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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4992/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente rel dottoressa Chiara Pulicati giudice dottoressa CE Iaconi giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4992/20 RG, vertente tra
, nata a [...], residente in [...], cf Parte_1
, elettivamente domiciliata ivi alla via Nerone n.3, presso lo studio C.F._1
dell'avv.Elisabetta Polito ( ) che la rappresenta e difende. C.F._2
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ). Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace pagina 1 di 4
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.20 affermava di aver contratto Parte_1
concordatario in Roma il 27/07/1991 con , trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile di quel comune;
che dal matrimonio erano nati due figli: (nato a [...] il [...]) e Per_1
CE, (nata a Roma il 7/07/1999); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa della condotta del resistente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale , si era disinteressato della famiglia ed aveva adottato comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei figli.
La ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito, nonché formulando le seguenti richieste“ a casa coniugale, sita in Guidonia alla via Castel Madama n.17, resterà nella disponibilità della sig.ra , che ivi convive con i figli . Il coniuge ha già provveduto all'asporto dei Pt_1
propri beni personali;
il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra mediante CP_1 Pt_1
corresponsione di un assegno pari ad € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
altresì contribuirà al mantenimento dei figli e CE mediante Per_1
versamento della somma di euro 500,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese, importi rivalutabili annualmente secondo ISTAT;
il sig. contribuirà al 50% alle spese straordinarie in favore dei CP_1
figli, secondo Protocollo del Tribunale di Tivoli;
– si chiede altresì che il sig. per tutto quanto CP_1
esposto, venga condannato al risarcimento dei danni ex art. 2043- 2059 c.c. Nei confronti della ricorrente, che si ritiene equo stimare in euro 100.000,00”.
Regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confronti verbale udienza presidenziale e testi).
La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta. pagina 2 di 4 Quanto alla domanda di addebito essa è fondata e va pertanto accolta.
Ed invero a tal fine occorre rammentare come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
L'esistenza di una relazione coniugale è stata confermata dal teste escusso, mentre la prova dell'esistenza in data anteriore a tali tradimenti di un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale non
è stata raggiunta.
Infondata è inece la domanda di assegnazione della casa coniugale, che postula la convivenza con la prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente.
A tal riguardo giova rammentare come “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5177/2024).
Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita.
Per le medesime ragioni va rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della prole.
Inammissibile è la domanda di risarcimento del danno, in quanto incompatibile con il rito prescelto.
Infondata è anche la domanda di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente.
A tal riguardo giova rammentare come diritto al mantenimento postula la prova dell'esistenza di una consistente differenza nei reddituale e patrimoniale tra i coniugi (Corte di Cassazione , ord. 28770/2023)
Nel caso di specie la prova di una simile circostanza non è stata fornita, non essendo noti né i redditi né il patrimonio del resistente.
Non può invero stimarsi concludente la risposta affermativa fornita dal teste al seguente capitolo di prova
“Vero che il sig. è solito vestire firmato ed utilizza auto di lusso ?”, trattandosi di circostanza CP_1
valutativa ed assolutamente generica.
In ragione della parziale infondatezza delle domande proposte, appare corretto dichiarare non ripetibili le spese legali.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Roma di annotare la presente sentenza;
-Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni;
-.Rigetta ogni altra domanda;
-Dichiara non ripetibili le spese di lite
Tivoli, 17.4.25
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Lupia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente rel dottoressa Chiara Pulicati giudice dottoressa CE Iaconi giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4992/20 RG, vertente tra
, nata a [...], residente in [...], cf Parte_1
, elettivamente domiciliata ivi alla via Nerone n.3, presso lo studio C.F._1
dell'avv.Elisabetta Polito ( ) che la rappresenta e difende. C.F._2
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ). Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace pagina 1 di 4
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.20 affermava di aver contratto Parte_1
concordatario in Roma il 27/07/1991 con , trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile di quel comune;
che dal matrimonio erano nati due figli: (nato a [...] il [...]) e Per_1
CE, (nata a Roma il 7/07/1999); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa della condotta del resistente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale , si era disinteressato della famiglia ed aveva adottato comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei figli.
La ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito, nonché formulando le seguenti richieste“ a casa coniugale, sita in Guidonia alla via Castel Madama n.17, resterà nella disponibilità della sig.ra , che ivi convive con i figli . Il coniuge ha già provveduto all'asporto dei Pt_1
propri beni personali;
il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra mediante CP_1 Pt_1
corresponsione di un assegno pari ad € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
altresì contribuirà al mantenimento dei figli e CE mediante Per_1
versamento della somma di euro 500,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese, importi rivalutabili annualmente secondo ISTAT;
il sig. contribuirà al 50% alle spese straordinarie in favore dei CP_1
figli, secondo Protocollo del Tribunale di Tivoli;
– si chiede altresì che il sig. per tutto quanto CP_1
esposto, venga condannato al risarcimento dei danni ex art. 2043- 2059 c.c. Nei confronti della ricorrente, che si ritiene equo stimare in euro 100.000,00”.
Regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confronti verbale udienza presidenziale e testi).
La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta. pagina 2 di 4 Quanto alla domanda di addebito essa è fondata e va pertanto accolta.
Ed invero a tal fine occorre rammentare come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
L'esistenza di una relazione coniugale è stata confermata dal teste escusso, mentre la prova dell'esistenza in data anteriore a tali tradimenti di un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale non
è stata raggiunta.
Infondata è inece la domanda di assegnazione della casa coniugale, che postula la convivenza con la prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente.
A tal riguardo giova rammentare come “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5177/2024).
Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita.
Per le medesime ragioni va rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della prole.
Inammissibile è la domanda di risarcimento del danno, in quanto incompatibile con il rito prescelto.
Infondata è anche la domanda di mantenimento formulata per sé dalla ricorrente.
A tal riguardo giova rammentare come diritto al mantenimento postula la prova dell'esistenza di una consistente differenza nei reddituale e patrimoniale tra i coniugi (Corte di Cassazione , ord. 28770/2023)
Nel caso di specie la prova di una simile circostanza non è stata fornita, non essendo noti né i redditi né il patrimonio del resistente.
Non può invero stimarsi concludente la risposta affermativa fornita dal teste al seguente capitolo di prova
“Vero che il sig. è solito vestire firmato ed utilizza auto di lusso ?”, trattandosi di circostanza CP_1
valutativa ed assolutamente generica.
In ragione della parziale infondatezza delle domande proposte, appare corretto dichiarare non ripetibili le spese legali.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Roma di annotare la presente sentenza;
-Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni;
-.Rigetta ogni altra domanda;
-Dichiara non ripetibili le spese di lite
Tivoli, 17.4.25
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Lupia
pagina 4 di 4