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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 981/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
21.10.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Avv. Parte_1
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cpc.
-Appellante/appellato incidentale-
E
Controparte_1
Avv. Gioia Rita Telli
-Appellata/appellante incidentale-
1
Controparte_2
Avv. Valerio Freda
-appellata/appellata incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza 8420/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 18.10.2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata e, per l'effetto, dichiarare nulle ed inefficaci le impugnate cartelle di pagamento n. 097 2019 00242304
49 000 di € 14.286,19 e n. 051 2019 00105485 35 000 di € 18.333,36 per vizio insanabile della notifica effettuata via pec come meglio dedotto in narrativa.
2) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata e, per l'effetto, dichiarare irrituale la consulenza tecnica d'ufficio per tutte le ragioni esposte in appello o le ulteriori ritenute d'ufficio ed emettere tutti i necessari provvedimenti.
3) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata per le ulteriori ragioni ritenute sussistenti e rilevabili d'ufficio.
4) All'esito dei superiori capi di domanda, dichiarare che l'appellante nulla deve ad e/o alla Controparte_2 [...]
in relazione ai contributi previdenziali riportati Controparte_1 nella cartella di pagamento n. 097 2019 00105485 35 000, limitatamente agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2 2012, 2013, 2014 e 2015 per l'importo di € 14.209,28 o per la diversa somma accertata o ritenuta dovuta.
5) Disporre, ove occorrer possa, una nuova C.T.U. che verifichi la sussistenza o meno di una duplicazione di imposta sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti nei termini previsti dal codice di rito.
Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_3
:
[...]
“rigettare l'appello proposto dall'Avv, perché Parte_1 destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 8420/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- in via subordinata incidentale, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio di primo grado nei confronti del CP_1 ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Avv. al Parte_1 pagamento diretto alla della somma di € 26.979,14, oltre CP_1 interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.
Per l'appellata : Controparte_2
“A. Rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato;
B. Con favore di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2019, iscritto al n. R.G.
8196/2019, l'Avv. ha impugnato la cartella Parte_1 di pagamento n. 09720190024230449 000 di € 14.286,19, per crediti relativi alla , riferiti agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, CP_1
3 2010, 2011, 2012 e 2013, eccependone la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia per violazione degli artt. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, nonché degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 20;
l'inesistenza/nullità insanabile della notifica a mezzo pec;
l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali;
la violazione dell'art. 6 della
Legge 27/7/2000 n. 212; la nullità, illegittimità e/o inefficacia per violazione degli artt. 6, 21 septies e octies L. n. 241/1990 e dell'art. 7
L. 27.7.2000 n. 212.
2 Con successivo ricorso depositato il 28.2.2020, iscritto al n. R.G.
7416/2020, il professionista ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 05120190010548535000 di € 18.333,36, notificata il
23.1.2020 a mezzo pec, limitatamente agli importi richiesti per crediti relativi alla , a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, CP_1
2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, lamentando la duplicazione di imposta, in quanto con la cartella menzionata gli sono state richieste somme già oggetto della cartella impugnata con il procedimento R.G. 8196/2019, e richiamando le eccezioni proposte nel precedente procedimento.
3. Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento notificate via Pec il 26.1.2019 ed il
28.2.2020.
4. e Controparte_2 Controparte_1
si sono costituite in entrambi i procedimenti ed
[...] hanno contestato i motivi di opposizione e concluso per il rigetto delle domande proposte.
5. Disposta la riunione dei procedimenti e disposta C.T.U. tecnico contabile, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti offerti in comunicazione.
4 6. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “Rigetta il ricorso, condanna al pagamento in favore della Parte_1
e dell' Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascun Controparte_2 ente in euro 2.800,00 oltre spese generali 15% oltre accessori;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica
d'ufficio liquidate con separato decreto”.
7. Avverso la pronuncia ha proposto gravame Il con ricorso Parte_1 depositato in data 19.4.2022, per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'artt. 26 comma 2 D.P.R. 602/73, 16 ter del D.L.
179/2012 nonché 4 e 16, comma 12, dello stesso D.L. 179/2012, in tema di notifica a mezzo pec non istituzionale lamentando che la notifica delle cartelle di pagamento è affetta dal vizio dell'inesistenza e non da nullità sanabile in quanto ha Controparte_2 utilizzato un indirizzo pec diverso da quello desumibile dai pubblici registri previsti dagli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 ovvero IPA, Reginde, Inipec.
