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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/09/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA GI te domiciliato in presso il difensore avv. CAMPANILE MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e in cui la ricorrente ha chiesto quanto segue:
“CHIEDE 1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_1 con collocamento presso la stessa, prevedendo incontri del padr in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle capacità genitoriali necessarie e dopo l'attuazione di un percorso di disintossicazione dalla dipendenza da droga e gioco d'azzardo; 2)
pagina 1 di 5 il sig. sposterà la sua residenza dalla casa familiare entro un mese dall'udienza di CP_1 compa elle parti innanzi al Giudice;
3) Il sig. contribuirà, a Parte_2 decorrere dal mese in cui è stata depositata la doma l figlio con la somma mensile di € 300,00 e tale importo, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, sarà corrisposto direttamente dal datore di lavoro Bi,Emme Service srl con sede in Livorno, via Nicolodi n. 45, sul conto corrente della signora BA Iban: ; 4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
5) l'assegno unico continuerà ad essere corrisposto al 100% alla sig.ra .” Pt_1
Il resistente non si è costituito in giudizio, ma parso in prima e seconda udienza, sostenendo di non avere un problema di abuso di sostanze stupefacenti come sostenuto dalla ricorrente, ma di essere disponibile a seguire un percorso SERD. La ricorrente, all'esito del deposito della ultima relazione dei Servizi, ha concluso come da ricorso.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, le parti hanno un bambino, , nato nel 2019. Per_1
pagina 2 di 5 Il bambino ha un legame sincero di affetto con il padre e la madre, sia nel processo che nell'ambito della presa in carico dei Servizi, ha dimostrato la sua volontà di preservare il rapporto padre figlio;
tuttavia, dalle relazioni dei Servizi sociali è emerso che il resistente ad oggi ha nuovamente problemi di abuso di sostanze stupefacenti, quali la cocaina;
il che, dopo un passato giovanile CP_1 difficile, in cui si era trovato a vivere di r bire periodi di incarcerazione e di vicinanza al mondo degli stupefacenti, è stato in grado di rimettersi in gioco, impegnandosi nel lavoro e costituendo un nuovo nucleo familiare con la ricorrente;
tuttavia, verosimilmente, anche a causa di seri problemi di salute che ne hanno limitato l'attività lavorativa, ha ripreso a drogarsi;
il resistente, malgrado gli incontri assistiti organizzati tra padre e figlio e il percorso SERD disposto su suo consenso, ha disertato alcuni incontri con il bambino, fino a sospenderli e non si è presentato ai controlli SERD. Ad oggi, secondo la ricorrente, il CP_1 non ha intenzione di vedere il bambino in forma assistita, né è più disp sottoporsi al monitoraggio Serd, tanto che lo stesso, a differenza di quanto successo nelle prime udienze, non è più comparso né si è costituito in giudizio, come preannunciato. In ragione di tali circostanze di fatto, il bambino deve essere affidato in via esclusiva alla madre, che secondo i Servizi è assolutamente in grado di crescere e accudire il bambino e va disposto che il padre possa tenere con sé solo Per_1 nell'ambito di incontri assistiti. Il resistente, ove intenda riprendere a vedere il figlio, chiederà ai SERVIZI la riattivazione degli incontri e del percorso SERD e i servizi garantiranno due incontri padre figlio alla settimana in forma assistita.
3.La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Pertanto, la casa familiare va assegnata alla ricorrente.
