Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
Nel sistema previgente alla legge n. 117 del 1988 che ha riconosciuto il diritto di azione verso lo Stato per atti colposi del magistrato, l'estensione allo Stato della responsabilità dei dipendenti, ai sensi dell'art. 28 Cost., è configurabile, qualora si tratti di comportamenti di magistrati, tenuto conto delle leggi concernenti la responsabilità civile dei predetti all'epoca vigenti, solo quando ricorrano le specifiche ipotesi di cui all'art. 55 cod. proc. civ., e cioè solo nel caso in cui il magistrato sia imputabile di dolo, frode o concussione.
L'art. 5, n. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in virtù del quale "ogni persona vittima di un arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto alla riparazione", prevede un generico diritto alla riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale istituto, per cui la suindicata disposizione non ha portata precettiva e non si presta ad un'applicazione immediata ed assume soltanto il valore di un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso strumenti apprestati dal diritto interno.
Commentario • 1
- 1. Espropriazione, indennità, media tra valore dei beni e reddito dominicale rivalutatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELVIA RECINA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DE PETRILLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui sono difesi per legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3667/95 della Corte d'Appello, di ROMA, emessa il 25/10/95 e depositata il 11/12/95 (R.G. 1708/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi DE PETRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 10.4.1989, RA OR conveniva davanti al Tribunale di Roma il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero delle finanze e lo Stato italiano per essere risarcito dei danni patrimoniali e morali o, in subordine, per ottenere una equa riparazione, in conseguenza dell'ingiusta carcerazione preventiva sofferta dal 14.6.1983 all'11.1.1984, in forza di mandato di arresto emesso dal g.i. del Tribunale di Savona per delitti dai quali era stato successivamente prosciolto, e dei danni subiti a seguito di ingiustificate indagini patrimoniali effettuate, per disposizione del g.i., dalla Guardia di finanza. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per tutte le parti convenute, contestava la fondatezza della domanda sotto entrambi i profili.
Il tribunale, con sentenza del 5.3.1993, rigettava la domanda, sia con riferimento all'equa riparazione richiesta ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale del 1988, sia con riferimento alla pretesa risarcitoria azionata contro lo Stato a titolo di responsabilità civile per fatto dei magistrati ai sensi dell'art. 28 Cost.
2. Pronunciando sull'appello del OR, al quale avevano resistito le amministrazioni convenute, la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11.12.1995, lo rigettava. I giudici di appello consideravano quanto segue:
- in relazione alla domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314, 315 del nuovo codice di procedura penale, sussisteva l'incompetenza del tribunale adito, ai sensi dell'art. 102 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, che prevede la competenza della corte d'appello;
- non avendo l'attore dedotto ipotesi di responsabilità del magistrato ai sensi dell'art. 55 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dello Stato non meritava accoglimento, atteso che, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti per cui e causa, anteriori all'entrata in vigore della legge n.117 del 1988 che ha dettato la nuova disciplina della responsabilità
civile dei magistrati, è configurabile la responsabilità civile diretta dello Stato per fatti imputabili a magistrati, ai sensi dell'art. 28 Cost., solo nei limiti in cui sia ravvisabile responsabilità del magistrato ai sensi dell'art. 55 c.p.c.;
- l'obbligo risarcitorio dello Stato non poteva farsi discendere dall'art. 5, n. 5, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
sottoscritta a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4.8.1955, n.844, trattandosi di nonna non suscettiva di immediata applicabilità. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il OR sulla base di due motivi, al quali resistono, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, n.5, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4.8.1955, n.844, deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello avrebbe negato l'immediata efficacia, per effetto dell'intervenuta ratifica, della suindicata disposizione, secondo la quale "ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione".
1.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha negato l'applicabilità dell'art. 5, n. 5, della Convenzione europea sin dal momento della ratifica, sul rilievo che la norma internazionale, per essere precettiva nell'ordinamento interno, deve essere completa nei suoi elementi essenziali, laddove la citata disposizione si limita a prevedere il diritto alla riparazione nel caso di ingiusta detenzione, senza disciplinarne le modalità e stabilirne i parametri, sicché non è autonomamente applicabile.
Così decidendo, i giudici di appello si sono uniformati (richiamandola espressamente) alla giurisprudenza di questa S.C. Le sezioni unite penali della Corte di cassazione (sent. 6.3.1992, Giovannini;
26.4.1990. Vierin;
23.11.1988, Polo Castro) hanno invero avuto modo di precisare che le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4.8.1955, n.844, sono immediatamente applicabili, in quanto assumono il valore di legge ordinaria per effetto della ratifica, a condizione che contengano il modello di un atto interno completo nel suoi elementi essenziali, tali cioè da potere senz'altro creare obblighi e diritti;
ove, invece, l'atto internazionale non contenga detto modello, le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, perché si realizzzino, di una specifica attività normativa dello Stato.
Ciò premesso, hanno statuito che l'art. 5, n.5, della Convenzione europea, in virtù del quale "ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione", prevede un generico diritto alla riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale diritto, per cui la suindicata disposizione non si presta ad una applicazione immediata ed assume soltanto il valore di un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso strumenti apprestati dal diritto interno (sent. 6.3.1992, Giovannini).
Al suddetto indirizzo ritiene il Collegio di prestare adesione, non sussistendo ragioni che inducano a discostarsene.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, n.5, della suindicata Convenzione europea in riferimento agli artt. 28 Cost. e 2043 c.c., il ricorrente deduce che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che soltanto con la legge n. 117 del 1988 lo Stato italiano avrebbe dato concreta attuazione alla Convenzione europea disciplinando l'azione diretta contro lo Stato per atti colposi del magistrato.
Sostiene che anche nel previgente sistema una responsabilità diretta dello Stato per fatto del magistrato sarebbe stata configurabile al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 55 c.p.c., al sensi degli artt. 28 Cost. e 2043 c.c.
2.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello, statuendo nei sensi suindicati, si è invero uniformata alla prevalente giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale, nel sistema previgente alla legge n.117 del 1988 che ha riconosciuto il diritto di azione verso lo Stato per atti colposi del magistrato, l'estensione allo Stato della responsabilità dei dipendenti, al sensi dell'art. 28 Cost., è configurabile, qualora si tratti di comportamenti di magistrati, tenuto conto delle leggi concernenti la responsabilità civile dei predetti all'epoca vigenti, solo qualora ricorrano le specifiche ipotesi di cui all'art. 55 c.p.c., e cioè solo nel caso in cui il magistrato sia imputabile di dolo, frode o concussione (sent. n. 1720/60; n. 3719/75; n. 1916/79;
n. 5493/92; in senso contrario: sent. n. 1879/82). Al richiamato prevalente indirizzo ritiene il Collegio di uniformarsi, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Nè giova richiamare, quale norma fondante la responsabilità diretta dello Stato, l'art. 2043 c.c., ove si consideri, come puntualmente rilevato dalla corte d'appello, che tale disposizione sancisce in via generale la responsabilità civile da fatto illecito, e che l'illiceità dei fatti per cui è causa, secondo la normativa vigente all'epoca, era espressamente contenuta nei limiti di cui all'art. 55 c.p.c. Essendo l'invocata tutela preclusa alla stregua dell'ordinamento interno vigente all'epoca dei fatti, resta percorribile solo la via del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo previsto dalla Convenzione, ai fini del conseguimento di una "equa soddisfazione", ai sensi dell'art. 50 della Convenzione medesima (ipotesi alla quale si riferisce la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 20.3.1997, Loukanov, richiamata dal ricorrente nella memoria).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29.10.1998
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999