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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI Parte_1 C.F._1
PILERIO, elettivamente domiciliato in via Frugiuele 66 87100 COSENZA presso il difensore avv. BRUNI PILERIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PISANI GIANMARIA, elettivamente domiciliato in Viale degli Alimena n. 99
87100 Cosenza presso il difensore avv. PISANI GIANMARIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 09.10.2018, quando l'attore, alle ore 09.00 circa, percorrendo a piedi la discesa sita alla via Salita S. Maria della frazione Vico di pagina 1 di 7 , scivolava su una grata in ferro per la raccolta dell'acqua piovana, in parte CP_1 occultata da erbacce che fuoriuscivano dalla stessa, cadendo rovinosamente a terra e riportando delle lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in Pronto Soccorso.
Per effetto della caduta l'attore riportava delle lesioni di cui a suo avviso doveva essere chiamato a rispondere il quale ente proprietario della strada, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedendo pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati inizialmente in €
256.235,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero nella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria, e poi, in comparsa conclusionale, in € 95.584,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. L'attore dava atto, altresì, dell'infruttuoso esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 eccependo la mancanza di prova del fatto e invocando, in via subordinata, il concorso di colpa del danneggiato nel determinarsi del danno. La domanda era, infine, contestata anche in punto di quantum debeatur, rispetto alle singole poste risarcitorie richieste dall'attore.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU medico- legale.
All'udienza del 12.06.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il referente normativo della pretesa azionata dall'attore deve essere individuato nell'art. 2051
c.c.., avendo la parte allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio di manutenzione del tratto di strada percorso, caratterizzato dalla presenza di pavimentazione dissestata in prossimità di una grata di raccolta delle acque piovane, che occupava tutto il piano di calpestio e che in parte era occultata da erbacce che fuoriuscivano dalla stessa.
Sotto il profilo degli oneri probatori, deve osservarsi che in presenza di un'azione esperita ai sensi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto
- nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso pagina 2 di 7 fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante Cass. 6826/2021;
Cass. 11802/2016).
Tanto premesso, è da ritenere che l'attore abbia assolto all'onere probatorio minimo su esso incombente.
Innanzitutto, deve dirsi provata la circostanza che la caduta si sia verifica nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di citazione, essendo stato ciò confermato dai testimoni escussi
, sopraggiunto immediatamente dopo il fatto, e dagli operatori ( Testimone_1 Tes_2
e ) intervenuti a seguito di chiamata al 118, i quali
[...] Testimone_3 hanno riferito che la caduta era avvenuta in strada in prossimità della griglia, e non essendo tale circostanza specificamente confutata dal convenuto.
Lo stato dei luoghi comprova una situazione di pericolosità intrinseca della cosa in custodia, in quanto, effettivamente, sul manto stradale è presente una pavimentazione composta da sampietrini che, proprio nella parte adiacente alla griglia metallica di scolo delle acque meteoriche, collocata trasversalmente al piano di calpestio e che si estende in orizzontale per tutta la lunghezza di quest'ultimo, risultano dissestati e parzialmente mancanti (come si evince dalla documentazione fotografica in atti).
Appare, pertanto, pienamente verosimile che il nel percorrere la predetta strada in Pt_1 discesa non si sia avveduto della presenza del manto dissestato in prossimità della griglia e che sia caduto sulla stessa anche a fronte della pendenza del tratto di strada percorso ed in virtù della circostanza che vi fossero delle erbacce che fuoriuscivano dalla grata e che rendevano la stessa in parte nascosta, oltre che scivolosa.
Difettano, nel caso concreto, le minime precauzioni idonee, secondo le più elementari regole di cautela, ad evitare cadute, quali la presenza di segnali di pericolo che possano mettere sull'avviso l'utente della strada in merito al dissesto della pavimentazione in prossimità della griglia, ovvero dispositivi antiscivolo che possano evitare cadute all'utente medesimo.
