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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 537 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 12.11.2024;
TRA
, (c.f. C.U.I. ) nato in [...], il Parte_1 C.F._1 C.F._2
05/06/2001, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO DI STEFANO.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ON (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir accertare
1 e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7
e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14
e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha, in sede di audizione amministrativa, dichiarato di essere cittadino bengalese, di essere nato a [...] nel distretto di Sunamganj;
di appartenere ad una minoranza etnica quella dei bedè e di professare la religione musulmana;
di aver frequentato quattro anni di scuola e di non aver mai lavorato;
di non essere coniugato, e che la propria famiglia di origine è composta dai genitori e tre sorelle.
Il migrante ha affermato, inoltre, di aver lasciato il Paese di origine in data 22.12.2021
e di essere giunto in Italia il 17.5.2022.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente ha altresì riferito che: i) nel proprio Paese di origine, il padre era stato contattato da un abitante del villaggio affinché lo aiutasse a liberare la propria abitazione da un serpente;
ii) quest'uomo per ringraziarlo gli aveva donato un terreno;
iii) tale scelta aveva destato l'ira del figlio del donante, il quale aveva prima ordinato al ricorrente e alla propria famiglia di liberare il terreno e poi aveva sequestrato la madre e le sorelle del ricorrente;
iv) in seguito a tale episodio, era sorta una lite tra il ricorrente e il figlio del donante durante la quale il ragazzo veniva ferito;
v) dopo quanto accaduto egli aveva deciso di fuggire e lasciare il Paese.
Interrogato circa le difficoltà connesse all'eventuale rientro nel paese di origine, esso ha dichiarato di temere problemi con la famiglia del ragazzo con il quale ha avuto la colluttazione.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo
2 esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per l'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che la migrante debba considerarsi attendibile quanto a cittadinanza dichiarata, in considerazione della lingua in
3 cui si è svolto il colloquio amministrativo ( , nonché quanto a condizioni personali Per_1
ed economiche dichiarate.
Il ricorrente non ha fornito un racconto dettagliato e specifico della vicenda posta alla base dell'espatrio, che comunque attiene a motivi privati ed il timore di ricevere un danno in caso di rientro appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più sfociato in atti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale e non emerge alcuna effettiva e individuale persecuzione nei termini richiesti dalla legge.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo esso narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della
4 situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, è stata rappresentata una vicenda personale che non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione sopra descritte.
5 Sotto il profilo persecutorio, il richiedente ha infatti fornito una versione dei fatti che non
è sussumibile nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra e che non costituisce una concreta minaccia individuale.
Quindi, in caso di rimpatrio, non correrebbe il rischio di subire atti persecutori nei termini richiesti dalla legge.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva
6 violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto i fatti narrati non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui sopra si è detto.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Bangladesh, distretto di Sunamganj le fonti internazionali più aggiornate (USDOS – Dipartimento di Stato americano (Autore) : 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; (Autore) : Controparte_1
Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Bangladesh 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; House (Autore) : Freedom in CP_2
7 the World 2024 - Bangladesh, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; World Controparte_3
Report 2025 - Bangladesh, 16 January 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh; https://www.hrw.org/asia/bangladesh; https://www.gov.uk/government/publications/bangladesh-country-policy-and- information-notes/country-policy-and-information-note-religious-minorities-and- atheists-bangladesh-march-2022-accessible; https://esgdata.it/document/WIKCu4UB_B1BzNsUctl-/bangladesh-la-situazione-
; Email_1 CP_4 CP_3 CP_3
Allegations of Bangladesh Police Torture, Illegal Detentions, 3 febbraio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2086430.html; https://www.amnesty.it/bangladesh-il- governo-ad-interim-non-ripeta-gli-errori-del-passato/; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/bangladesh-nel-caos-182267) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Bangladesh, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE
Grande Sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE Per_2
sentenza 30 gennaio 2014, causa C_285/2012 caso;
cfr. Cass. ord. n. 5676/2021). Per_3
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”,
8 qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In altre parole, il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., TUImm. assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale stricto sensu intesa (sub specie di diritto di asilo e protezione sussidiaria), siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022). Come sottolineato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n.
