Articolo 2 della Legge 2 aprile 1962, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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3 maggio 1962
Art. 2.
All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.
Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in piu' o in meno, ciascuna parte puo' chiedere la variazione dello stato di consistenza.
Entrata in vigore il 3 maggio 1962