II) Violazione degli artt. 194, 112, 115 e 116 C.P.C., in tema di valutazione delle prove, principio dispositivo e nullità consulenza tecnica basata documenti non depositati in atti, in quanto il giudice di primo grado ha errato nel ritenere immune da vizi logici e procedurali la CTU che ha utilizzato un estratto di ruolo mai prodotto e non acquisito ritualmente durante il procedimento.
8. Ha resistito al gravame chiedendone il Controparte_2 rigetto e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
9 Ha resistito al gravame, altresì, Controparte_3
spiegando, in via subordinata, appello incidentale capo di
[...] sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado. 5 10. All'udienza odierna, all'esito della trattazione cartolare, ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
11. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale:
1) ritenuto rituale la notifica via pec effettuata dall' senza CP_4 considerare la nullità insanabile della stessa perché effettuata da indirizzo diverso da quello istituzionale, desumibile dai pubblici registri come individuati dagli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 ovvero IPA, Reginde o Inipec.;
2) ritenuto le risultanze della CTU contabile pienamente condivisibili, senza considerare che la C.T.U. è stata redatta utilizzando documenti non prodotti in giudizio.
12. Con il primo motivo parte appellante sostiene nullità insanabile della notifica delle carte di pagamento da parte di in violazione CP_4 degli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito in legge n.
221/2012, in quanto effettuate dall'indirizzo E
differente da quello Email_1 risultante dai pubblici elenchi ossia t. Email_3
12.1. La censura è infondata. Pronunciando su questione sovrapponibile a quella controversa in questa sede, con la recente sentenza n. 18684 del 3.7.2023, la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, già espresso con precedenti pronunce (v. ord. n. 3685 del 12.2.2021) ha affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente
6 evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Precisa in particolare il giudice di legittimità che la norma di cui all'art. 26, comma II, d.p.r. n. 602/1973 “In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato
(cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella
7 esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro
INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica
e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente
l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' Controparte_5 differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. (…)
Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. 2.5.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. (…) poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023).
8 12.3. Poiché, nel caso di specie, l'appellante non ha evidenziato alcun concreto pregiudizio derivante dalla notifica effettuata dall'indirizzo utilizzato che è immediatamente riconducibile all'agente di riscossione, comprendendo all'interno la denominazione dell'ente, e considerato altresì che l'atto ha raggiunto il suo scopo, sulla base dei consolidati principi enunciati di quali non vi è motivo di discostarsi, il motivo deve essere respinto.
13. Con la seconda censura l'appellante lamenta che il Tribunale abbia fondato la pronuncia sulla base della CTU espletata che avrebbe mutato le conclusioni finali rispetto alla bozza inoltrata alle parti, sulla base di documenti forniti da a seguito del ricevimento della bozza, non CP_4 ritualmente prodotti in giudizio e illegittimamente acquisita dal CTU, in violazione del contraddittorio;
in particolare, deduce il professionista che il CTU ha dichiarato di essere riuscito a ricostruire il piano di rateizzazione sulla base di un estratto ruolo non ritualmente acquisito agli atti, con conseguente nullità dell'elaborato.
13.1. Il Tribunale ha posto al CTU il seguente quesito: “dica il c.t.u. se le pretese della Cassa Avvocati contenute nella cartella esattoriale relativa al ruolo 2019 sono duplicazioni delle pretese contenute nella cartella relativa al ruolo 2018, ed in caso affermativo in che misura”.
13.2. Deve darsi atto che, con la memoria di costituzione di primo grado, la ha depositato anche la seguente documentazione, CP_1 come da indice atti: “…
3. anagrafica e status del professionista;
4. prospetto ruolo 2018, estratto di ruolo del Concessionario;
5. Prospetto ruoli professionista;
6. Documentazione attestante la consegna al
Concessionario del ruolo 2002; 7. prospetto dichiarazioni e dichiarazioni reddituali;
8. prospetto contabile anni oggetto di causa;
9. prenotifiche iscrizione a ruolo 11/06/2010, 25/07/2012, 19/11/2014
e 06/07/2017, con relative cartoline a/r sottoscritte dal professionista;
10. Domande di rateazione del 30/07/2010 e del 24/09/2012; 11.
Prospetti rateazione cassa 01/02/2013 e 18/11/2011; 12. Ricorsi
9 promossi dal professionista RG n. 21430/2015 e n.16107/2015; 13.
Proposta transattiva del professionista;
14. Accettazione della proposta transattiva da parte dell'Ente; 15. Nota sgravio della cassa del
14/10/2015; 16. organigramma della;
…”. CP_1
13.3. La censura è infondata. Il documento cui fa riferimento l'appellante è quello indicato dal consulente a pag. 5 della propria relazione (allegato 5 alla CTU) quando chiarisce che “Da una prima analisi è emerso che l'importo pari ad € 5.130,69 iscritto nel ruolo 2019 potrebbe rappresentare sia una duplicazione degli importi iscritti nel ruolo 2018 come indicato dall'avv. sia una rateazione come Parte_1 indicato dalla Cassa di Previdenza.
Tuttavia, tenuto conto della documentazione prodotta e dei chiarimenti inviati dal ct di parte dott. (cfr.all.5) CP_1 Per_1 successivamente all'invio della bozza di consulenza tecnica, il sottoscritto è riuscito a ricostruire il piano di rateazione suddiviso in n.
5 rate annuali relativo alla contribuzione dovuta per gli anni 2002,
2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per complessivi €
23.698,35, che si riepiloga nella tabella che segue: ...”.
13.4. L'allegato n. 5 non è altro che la comunicazione della CP_1 riguardante il provvedimento di sgravio distinto per i singoli anni di riferimento oggetto di causa, con l'indicazione dei corrispondenti importi e del relativo codice-tributo di riferimento.
Tale documentazione, invero, come correttamente rilevato dalla CP_1 appellata corrisponde a quanto già tempestivamente depositato con la memoria di costituzione in primo grado sub docc. nn. 4 e 5, denominati
“Elenco ruoli”, sia pure rappresentati sotto diversa versione grafica, ma del medesimo contenuto, in quanto riportanti i medesimi dati (ruolo, anno codice tributo, importi dovuti, residui e insoluti).
Dunque, il consulente non ha predisposto l'elaborato sulla base di documentazione non ritualmente acquista gli atti, ma ha esclusivamente formulato, diversa valutazione alla luce delle legittime
10 osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti dalle parti, attività alla quale è, peraltro, finalizzata la trasmissione preventiva della bozza.
14. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
14.1. Le questioni poste in via subordinata mediante la proposizione dell'appello incidentale rimangono assorbite dalla pronuncia di rigetto del gravame.
15. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
16. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al rimborso, spese del grado che Parte_1 liquida in favore di ciascuna delle parti appellate, in complessivi €
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione per quanto riguarda la posizione di
[...]
Controparte_2
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
ON LA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 981/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
21.10.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Avv. Parte_1
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cpc.
-Appellante/appellato incidentale-
E
Controparte_1
Avv. Gioia Rita Telli
-Appellata/appellante incidentale-
1
Controparte_2
Avv. Valerio Freda
-appellata/appellata incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza 8420/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 18.10.2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata e, per l'effetto, dichiarare nulle ed inefficaci le impugnate cartelle di pagamento n. 097 2019 00242304
49 000 di € 14.286,19 e n. 051 2019 00105485 35 000 di € 18.333,36 per vizio insanabile della notifica effettuata via pec come meglio dedotto in narrativa.
2) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata e, per l'effetto, dichiarare irrituale la consulenza tecnica d'ufficio per tutte le ragioni esposte in appello o le ulteriori ritenute d'ufficio ed emettere tutti i necessari provvedimenti.
3) Annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 8420/2021 pubblicata il 18.04.2021 non notificata per le ulteriori ragioni ritenute sussistenti e rilevabili d'ufficio.
4) All'esito dei superiori capi di domanda, dichiarare che l'appellante nulla deve ad e/o alla Controparte_2 [...]
in relazione ai contributi previdenziali riportati Controparte_1 nella cartella di pagamento n. 097 2019 00105485 35 000, limitatamente agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2 2012, 2013, 2014 e 2015 per l'importo di € 14.209,28 o per la diversa somma accertata o ritenuta dovuta.
5) Disporre, ove occorrer possa, una nuova C.T.U. che verifichi la sussistenza o meno di una duplicazione di imposta sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti nei termini previsti dal codice di rito.
Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_3
:
[...]
“rigettare l'appello proposto dall'Avv, perché Parte_1 destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 8420/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- in via subordinata incidentale, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio di primo grado nei confronti del CP_1 ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Avv. al Parte_1 pagamento diretto alla della somma di € 26.979,14, oltre CP_1 interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.
