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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4427 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Carbone, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo CP_1 C.F._2
Marinelli e Marcello Coletta, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con erano nati i figli (in data 17.08.2013) e (in CP_1 Per_1 Per_2
1 data 12.12.2019), chiedeva al Tribunale di regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nel senso indicato nel medesimo ricorso.
Si costituiva in giudizio, in data 21.11.2024, il resistente chiedendo al Tribunale CP_1 di regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nel senso indicato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza del 24.12.2024, formulava proposta conciliativa rinviando la causa per la verifica.
All'udienza del 24.02.2025 le parti rappresentavo di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di cui all'ordinanza del giudice del 24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti è diretto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c. [secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle condizioni di cui all'ordinanza del giudice del 24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda;
le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire i figli minori degli istanti. Sia i profili attinenti l'affido e il collocamento dei minori sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
2 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il
P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori della coppia (nato in data [...]) e (nato Per_1 Per_2 in data 12.12.2019), e le ulteriori statuizioni adottate, come da ordinanza del giudice del
24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, il 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4427 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Carbone, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo CP_1 C.F._2
Marinelli e Marcello Coletta, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con erano nati i figli (in data 17.08.2013) e (in CP_1 Per_1 Per_2
1 data 12.12.2019), chiedeva al Tribunale di regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nel senso indicato nel medesimo ricorso.
Si costituiva in giudizio, in data 21.11.2024, il resistente chiedendo al Tribunale CP_1 di regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nel senso indicato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza del 24.12.2024, formulava proposta conciliativa rinviando la causa per la verifica.
All'udienza del 24.02.2025 le parti rappresentavo di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di cui all'ordinanza del giudice del 24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti è diretto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c. [secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle condizioni di cui all'ordinanza del giudice del 24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda;
le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire i figli minori degli istanti. Sia i profili attinenti l'affido e il collocamento dei minori sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
2 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il
P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori della coppia (nato in data [...]) e (nato Per_1 Per_2 in data 12.12.2019), e le ulteriori statuizioni adottate, come da ordinanza del giudice del
24.12.2024, con le modifiche di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 28.01.2025 e depositati telematicamente, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, il 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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