Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7316 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PECORARIO VINCENZO , giusta procura generale alle Parte_1 liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. FUMO NICOLA , presso CP_1 il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in atti il 7.6.2024 parte ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l al CP_1 fine di ottenere l'accertamento del diritto alla percezione della Naspi a seguito di asserito rapporto di lavoro a tempo determinato presso il , Controparte_2 Parte_2
dal 30.09.2022 al 30.06.2023, chiedendo all'Ill.mo Giudice adito la condanna
[...] CP_ dell' alla corresponsione in favore dell'istante del corrispondente importo.
CP_ L' ritualmente citato si costituiva, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda .
All'odierna udienza la causa veniva discussa in modalità cartolare e decisa, come da sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento dell'istituto in parola, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo che ha interessato suddetta materia.
1
Oggetto di tale assicurazione era, dunque, il rischio costituito dall'inattività dovuta a mancanza di lavoro per le condizioni del relativo mercato.
Per potere avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione era necessario che l'assicurato potesse far valere la titolarità dei seguenti requisiti:
- due anni di anzianità assicurativa;
- un anno di contribuzione – ovvero 52 settimane nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
- iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Per gli addetti a lavorazioni di durata inferiore a sei mesi (e dunque per chi abbia lavorato meno di 52 settimane nell'anno, per i lavoratori stagionali e salutari), venne introdotta a partire dal 1998 la possibilità di accedere ad una forma di indennità di disoccupazione in misura ridotta, ossia per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.
I requisiti minimi fissati per il conseguimento di tale prestazione vennero individuati in: 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e l'aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni nel periodo di riferimento, oltre all'iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Il quadro normativo così delineato ha subito significativi mutamenti in seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012, il cui art. 2 ha istituito la cd. NAspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che, per le cessazioni dal lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la precedente indennità di disoccupazione, nelle forme ordinaria e ridotta.
Segnatamente, la novella ha disposto che per l'erogazione dell'indennità NAspi ordinaria continuano ad essere necessari i requisiti già previsti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre poi che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e che sussista almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
All'indennità di disoccupazione in forma ridotta è stata sostituita la cd. Naspi, per la cui erogazione è necessario: lo stato di disoccupazione involontario, attestato a mezzo autodichiarazione dell'interessato al
Centro per l'impiego che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto – ed è questa la differenza più significativa rispetto al regime dell'indennità di disoccupazione - il requisito della anzianità assicurativa.
Sono altresì necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato, nonché dimostrato a mezzo prova documentale, la CP_ titolarità di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dell'indennità anche perché l' non prova che tipo di attività abbia svolto la ricorrente dopo il licenziamento dalla scuola limitandosi solo ad affermare che la
NASPI è incompatibile col lavoro autonomo.
Ne consegue il diritto dell'istante al conseguimento del beneficio richiesto ricorrendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede, disattesa ogni contraria istanza:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
NASPI come da ricorso
CP_ b) Condanna l' in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità Naspi con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla data della domanda oltre interessi;
CP_ c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.632,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori anticipatari
Aversa 07/04/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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