Lo stesso corrimano, ad oggi presente in corrispondenza della griglia, non era presente al momento del sinistro, ma è stato installato successivamente ad opera di , Testimone_1 per come confermato dallo stesso in sede di prova testimoniale. pagina 3 di 7 Nessuna prova liberatoria, di contro, è stata fornita dal convenuto, il quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Viceversa, nel caso di specie, il ha rovesciato la prospettiva degli oneri Controparte_1 probatori, invocando la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia e la necessità di dimostrazione dei caratteri dell'insidia o trabocchetto, quale fattispecie oramai superata alla luce della giurisprudenza di cui si è detto in premessa.
D'altra parte, si è osservato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, che la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa (Cass.
13222/2016). Solo, quindi, qualora vi fossero stati accorgimenti idonei ad assicurare la percezione della frattura nel marciapiedi adiacente alla grata e la presenza della grata stessa sul manto stradale rispetto al resto del percorso, il custode avrebbe potuto invocare la scarsa diligenza dell'utente nella fruizione del bene.
Nessuna emergenza istruttoria consente, inoltre, di ritenere che l'attore abbia tenuto una condotta colposa suscettibile di assumere rilevanza, sia pure in termini soltanto concorsuali ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
La domanda dell'attore deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur.
Venendo al quantum debeatur, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 09.10.2018, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di € 256.235,00 e, successivamente, quantificato in sede di comparsa conclusionale in € 95.584,00, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto al danno alla salute, il consulente tecnico nominato in corso di causa, attraverso l'esame dell'attore e della documentazione medica in atti, ha accertato che a causa della caduta il ha riportato la frattura per-sotto-trocanterica scomposta frammentata del Pt_1 femore destro e la frattura testa collo omero destro pluri-frammentaria e scomposta e che, tali danni, sono del tutto compatibili (sotto il profilo cronologico, modale, topografico, di pagina 4 di 7 adeguatezza qualitativa-quantitativa e consequenzialità) con la dinamica degli eventi come descritta nell'atto introduttivo.
L'esistenza di postumi permanenti (esiti di frattura del collo chirurgico dell'omero destro ed esiti di frattura pertrocanterica destra) tali da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del danneggiato, è stata confermata dal medesimo CTU, che li ha quantificati nella misura complessiva del 20% secondo i baremes normalmente in uso in materia di responsabilità civile.
Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, l'attore ha, altresì, subito per effetto dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, un periodo di inabilità temporanea totale al 100% di complessivi giorni 30 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 40 giorni ed inabilità temporanea parziale al 25% di 50 giorni.
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico e non scalfite dalle osservazioni formulate dal ctp di parte convenuta, a cui il perito ha debitamente replicato, anche in merito alla ininfluenza che le pregresse patologie dell'attore hanno avuto sull'evento traumatico.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi devono essere applicate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento del sinistro (70 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro € 49.908,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 3.809,75);
- euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale (considerandosi euro 115,00 per ogni giorno di ITT);
- euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- euro 2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.437,50 per invalidità temporanea parziale al 25%.
La somma così ottenuta (euro € 59.683,00) può essere personalizzata, in relazione al caso pagina 5 di 7 concreto, fino ad un massimo di € 79.147,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
Deve osservarsi, inoltre, che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. civ., 25164/2020).
Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, sicché alcuna somma può riconoscersi a tale titolo.
All'attore spetta, pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 59.683,00.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr.
Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Nessun danno patrimoniale, invece, può essere riconosciuto in capo all'attore, che non ha documentato spese mediche e di cura sostenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore tra € 52.001 e € 260.000 sulla base del “decisum” (Cass.,
Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014) ai valori minimi tabellari, tenuto conto del basso grado di complessità della controversia.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 59.683,00 a titolo CP_2 di risarcimento del danno, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in €
786,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, CPA e
IVA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 23.02.2024, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Cosenza, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI Parte_1 C.F._1
PILERIO, elettivamente domiciliato in via Frugiuele 66 87100 COSENZA presso il difensore avv. BRUNI PILERIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PISANI GIANMARIA, elettivamente domiciliato in Viale degli Alimena n. 99
87100 Cosenza presso il difensore avv. PISANI GIANMARIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 09.10.2018, quando l'attore, alle ore 09.00 circa, percorrendo a piedi la discesa sita alla via Salita S. Maria della frazione Vico di pagina 1 di 7 , scivolava su una grata in ferro per la raccolta dell'acqua piovana, in parte CP_1 occultata da erbacce che fuoriuscivano dalla stessa, cadendo rovinosamente a terra e riportando delle lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in Pronto Soccorso.
Per effetto della caduta l'attore riportava delle lesioni di cui a suo avviso doveva essere chiamato a rispondere il quale ente proprietario della strada, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedendo pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati inizialmente in €
256.235,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero nella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria, e poi, in comparsa conclusionale, in € 95.584,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. L'attore dava atto, altresì, dell'infruttuoso esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 eccependo la mancanza di prova del fatto e invocando, in via subordinata, il concorso di colpa del danneggiato nel determinarsi del danno. La domanda era, infine, contestata anche in punto di quantum debeatur, rispetto alle singole poste risarcitorie richieste dall'attore.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU medico- legale.
All'udienza del 12.06.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il referente normativo della pretesa azionata dall'attore deve essere individuato nell'art. 2051
c.c.., avendo la parte allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio di manutenzione del tratto di strada percorso, caratterizzato dalla presenza di pavimentazione dissestata in prossimità di una grata di raccolta delle acque piovane, che occupava tutto il piano di calpestio e che in parte era occultata da erbacce che fuoriuscivano dalla stessa.
Sotto il profilo degli oneri probatori, deve osservarsi che in presenza di un'azione esperita ai sensi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto
- nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso pagina 2 di 7 fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante Cass. 6826/2021;
Cass. 11802/2016).
Tanto premesso, è da ritenere che l'attore abbia assolto all'onere probatorio minimo su esso incombente.
Innanzitutto, deve dirsi provata la circostanza che la caduta si sia verifica nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di citazione, essendo stato ciò confermato dai testimoni escussi
, sopraggiunto immediatamente dopo il fatto, e dagli operatori ( Testimone_1 Tes_2
e ) intervenuti a seguito di chiamata al 118, i quali
[...] Testimone_3 hanno riferito che la caduta era avvenuta in strada in prossimità della griglia, e non essendo tale circostanza specificamente confutata dal convenuto.
Lo stato dei luoghi comprova una situazione di pericolosità intrinseca della cosa in custodia, in quanto, effettivamente, sul manto stradale è presente una pavimentazione composta da sampietrini che, proprio nella parte adiacente alla griglia metallica di scolo delle acque meteoriche, collocata trasversalmente al piano di calpestio e che si estende in orizzontale per tutta la lunghezza di quest'ultimo, risultano dissestati e parzialmente mancanti (come si evince dalla documentazione fotografica in atti).
Appare, pertanto, pienamente verosimile che il nel percorrere la predetta strada in Pt_1 discesa non si sia avveduto della presenza del manto dissestato in prossimità della griglia e che sia caduto sulla stessa anche a fronte della pendenza del tratto di strada percorso ed in virtù della circostanza che vi fossero delle erbacce che fuoriuscivano dalla grata e che rendevano la stessa in parte nascosta, oltre che scivolosa.
Difettano, nel caso concreto, le minime precauzioni idonee, secondo le più elementari regole di cautela, ad evitare cadute, quali la presenza di segnali di pericolo che possano mettere sull'avviso l'utente della strada in merito al dissesto della pavimentazione in prossimità della griglia, ovvero dispositivi antiscivolo che possano evitare cadute all'utente medesimo.