Per l'appellata : Controparte_2
“A. Rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato;
B. Con favore di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2019, iscritto al n. R.G.
8196/2019, l'Avv. ha impugnato la cartella Parte_1 di pagamento n. 09720190024230449 000 di € 14.286,19, per crediti relativi alla , riferiti agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, CP_1
3 2010, 2011, 2012 e 2013, eccependone la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia per violazione degli artt. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, nonché degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 20;
l'inesistenza/nullità insanabile della notifica a mezzo pec;
l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali;
la violazione dell'art. 6 della
Legge 27/7/2000 n. 212; la nullità, illegittimità e/o inefficacia per violazione degli artt. 6, 21 septies e octies L. n. 241/1990 e dell'art. 7
L. 27.7.2000 n. 212.
2 Con successivo ricorso depositato il 28.2.2020, iscritto al n. R.G.
7416/2020, il professionista ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 05120190010548535000 di € 18.333,36, notificata il
23.1.2020 a mezzo pec, limitatamente agli importi richiesti per crediti relativi alla , a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, CP_1
2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, lamentando la duplicazione di imposta, in quanto con la cartella menzionata gli sono state richieste somme già oggetto della cartella impugnata con il procedimento R.G. 8196/2019, e richiamando le eccezioni proposte nel precedente procedimento.
3. Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento notificate via Pec il 26.1.2019 ed il
28.2.2020.
4. e Controparte_2 Controparte_1
si sono costituite in entrambi i procedimenti ed
[...] hanno contestato i motivi di opposizione e concluso per il rigetto delle domande proposte.
5. Disposta la riunione dei procedimenti e disposta C.T.U. tecnico contabile, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti offerti in comunicazione.
4 6. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “Rigetta il ricorso, condanna al pagamento in favore della Parte_1
e dell' Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascun Controparte_2 ente in euro 2.800,00 oltre spese generali 15% oltre accessori;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica
d'ufficio liquidate con separato decreto”.
7. Avverso la pronuncia ha proposto gravame Il con ricorso Parte_1 depositato in data 19.4.2022, per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'artt. 26 comma 2 D.P.R. 602/73, 16 ter del D.L.
179/2012 nonché 4 e 16, comma 12, dello stesso D.L. 179/2012, in tema di notifica a mezzo pec non istituzionale lamentando che la notifica delle cartelle di pagamento è affetta dal vizio dell'inesistenza e non da nullità sanabile in quanto ha Controparte_2 utilizzato un indirizzo pec diverso da quello desumibile dai pubblici registri previsti dagli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 ovvero IPA, Reginde, Inipec.
II) Violazione degli artt. 194, 112, 115 e 116 C.P.C., in tema di valutazione delle prove, principio dispositivo e nullità consulenza tecnica basata documenti non depositati in atti, in quanto il giudice di primo grado ha errato nel ritenere immune da vizi logici e procedurali la CTU che ha utilizzato un estratto di ruolo mai prodotto e non acquisito ritualmente durante il procedimento.
8. Ha resistito al gravame chiedendone il Controparte_2 rigetto e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
9 Ha resistito al gravame, altresì, Controparte_3
spiegando, in via subordinata, appello incidentale capo di
[...] sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado. 5 10. All'udienza odierna, all'esito della trattazione cartolare, ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
11. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale:
1) ritenuto rituale la notifica via pec effettuata dall' senza CP_4 considerare la nullità insanabile della stessa perché effettuata da indirizzo diverso da quello istituzionale, desumibile dai pubblici registri come individuati dagli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 ovvero IPA, Reginde o Inipec.;
2) ritenuto le risultanze della CTU contabile pienamente condivisibili, senza considerare che la C.T.U. è stata redatta utilizzando documenti non prodotti in giudizio.
12. Con il primo motivo parte appellante sostiene nullità insanabile della notifica delle carte di pagamento da parte di in violazione CP_4 degli artt. 4 e 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito in legge n.
221/2012, in quanto effettuate dall'indirizzo E
differente da quello Email_1 risultante dai pubblici elenchi ossia t. Email_3
12.1. La censura è infondata. Pronunciando su questione sovrapponibile a quella controversa in questa sede, con la recente sentenza n. 18684 del 3.7.2023, la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, già espresso con precedenti pronunce (v. ord. n. 3685 del 12.2.2021) ha affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente
6 evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Precisa in particolare il giudice di legittimità che la norma di cui all'art. 26, comma II, d.p.r. n. 602/1973 “In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato
(cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella
7 esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro
INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica
e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente
l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' Controparte_5 differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. (…)
Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. 2.5.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. (…) poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023).
8 12.3. Poiché, nel caso di specie, l'appellante non ha evidenziato alcun concreto pregiudizio derivante dalla notifica effettuata dall'indirizzo utilizzato che è immediatamente riconducibile all'agente di riscossione, comprendendo all'interno la denominazione dell'ente, e considerato altresì che l'atto ha raggiunto il suo scopo, sulla base dei consolidati principi enunciati di quali non vi è motivo di discostarsi, il motivo deve essere respinto.
