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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5704/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giulia Lanzoni e dell'avv. Denise Pizzi, elettivamente domiciliata in Bovisio Masciago, Piazza Bonaparte n.18/E presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Cosima Chiara Borelli, elettivamente domiciliato in Seregno, via Raffaello Sanzio n.10, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, rimarrà assegnata alla sig.ra , in Parte_1 qualità di genitrice collocataria della figlia minore , dando atto che il sig. ha Per_1 CP_1 già provveduto a trasferirsi altrove, prelevando i suoi effetti personali. Il sig. si CP_1 impegna a trasferire altrove la sua residenza all'atto della sottoscrizione del presente accordo, mentre la signora si impegna a trasferire le utenze domestiche già intestate al marito Parte_1
a proprio nome.
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, in regime di Per_1 bigenitorialità, mantenendo la residenza nella casa familiare insieme alla madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di e comunque, tutti i week- Per_1 end o almeno 3 week-end al mese, dalla sera del venerdì sino alla sera della domenica, con riaccompagno dalla mamma. Il padre la vedrà e terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno ed entrambi i genitori si informeranno reciprocamente del luogo di destinazione della vacanza.
trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei Per_1 rapporti genitoriali, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e, pertanto, ad anni alterni il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro genitore;
così come il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con l'altro genitore. Inoltre, ad anni alterni, trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, la Pasquetta ed il successivo martedì li trascorrerà invece con l'altro genitore. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori stessi ed espresse richieste della figlia. 5) Il padre corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, fino alla sua autosufficienza economica, l'importo di € 150,00 per 12 mensilità; tale importo, Per_1 soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7/05/18, che successivamente integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spese. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENIFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”.
6) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per la figlia venga percepito per intero dalla madre ed il padre si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione all'uopo necessaria.
7) I genitori si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio della figlia minore.
8) Le spese ed i compensi legali si intendono integralmente compensate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Busnago, il giorno 8.9.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Busnago, anno _2007 n. 11, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata (13.4.2010). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5704/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Busnago, Busnago, il giorno 8.9.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Busnago, anno _2007 n. 11, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Busnago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Cosima Chiara Borelli, elettivamente domiciliato in Seregno, via Raffaello Sanzio n.10, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, rimarrà assegnata alla sig.ra , in Parte_1 qualità di genitrice collocataria della figlia minore , dando atto che il sig. ha Per_1 CP_1 già provveduto a trasferirsi altrove, prelevando i suoi effetti personali. Il sig. si CP_1 impegna a trasferire altrove la sua residenza all'atto della sottoscrizione del presente accordo, mentre la signora si impegna a trasferire le utenze domestiche già intestate al marito Parte_1
a proprio nome.
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, in regime di Per_1 bigenitorialità, mantenendo la residenza nella casa familiare insieme alla madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di e comunque, tutti i week- Per_1 end o almeno 3 week-end al mese, dalla sera del venerdì sino alla sera della domenica, con riaccompagno dalla mamma. Il padre la vedrà e terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno ed entrambi i genitori si informeranno reciprocamente del luogo di destinazione della vacanza.
trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei Per_1 rapporti genitoriali, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e, pertanto, ad anni alterni il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro genitore;
così come il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con l'altro genitore. Inoltre, ad anni alterni, trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, la Pasquetta ed il successivo martedì li trascorrerà invece con l'altro genitore. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori stessi ed espresse richieste della figlia. 5) Il padre corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, fino alla sua autosufficienza economica, l'importo di € 150,00 per 12 mensilità; tale importo, Per_1 soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7/05/18, che successivamente integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spese. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENIFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”.
6) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per la figlia venga percepito per intero dalla madre ed il padre si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione all'uopo necessaria.
7) I genitori si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio della figlia minore.
8) Le spese ed i compensi legali si intendono integralmente compensate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Busnago, il giorno 8.9.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Busnago, anno _2007 n. 11, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata (13.4.2010). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5704/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Busnago, Busnago, il giorno 8.9.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Busnago, anno _2007 n. 11, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Busnago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi