Art. 2.
All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.
Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in piu' o in meno, ciascuna parte puo' chiedere la variazione dello stato di consistenza.
All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.
Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in piu' o in meno, ciascuna parte puo' chiedere la variazione dello stato di consistenza.