Lo stesso corrimano, ad oggi presente in corrispondenza della griglia, non era presente al momento del sinistro, ma è stato installato successivamente ad opera di , Testimone_1 per come confermato dallo stesso in sede di prova testimoniale. pagina 3 di 7 Nessuna prova liberatoria, di contro, è stata fornita dal convenuto, il quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Viceversa, nel caso di specie, il ha rovesciato la prospettiva degli oneri Controparte_1 probatori, invocando la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia e la necessità di dimostrazione dei caratteri dell'insidia o trabocchetto, quale fattispecie oramai superata alla luce della giurisprudenza di cui si è detto in premessa.
D'altra parte, si è osservato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, che la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa (Cass.
13222/2016). Solo, quindi, qualora vi fossero stati accorgimenti idonei ad assicurare la percezione della frattura nel marciapiedi adiacente alla grata e la presenza della grata stessa sul manto stradale rispetto al resto del percorso, il custode avrebbe potuto invocare la scarsa diligenza dell'utente nella fruizione del bene.
Nessuna emergenza istruttoria consente, inoltre, di ritenere che l'attore abbia tenuto una condotta colposa suscettibile di assumere rilevanza, sia pure in termini soltanto concorsuali ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
La domanda dell'attore deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur.
Venendo al quantum debeatur, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 09.10.2018, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di € 256.235,00 e, successivamente, quantificato in sede di comparsa conclusionale in € 95.584,00, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto al danno alla salute, il consulente tecnico nominato in corso di causa, attraverso l'esame dell'attore e della documentazione medica in atti, ha accertato che a causa della caduta il ha riportato la frattura per-sotto-trocanterica scomposta frammentata del Pt_1 femore destro e la frattura testa collo omero destro pluri-frammentaria e scomposta e che, tali danni, sono del tutto compatibili (sotto il profilo cronologico, modale, topografico, di pagina 4 di 7 adeguatezza qualitativa-quantitativa e consequenzialità) con la dinamica degli eventi come descritta nell'atto introduttivo.
L'esistenza di postumi permanenti (esiti di frattura del collo chirurgico dell'omero destro ed esiti di frattura pertrocanterica destra) tali da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del danneggiato, è stata confermata dal medesimo CTU, che li ha quantificati nella misura complessiva del 20% secondo i baremes normalmente in uso in materia di responsabilità civile.
Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, l'attore ha, altresì, subito per effetto dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, un periodo di inabilità temporanea totale al 100% di complessivi giorni 30 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 40 giorni ed inabilità temporanea parziale al 25% di 50 giorni.
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico e non scalfite dalle osservazioni formulate dal ctp di parte convenuta, a cui il perito ha debitamente replicato, anche in merito alla ininfluenza che le pregresse patologie dell'attore hanno avuto sull'evento traumatico.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi devono essere applicate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento del sinistro (70 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro € 49.908,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 3.809,75);
- euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale (considerandosi euro 115,00 per ogni giorno di ITT);
- euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- euro 2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.437,50 per invalidità temporanea parziale al 25%.
La somma così ottenuta (euro € 59.683,00) può essere personalizzata, in relazione al caso pagina 5 di 7 concreto, fino ad un massimo di € 79.147,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate.
Deve osservarsi, inoltre, che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. civ., 25164/2020).
Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, sicché alcuna somma può riconoscersi a tale titolo.
All'attore spetta, pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 59.683,00.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr.
Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Nessun danno patrimoniale, invece, può essere riconosciuto in capo all'attore, che non ha documentato spese mediche e di cura sostenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore tra € 52.001 e € 260.000 sulla base del “decisum” (Cass.,
Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014) ai valori minimi tabellari, tenuto conto del basso grado di complessità della controversia.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 59.683,00 a titolo CP_2 di risarcimento del danno, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in €
786,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, CPA e
IVA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 23.02.2024, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Cosenza, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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