13. Con la seconda censura l'appellante lamenta che il Tribunale abbia fondato la pronuncia sulla base della CTU espletata che avrebbe mutato le conclusioni finali rispetto alla bozza inoltrata alle parti, sulla base di documenti forniti da a seguito del ricevimento della bozza, non CP_4 ritualmente prodotti in giudizio e illegittimamente acquisita dal CTU, in violazione del contraddittorio;
in particolare, deduce il professionista che il CTU ha dichiarato di essere riuscito a ricostruire il piano di rateizzazione sulla base di un estratto ruolo non ritualmente acquisito agli atti, con conseguente nullità dell'elaborato.
13.1. Il Tribunale ha posto al CTU il seguente quesito: “dica il c.t.u. se le pretese della Cassa Avvocati contenute nella cartella esattoriale relativa al ruolo 2019 sono duplicazioni delle pretese contenute nella cartella relativa al ruolo 2018, ed in caso affermativo in che misura”.
13.2. Deve darsi atto che, con la memoria di costituzione di primo grado, la ha depositato anche la seguente documentazione, CP_1 come da indice atti: “…
3. anagrafica e status del professionista;
4. prospetto ruolo 2018, estratto di ruolo del Concessionario;
5. Prospetto ruoli professionista;
6. Documentazione attestante la consegna al
Concessionario del ruolo 2002; 7. prospetto dichiarazioni e dichiarazioni reddituali;
8. prospetto contabile anni oggetto di causa;
9. prenotifiche iscrizione a ruolo 11/06/2010, 25/07/2012, 19/11/2014
e 06/07/2017, con relative cartoline a/r sottoscritte dal professionista;
10. Domande di rateazione del 30/07/2010 e del 24/09/2012; 11.
Prospetti rateazione cassa 01/02/2013 e 18/11/2011; 12. Ricorsi
9 promossi dal professionista RG n. 21430/2015 e n.16107/2015; 13.
Proposta transattiva del professionista;
14. Accettazione della proposta transattiva da parte dell'Ente; 15. Nota sgravio della cassa del
14/10/2015; 16. organigramma della;
…”. CP_1
13.3. La censura è infondata. Il documento cui fa riferimento l'appellante è quello indicato dal consulente a pag. 5 della propria relazione (allegato 5 alla CTU) quando chiarisce che “Da una prima analisi è emerso che l'importo pari ad € 5.130,69 iscritto nel ruolo 2019 potrebbe rappresentare sia una duplicazione degli importi iscritti nel ruolo 2018 come indicato dall'avv. sia una rateazione come Parte_1 indicato dalla Cassa di Previdenza.
Tuttavia, tenuto conto della documentazione prodotta e dei chiarimenti inviati dal ct di parte dott. (cfr.all.5) CP_1 Per_1 successivamente all'invio della bozza di consulenza tecnica, il sottoscritto è riuscito a ricostruire il piano di rateazione suddiviso in n.
5 rate annuali relativo alla contribuzione dovuta per gli anni 2002,
2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per complessivi €
23.698,35, che si riepiloga nella tabella che segue: ...”.
13.4. L'allegato n. 5 non è altro che la comunicazione della CP_1 riguardante il provvedimento di sgravio distinto per i singoli anni di riferimento oggetto di causa, con l'indicazione dei corrispondenti importi e del relativo codice-tributo di riferimento.
Tale documentazione, invero, come correttamente rilevato dalla CP_1 appellata corrisponde a quanto già tempestivamente depositato con la memoria di costituzione in primo grado sub docc. nn. 4 e 5, denominati
“Elenco ruoli”, sia pure rappresentati sotto diversa versione grafica, ma del medesimo contenuto, in quanto riportanti i medesimi dati (ruolo, anno codice tributo, importi dovuti, residui e insoluti).
Dunque, il consulente non ha predisposto l'elaborato sulla base di documentazione non ritualmente acquista gli atti, ma ha esclusivamente formulato, diversa valutazione alla luce delle legittime
10 osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti dalle parti, attività alla quale è, peraltro, finalizzata la trasmissione preventiva della bozza.
14. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
14.1. Le questioni poste in via subordinata mediante la proposizione dell'appello incidentale rimangono assorbite dalla pronuncia di rigetto del gravame.
15. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
16. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al rimborso, spese del grado che Parte_1 liquida in favore di ciascuna delle parti appellate, in complessivi €
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione per quanto riguarda la posizione di
[...]
Controparte_2
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
ON LA
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