Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/11/2023, n. 18015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18015 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 18015/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2023, proposto da
Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Azzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 5, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
ricorso per esecuzione giudicato su decreto ingiuntivo Tribunale di Tivoli n. 1846/2021 (RG 4741/2021)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato alla ASL intimata in data 23.3.2023 e depositato il 31.3.2023 parte ricorrente chiedeva darsi esatta esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1846/2021 depositato in data 9.11.2021 con il quale il Tribunale di Tivoli ha ingiunto alla ASL Roma 5, in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento in favore di Abbott s.r.l. della somma capitale di € 27.987,60, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 maturati dalla data di scadenza indicata nelle singole fatture sino al saldo effettivo e quelli maturati sul capitale di € 235.206,57 corrisposto prima del deposito del ricorso nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi oltre rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
In particolare, il decreto ingiuntivo, notificato in data 10.11.2021, dichiarato esecutivo con provvedimento del 27.1.2022, munito di formula esecutiva in data 24.2.2022, è stato notificato in forma esecutiva a mezzo pec in data 4.3.2022 ed ha acquistato autorità di cosa giudicata, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Tivoli in data 3.8.2022.
A fronte di quanto liquidato con il decreto ingiuntivo, parte ricorrente espone che l’Amministrazione non ha dato integrale ottemperanza al sopra indicato titolo esecutivo giudiziale, neppure entro il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 s.m.i. e che residua ancora il pagamento delle seguenti somme:
per sorte capitale residua al 28.3.2023 € 11.217,28
per interessi ex D. Lgs. 231/2002 sino al 28.3.2023 € 24.942,85
per spese legali al 28.3.2023 € 2.182,70.
L’Amministrazione intimata non si è costituita per cui, a fronte dell’allegato inadempimento, non sono stati forniti chiarimenti o indicazione in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nel decreto ingiuntivo.
Deve essere conseguentemente ordinato alla Azienda Sanitaria Locale di Roma 5, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso introduttivo (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).
Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale competente in materia di salute della Regione Lazio che, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato - si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in questione.
Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.
Il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi già autorizzato con la presente sentenza, all’art. 55 del citato d.P.R. e all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di
adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R..
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT
Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la p.a. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della particolare semplicità della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Roma 5, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale competente in materia di salute della Regione Lazio, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione intimata nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l’Azienda Sanitaria Locale intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, oltre alla C.P.A. e all’I.V.A., come per legge, se dovuti, e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la comunicazione al Commissario ad acta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO