provvede:
1) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
secondo le modalità attuali, nella misura di € 150,00= mensili, annualmente Per_2
rivalutabili secondo notori indici ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2025,
come in parte motiva;
respinge nel resto l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le Parti le spese di lite del doppio grado;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 07.10.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
DO TI IE LO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa IE LOCOCO Presidente dott. DO SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 05.09.2024 al n. 1740 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 del 07/06/2024
promossa da
, elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo Stretto - Via Domenico Parte_1
Vernagalli n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Pisa, via Pungilupo n. 29 presso e CP_1 nello studio dell'Avv. Chiara Persichetti che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, – in via principale,
[...]
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 766/2024 pubbl. il 07/06/2024 RG n. 3637/2021 resa inter partes dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, mai notificata, dichiarare nulla la sentenza per i motivi esposti nel presente atto;
– in via subordinata e nel merito, riformare la sentenza in base ai motivi di appello di cui al presente atto e disporre la condanna dell al pagamento in favore de CP_1 Pt_1
e nell'interesse del figlio minore di un assegno perequativo di Persona_1
mantenimento di importo pari ad Euro 250/00; per l'effetto, essendo il pregiudizio al minor riparabile mediante decorrenza degli effetti della sentenza di Persona_1
appello al momento dell'introduzione del giudizio in primo grado, riformare la sentenza, con effetto dal momento di introduzione della domanda in primo grado, disponendo la condanna della al pagamento in favore del e CP_1 Pt_1
nell'interesse del figlio minore di un assegno perequativo di Persona_1
mantenimento di importo pari ad Euro 250/00 con decorrenza dal momento di introduzione del giudizio di primo grado;
– in via ulteriormente subordinata e nel merito, stante lo stesso importo degli assegni (con naturale compensazione), sempre con decorrenza a partire dall'introduzione del giudizio di primo grado, disporre il mantenimento diretto di ciascuno dei figli direttamente Per_1 Persona_2
in capo ai genitori, con il padre e con la madre, con i quali i Per_1 Per_2
medesimi convivono;
dichiarare compensate le spese di primo grado di lite per soccombenza reciproca e vittoria quanto alle spese del secondo grado…”; per l'appellata “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis CP_1
reiectis, rigettare l'appello proposto ex adversis, per tutti i suesposti motivi e confermare la Sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 pubbl. il 07/06/2024 RG n.
3637/2021. Con vittoria di spese ed onorari…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
2 - FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza definitiva in epigrafe indicata il Tribunale
di Pisa, nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta da
(nata a [...] il [...]) nei confronti di (nato CP_1 Parte_1
a Roma il 20 ottobre 1972), sulle condizioni accessorie, risultando lo status già dichiarato con precedente sentenza non definitiva, così decideva: “…Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da (C.F. CP_1
) nei confronti di (C.F. C.F._1 Parte_1
) in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato con C.F._2
sentenza parziale del 08.03.23 così provvede:
1. Affida il figlio minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso il padre nella di lui abitazione in Pisa;
2. Dispone che il figlio minor trascorra Per_1
con la sig.r il primo fine settimana di ogni mese, senza necessità di CP_1
preventiva conferma. Nel week end di sua spettanza la madre andrà a prendere a Pisa il sabato, all'uscita da scuola, e il padre andrà a riprenderlo a Udine la Per_1
domenica nel pomeriggio a casa della madre. Durante le vacanze di Natal Per_1
trascorrerà con la madre dieci giorni da ritenersi comprensivi del Natale o del
Capodanno secondo il criterio dell'alternanza. Per la Pasqu trascorrerà con Per_1
la madre tre giorni secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo delle vacanze estiv trascorrerà con la madre trenta giorni anche non consecutivi, Per_1
da concordarsi tra le parti via e-mail entro il 30 maggio di ogni anno. Anche nel caso delle vacanze di Natale, Pasqua ed estive i genitori si alterneranno nel prendere e riportare il figlio.
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia versando alla sig.ra l'assegno Per_2 CP_1
mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) sostenute per i figl da preventivamente concordare Per_2 Per_1
ove superiori a euro 100,00: in tal caso se la madre ritiene necessaria una spesa
3 straordinaria di importo superiore a euro 100,00 dovrà comunicarlo al padre, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
il padre deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, il padre dovrà rimborsare la madre nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
5. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite fino alla Parte_1 CP_1
concorrenza del 50% totale, spese che liquida, per l'intero, in euro 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.…”. Emerge dagli atti che e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
data 24.05.1998 e dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]). La separazione tra le parti veniva omologata dal Per_1
Tribunale di Pisa con decreto n. 17352 del 18.10.19. In quella sede il figlio minore venne affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e onere a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno complessivo mensile di € 500,00, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse. A seguito del trasferimento della a Udine, proponeva ricorso al Tribunale di Pisa CP_1 Pt_1
per la modifica delle condizioni di separazione. Il Tribunale, su accordo delle parti,
con decreto del 10.09.21, fermo restando l'affido congiunto del minore ad Per_1
entrambi i genitori, disponeva la collocazione prevalente dello stesso presso il padre in Pisa, con facoltà per la madre di vedere il minore un fine settimana al mese.