4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assumono rilievo, alla luce della casistica giurisprudenziale, i seguenti fattori: a) concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., n. n.
10201/22, 467/2022, 23720/2020); b) lo svolgimento di percorsi scolastici (Cass. civ.,
n. 18118/2020); c) condizioni di vulnerabilità, quali le donne in stato interessante o le
9 madri con figli minori (Cass. civ., nn. 10214/2022, 2716/2022, 1074/2022, 22052/2020), le condizioni di salute, ove il diritto alla salute rischi di essere compromesso proprio dall'attività di rimpatrio, ovvero dall'incapacità del sistema sanitario del Paese di origine di erogare cure idonee (Cass. civ., nn. 13765/2020, 15322/2020, 17118/2020); d)
l'inserimento nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale. (Cass. civ., nn.
19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022,
18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a
10 tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia infondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti- tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni) non attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in
Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In primo luogo, è emerso come esso non risulti socialmente integrato in Italia. In particolare, il ricorrente, non ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa
Pertanto, manca in atti la prova dell'attualità di una fonte di reddito legittima o che sia attualmente titolare di regolare mezzo di sostentamento al di sopra della soglia dell'assegno sociale.
Dagli elementi acquisiti, non emerge neppure lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale (es.: attestati di frequenza, apprendimento della lingua, partecipazione ad attività di volontariato).
Allo stesso modo, non risulta allegata la presenza effettiva di stretti e stabili legami personali e affettivi in Italia che renderebbero l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo del diritto del richiedente di vivere insieme ai congiunti.
Infine, il richiedente non versa in “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), del Decreto legislativo n.
286/1998 e ss.mm.ii.
11 Pertanto, non si ritiene sussistente la prova che il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, non sarebbe sottoposto a un sicuro pregiudizio, in quanto non ha raggiunto una stabile, effettiva e continuativa situazione economica.
Del resto, il Bangladesh risulta oggi confermato nella lista dei Paesi sicuri alla luce dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 187/2024, che ha abrogato il Decreto
– legge 158/2024.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, rigetta integralmente il ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 537/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta integralmente il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 537 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 12.11.2024;
TRA
, (c.f. C.U.I. ) nato in [...], il Parte_1 C.F._1 C.F._2
05/06/2001, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO DI STEFANO.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ON (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir accertare
1 e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7
e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14
e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha, in sede di audizione amministrativa, dichiarato di essere cittadino bengalese, di essere nato a [...] nel distretto di Sunamganj;
di appartenere ad una minoranza etnica quella dei bedè e di professare la religione musulmana;
di aver frequentato quattro anni di scuola e di non aver mai lavorato;
di non essere coniugato, e che la propria famiglia di origine è composta dai genitori e tre sorelle.
Il migrante ha affermato, inoltre, di aver lasciato il Paese di origine in data 22.12.2021
e di essere giunto in Italia il 17.5.2022.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente ha altresì riferito che: i) nel proprio Paese di origine, il padre era stato contattato da un abitante del villaggio affinché lo aiutasse a liberare la propria abitazione da un serpente;
ii) quest'uomo per ringraziarlo gli aveva donato un terreno;
iii) tale scelta aveva destato l'ira del figlio del donante, il quale aveva prima ordinato al ricorrente e alla propria famiglia di liberare il terreno e poi aveva sequestrato la madre e le sorelle del ricorrente;
iv) in seguito a tale episodio, era sorta una lite tra il ricorrente e il figlio del donante durante la quale il ragazzo veniva ferito;
v) dopo quanto accaduto egli aveva deciso di fuggire e lasciare il Paese.
Interrogato circa le difficoltà connesse all'eventuale rientro nel paese di origine, esso ha dichiarato di temere problemi con la famiglia del ragazzo con il quale ha avuto la colluttazione.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo
2 esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per l'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che la migrante debba considerarsi attendibile quanto a cittadinanza dichiarata, in considerazione della lingua in
3 cui si è svolto il colloquio amministrativo ( , nonché quanto a condizioni personali Per_1
ed economiche dichiarate.
