Sentenza breve 10 dicembre 2025
Decreto collegiale 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22278 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13090 del 2025, proposto da
AR MZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di inammissibilità adottato dal Questore di Roma in data 3.9.2025, con riferimento all’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno presentata in favore del ricorrente; nonché, solo in subordine, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. VA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il decreto di inammissibilità adottato dal Questore di Roma in data 3.9.2025, con riferimento all’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno, si fonda esclusivamente sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del ricorrente;
- in data 2.12.2025, come dimostrato da parte ricorrente, è stato sottoscritto il contratto di soggiorno;
- per un indirizzo giurisprudenziale che il collegio condivide (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana;
- pertanto, fatte salve le valutazioni future dell’amministrazione, il provvedimento di rigetto impugnato deve essere annullato;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del presente grado di giudizio tra le parti, in particolare tenuto conto dell’incidenza anche dell’anzidetta sopravvenienza sulla vicenda trattata, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente laddove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IO, Presidente
VA ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ON | IE IO |
IL SEGRETARIO