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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8909 /2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Sciarrino Marika;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Riela Carlo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: si veda verbale di udienza del 30.09.2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30.09.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi del 30.09.2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza della figlia, con l'uno e con l'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso il domicilio materno;
assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in RI
(PA), via Brindisi n. 57, in favore della Sig.ra affinché la continui Parte_1 ad abitare insieme alla figlia minore , la quale ha ormai raggiunto Persona_1 un'età (15 anni) ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità incontrare il padre;
obbligo a carico di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento indiretto della figlia l'importo mensile Persona_1 di euro 180,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
obbligo di entrambi i coniugi di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella accezione e Per_1 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
assegno unico universale per la figlia erogato dall'Inps per intero alla Per_1 madre.”
3. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa così come formulata dal decidente.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.: 1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo il 19/02/1972, e , nato a [...] il Controparte_1
10/08/1971, i quali hanno contratto matrimonio il 29/05/2001 a RI (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 24, parte
II, serie A, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8909 /2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Sciarrino Marika;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Riela Carlo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: si veda verbale di udienza del 30.09.2025 in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30.09.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi del 30.09.2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza della figlia, con l'uno e con l'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso il domicilio materno;
assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in RI
(PA), via Brindisi n. 57, in favore della Sig.ra affinché la continui Parte_1 ad abitare insieme alla figlia minore , la quale ha ormai raggiunto Persona_1 un'età (15 anni) ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità incontrare il padre;
obbligo a carico di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento indiretto della figlia l'importo mensile Persona_1 di euro 180,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
obbligo di entrambi i coniugi di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella accezione e Per_1 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
assegno unico universale per la figlia erogato dall'Inps per intero alla Per_1 madre.”
3. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa così come formulata dal decidente.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.: 1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo il 19/02/1972, e , nato a [...] il Controparte_1
10/08/1971, i quali hanno contratto matrimonio il 29/05/2001 a RI (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 24, parte
II, serie A, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.