Il ricorrente non ha fornito un racconto dettagliato e specifico della vicenda posta alla base dell'espatrio, che comunque attiene a motivi privati ed il timore di ricevere un danno in caso di rientro appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più sfociato in atti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale e non emerge alcuna effettiva e individuale persecuzione nei termini richiesti dalla legge.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo esso narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della
4 situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, è stata rappresentata una vicenda personale che non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione sopra descritte.
5 Sotto il profilo persecutorio, il richiedente ha infatti fornito una versione dei fatti che non
è sussumibile nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra e che non costituisce una concreta minaccia individuale.
Quindi, in caso di rimpatrio, non correrebbe il rischio di subire atti persecutori nei termini richiesti dalla legge.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva
6 violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto i fatti narrati non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui sopra si è detto.
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Bangladesh, distretto di Sunamganj le fonti internazionali più aggiornate (USDOS – Dipartimento di Stato americano (Autore) : 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; (Autore) : Controparte_1
Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Bangladesh 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; House (Autore) : Freedom in CP_2
7 the World 2024 - Bangladesh, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; World Controparte_3
Report 2025 - Bangladesh, 16 January 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh; https://www.hrw.org/asia/bangladesh; https://www.gov.uk/government/publications/bangladesh-country-policy-and- information-notes/country-policy-and-information-note-religious-minorities-and- atheists-bangladesh-march-2022-accessible; https://esgdata.it/document/WIKCu4UB_B1BzNsUctl-/bangladesh-la-situazione-
; Email_1 CP_4 CP_3 CP_3
Allegations of Bangladesh Police Torture, Illegal Detentions, 3 febbraio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2086430.html; https://www.amnesty.it/bangladesh-il- governo-ad-interim-non-ripeta-gli-errori-del-passato/; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/bangladesh-nel-caos-182267) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Bangladesh, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE
Grande Sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE Per_2
sentenza 30 gennaio 2014, causa C_285/2012 caso;
cfr. Cass. ord. n. 5676/2021). Per_3
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”,
8 qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In altre parole, il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., TUImm. assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale stricto sensu intesa (sub specie di diritto di asilo e protezione sussidiaria), siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022). Come sottolineato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n.
4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n. 171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assumono rilievo, alla luce della casistica giurisprudenziale, i seguenti fattori: a) concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., n. n.
10201/22, 467/2022, 23720/2020); b) lo svolgimento di percorsi scolastici (Cass. civ.,
n. 18118/2020); c) condizioni di vulnerabilità, quali le donne in stato interessante o le
9 madri con figli minori (Cass. civ., nn. 10214/2022, 2716/2022, 1074/2022, 22052/2020), le condizioni di salute, ove il diritto alla salute rischi di essere compromesso proprio dall'attività di rimpatrio, ovvero dall'incapacità del sistema sanitario del Paese di origine di erogare cure idonee (Cass. civ., nn. 13765/2020, 15322/2020, 17118/2020); d)
l'inserimento nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale. (Cass. civ., nn.
19466/2022, 8373/2022, 7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento), il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n.
24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022,
18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a
10 tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia infondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti- tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni) non attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in
Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In primo luogo, è emerso come esso non risulti socialmente integrato in Italia. In particolare, il ricorrente, non ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa
Pertanto, manca in atti la prova dell'attualità di una fonte di reddito legittima o che sia attualmente titolare di regolare mezzo di sostentamento al di sopra della soglia dell'assegno sociale.
Dagli elementi acquisiti, non emerge neppure lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale (es.: attestati di frequenza, apprendimento della lingua, partecipazione ad attività di volontariato).
Allo stesso modo, non risulta allegata la presenza effettiva di stretti e stabili legami personali e affettivi in Italia che renderebbero l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo del diritto del richiedente di vivere insieme ai congiunti.
Infine, il richiedente non versa in “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), del Decreto legislativo n.
286/1998 e ss.mm.ii.
11 Pertanto, non si ritiene sussistente la prova che il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, non sarebbe sottoposto a un sicuro pregiudizio, in quanto non ha raggiunto una stabile, effettiva e continuativa situazione economica.
Del resto, il Bangladesh risulta oggi confermato nella lista dei Paesi sicuri alla luce dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 187/2024, che ha abrogato il Decreto
– legge 158/2024.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, rigetta integralmente il ricorso.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 537/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta integralmente il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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