I.
1. La presente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio era istruita documentalmente e con l'ascolto del minore;
in esito era riservata in Per_1
decisione. Osservava il Tribunale in motivazione, per quanto di interesse: “…Parte ricorrente ha chiesto porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Pt_1
4 mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 350,00. Parte Per_2
ricorrente, a fondamento della domanda di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia (fissato in sede di Per_2
separazione consensuale in euro 250,00), allegava la non autosufficienza economica della stessa, il miglioramento della condizione economico-reddituale del padre, a seguito dell'avanzamento di carriera dal medesimo conseguito, nonché la circostanza che le spese per il mantenimento di siano maggiori rispetto a quelle per il Per_2
figli , per motivi strettamente legati all'età della ragazza e alle sue esigenze Per_1
di vita. […] Nel caso di specie, le allegazioni del resistente (la disponibilità da parte della figlia di risorse economiche di ammontare pari ad euro 29.918,14) risultano inidonee a giustificare il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia. Infatti, sebbene risulti pacifico e non contestato ch sia titolare di un rapporto di conto corrente bancario con saldo pari ad Per_2
euro 29.918,14, (v. doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) si ritiene provato che tali risorse costituiscano dei meri risparmi e/o accantonamenti di denaro, che la ragazza ha meramente accumulato nel corso del tempo grazie ai regali ricevuti e non effettivamente guadagnato a titolo di retribuzione per avere prestato attività lavorativa. Dalle risultanze processuali, infatti, è emerso ch (di anni Per_2
24) non svolge alcuna attività lavorativa, essendo impegnata nell'esclusiva frequenza di corsi di studi universitari al fine del conseguimento del diploma di laurea.
Peraltro, in ogni caso i predetti risparmi non risultano di entità tale da ritenere
– che ancora è studentessa – economicamente indipendente. Inoltre, visto il Per_2
tenore di vita goduto dal nucleo familiare – è coerente con tale CP_1 Pt_1
tenore ch mantenga tali risparmi, con ogni verosimiglianza frutto di regali, Per_2
in modo da poterli utilizzare per il proprio futuro. Dalle risultanze processuali risulta inoltre confermata un'effettiva disparità economico-reddituale tra i coniugi: il sig. ha dichiarato redditi medio-elevati ed in progressivo aumento nell'ultimo Pt_1
triennio 2019/2021 (il resistente ha dichiarato euro 32.377,00 nel 2019, euro
34.319,00 nell'anno 2020 ed euro 36.595,00 nell'anno 2021, v. doc. allegati alla
5 comparsa di costituzione e risposta), mentre la sig.ra ha dichiarato euro CP_1
22.831,00 per l'anno 2020 (v. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo), euro 23.266,00 per l'anno 2022 (v. doc. 17 allegato dalla ricorrente in data 26.09.22) ed euro
23.443,48 per l'anno 2023 (v. doc. 19 allegato dalla ricorrente in data 17.05.23).
Tanto premesso, considerato che la figli vive ad Udine insieme alla madre, Per_2
che questa ha delle esigenze diverse e, ad ora, maggiori rispetto al minor e Per_1
considerata, altresì, la perdurante disparità reddituale tra i genitori, appare opportuno confermare il mantenimento in favore della figlia, da porsi a carico del resistente, nella misura però ridotta di euro 250,00. Sebbene vi sia infatti una differenza reddituale tra le parti, non si può non considerare che il sig si fa Pt_1
interamente carico del mantenimento del figlio , il quale trascorre con la Per_1
madre un solo fine settimana al mese (durante il quale il padre lo va a riprendere a
Udine) e la cui età nel corso del giudizio è passata da anni 14 ad anni 17, con il conseguente aumento, anche per lui, delle esigenze di vita. Quanto al figlio minore
, sempre alla luce della rilevante disparità reddituale dei coniugi e degli Per_1
oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre per la figlia più grande, esso sarà mantenuto in via diretta dal padre, sig. presso cui è collocato in via Pt_1
prevalente e la madre concorrerà al suo mantenimento diretto nei weekend di sua spettanza. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come già dalle stesse parti concordato in sede di separazione…”.
I.
2. appellava la sentenza, lamentando specifici motivi di gravame Parte_1
in ordine ai primi tre capi della sentenza: A - Mancato svolgimento dell'istruttoria nel contraddittorio delle Parti stante la mancata concessione dei termini ex art. 183
c.p.c.; B - In subordine, sui medesimi capi della sentenza di cui al motivo di appello
A), mancante, erronea e/o contraddittoria motivazione;
C - Erronea applicazione della disciplina prevista in materia di soccombenza e relative spese processuali;
concludeva come in epigrafe. Si costituiva la quale resisteva CP_1
all'appello contestando specificamente ciascuno dei motivi di controparte e
6 concludeva, anch'ella, come in epigrafe. La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione, secondo rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., ratione temporis applicabile.