4.Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei pagina 3 di 5 figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, la ricorrente ora lavora con stipendio di € 1500 al mese, mentre il padre del minore lavora nel settore edilizio con una impresa individuale. Poiché il padre non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto e ha anche omesso il pagamento delle spese straordinarie, appare congruo disporre in favore del bambino un contributo di € 300,00 al mese, oltre 50% spese straordinarie e assegno unico in favore della sola ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico del con pagamento in favore dello CP_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. Il minore figlio della coppia sia affidato in via esclusiva alla madre, presso cui è collocato;
2. Assegna la casa familiare alla ricorrente;
3. Dispone che il padre veda il figlio in forma assistita due volte alla settimana;
il resistente, ove intenda riprendere a vedere il figlio, chiederà ai SERVIZI la riattivazione degli incontri e del percorso SERD;
4. Il resistente verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal settembre 2024 e entro il 10 di ogni mese la somma di € 300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida CNF;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
pagina 4 di 5 condanna il resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquida in € 2770,50 oltre accessori come per legge;
Livorno, 08/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA GI te domiciliato in presso il difensore avv. CAMPANILE MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e in cui la ricorrente ha chiesto quanto segue:
“CHIEDE 1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_1 con collocamento presso la stessa, prevedendo incontri del padr in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle capacità genitoriali necessarie e dopo l'attuazione di un percorso di disintossicazione dalla dipendenza da droga e gioco d'azzardo; 2)
pagina 1 di 5 il sig. sposterà la sua residenza dalla casa familiare entro un mese dall'udienza di CP_1 compa elle parti innanzi al Giudice;
3) Il sig. contribuirà, a Parte_2 decorrere dal mese in cui è stata depositata la doma l figlio con la somma mensile di € 300,00 e tale importo, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, sarà corrisposto direttamente dal datore di lavoro Bi,Emme Service srl con sede in Livorno, via Nicolodi n. 45, sul conto corrente della signora BA Iban: ; 4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
5) l'assegno unico continuerà ad essere corrisposto al 100% alla sig.ra .” Pt_1
Il resistente non si è costituito in giudizio, ma parso in prima e seconda udienza, sostenendo di non avere un problema di abuso di sostanze stupefacenti come sostenuto dalla ricorrente, ma di essere disponibile a seguire un percorso SERD. La ricorrente, all'esito del deposito della ultima relazione dei Servizi, ha concluso come da ricorso.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, le parti hanno un bambino, , nato nel 2019. Per_1
pagina 2 di 5 Il bambino ha un legame sincero di affetto con il padre e la madre, sia nel processo che nell'ambito della presa in carico dei Servizi, ha dimostrato la sua volontà di preservare il rapporto padre figlio;
tuttavia, dalle relazioni dei Servizi sociali è emerso che il resistente ad oggi ha nuovamente problemi di abuso di sostanze stupefacenti, quali la cocaina;
il che, dopo un passato giovanile CP_1 difficile, in cui si era trovato a vivere di r bire periodi di incarcerazione e di vicinanza al mondo degli stupefacenti, è stato in grado di rimettersi in gioco, impegnandosi nel lavoro e costituendo un nuovo nucleo familiare con la ricorrente;
tuttavia, verosimilmente, anche a causa di seri problemi di salute che ne hanno limitato l'attività lavorativa, ha ripreso a drogarsi;
il resistente, malgrado gli incontri assistiti organizzati tra padre e figlio e il percorso SERD disposto su suo consenso, ha disertato alcuni incontri con il bambino, fino a sospenderli e non si è presentato ai controlli SERD. Ad oggi, secondo la ricorrente, il CP_1 non ha intenzione di vedere il bambino in forma assistita, né è più disp sottoporsi al monitoraggio Serd, tanto che lo stesso, a differenza di quanto successo nelle prime udienze, non è più comparso né si è costituito in giudizio, come preannunciato. In ragione di tali circostanze di fatto, il bambino deve essere affidato in via esclusiva alla madre, che secondo i Servizi è assolutamente in grado di crescere e accudire il bambino e va disposto che il padre possa tenere con sé solo Per_1 nell'ambito di incontri assistiti. Il resistente, ove intenda riprendere a vedere il figlio, chiederà ai SERVIZI la riattivazione degli incontri e del percorso SERD e i servizi garantiranno due incontri padre figlio alla settimana in forma assistita.
3.La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Pertanto, la casa familiare va assegnata alla ricorrente.
4.Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei pagina 3 di 5 figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, la ricorrente ora lavora con stipendio di € 1500 al mese, mentre il padre del minore lavora nel settore edilizio con una impresa individuale. Poiché il padre non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto e ha anche omesso il pagamento delle spese straordinarie, appare congruo disporre in favore del bambino un contributo di € 300,00 al mese, oltre 50% spese straordinarie e assegno unico in favore della sola ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico del con pagamento in favore dello CP_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. Il minore figlio della coppia sia affidato in via esclusiva alla madre, presso cui è collocato;
2. Assegna la casa familiare alla ricorrente;
3. Dispone che il padre veda il figlio in forma assistita due volte alla settimana;
il resistente, ove intenda riprendere a vedere il figlio, chiederà ai SERVIZI la riattivazione degli incontri e del percorso SERD;
4. Il resistente verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal settembre 2024 e entro il 10 di ogni mese la somma di € 300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida CNF;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
pagina 4 di 5 condanna il resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquida in € 2770,50 oltre accessori come per legge;
Livorno, 08/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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