II. Il merito dell'impugnazione. L'appello è, nel merito, parzialmente fondato.
II.
1. La nullità della sentenza. Il primo motivo, in rito, è infondato. L'istruttore dava con tutta evidenza sfogo all'istruttoria documentale ed era altresì svolta, previa rimessione della causa in istruttoria, l'audizione del minore . Come Per_1
ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, qualora il giudice non abbia concesso i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c., ritenendo con evidenza la causa matura per la decisione, la Parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di precisazione delle conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell'omessa fissazione dell'udienza suddetta purché precisi, nell'atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove già articolate non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benché ne avesse ritualmente richiesto la fissazione
(cfr per il regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990 e fondato sui termini di cui all'art. 184 c.p.c., Cassazione civile, Sezione II, 30/09/2016 n. 19568; per il regime fondato sul successivo art. 183/6 c.p.c., id., Ordinanza n. 24402 del
04/10/2018, Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019). Nel caso di specie, l'appellante in primo grado non articolava in sede di conclusioni definitive specifica attività
istruttoria da svolgersi e ancora, in questo grado, pur lamentando la mancata concessione dei termini come motivo di nullità della sentenza, non evidenziava –
neppure allegava – la specifica attività istruttoria non svolta e la lesione conseguente al diritto di difesa.
II.
2. Il mantenimento d e . Il secondo motivo va accolto nel Per_2 Per_1
senso che oltre sarà precisato. Osserva la Corte da un lato che la differenza reddituale indubbiamente tra le Parti esiste (per la dichiarazione 2023 -anno 2022- reddito imponibile di circa € 38.000,00= annui per e di circa 23.000,00= per : Pt_1 CP_1
nessuna delle Parti evidenzia modificazioni patenti del reddito e la circostanza che
7 entrambi siano dipendenti pubblici, addirittura ambedue facenti parte della medesima Amministrazione ( svolge funzioni di Ispettore di polizia Pt_1
penitenziaria mentre anch'ella prima agente penitenziaria, adesso con CP_1
mansioni amministrative), rende ragione del fatto che scostamenti e aggiornamenti stipendiali, per l'anno successivo, possano con ragionevole probabilità, ritenersi comunque sussistenti per entrambi e proporzionali, attesa anche la recente promozione del già valutata. Dall'altro lato, è indubbio che la differenza di Pt_1
esigenze per la diversa età dei figli già tende ad assottigliarsi e tenderà nel tempo a svanire. Se (n. 1999) ha ventisei anni ed è studentessa universitaria, anche Per_2
(n. 2007), ormai, ha raggiunto di millesimo la maggiore età e si accingerà a Per_1
frequentare l'università anch'egli, oppure ad entrare nel mondo del lavoro, pure con le incognite notorie. In previsione, dunque, paritarie tenderanno ad essere le esigenze di vita quotidiana e le spese connesse a tali nuove evidenze. Di qui, i maggiori esborsi per l'appellante – onerato pressoché dell'intero mantenimento ordinario di – e la conseguente necessità che il contributo del padre al Per_1
mantenimento di possa essere diminuito fino alla misura di € 150,00= Per_2
mensili. D'altro lato, anche la madre contribuirà, in via diretta, al mantenimento del ragazzo nel tempo che questi trascorrerà con lei. Le spese straordinarie per entrambi continueranno ad essere paritariamente suddivise secondo le attuali modalità. In tali complessive disposizioni, può ritenersi assorbita, con riferimento agli obblighi di contribuzione in favore dei figli, la sperequazione reddituale dei genitori. Tenuto,
infine, conto, dei motivi della diminuzione del contributo, connessi alla crescita del ragazzo e dunque ad una circostanza ovviamente sempre in evoluzione, ma che può essere ancorata, per la modifica adottata, al dato oggettivo del raggiungimento della maggiore età del minore, pare equo che la diminuzione operi a far data dal mese successivo a quello del raggiungimento della maggiore età, ossia da settembre 2025.
III. Quanto alle spese di lite, la riforma parziale della sentenza appellata ha carattere assorbente del terzo motivo (erronea regolamentazione delle spese); d'altro
8 lato, la complessiva soccombenza parziale reciproca costituisce presupposto per la compensazione totale di esse per il doppio grado.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 766/2024 del 07/06/2024, in parziale riforma di essa, così provvede:
1) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
secondo le modalità attuali, nella misura di € 150,00= mensili, annualmente Per_2
rivalutabili secondo notori indici ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2025,
come in parte motiva;
respinge nel resto l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le Parti le spese di lite del doppio grado;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 07.10.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
DO TI IE LO
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