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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14/08/1958 rappresentato e difeso dall' avv. PINNA ELENA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SGARGI MONICA e dall'avv. SGARGI MARTA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
*
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 20/02/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/05/2024, hiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 550/2021 emessa dal Tribunale di Cremona il 21/10/2021
e pubblicata il 3/11/2021, nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nato il [...] dall'unione con mediante Controparte_1
versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda di revisione, allegava il ricorrente di aver contratto nuove nozze in data
2/11/2021 con e di aver quindi dovuto sostenere una serie di spese, conseguenti al Persona_1
trasferimento in Italia della moglie e della figlia di lei. Alla luce di questi avvenimenti,
[...]
chiedeva dunque la riduzione del contributo al mantenimento del figlio Parte_1
a complessivi € 200 mensili nonché la modifica della percentuale di ripartizione delle Per_2
spese straordinarie tra i genitori, con attribuzione al padre della quota del 30%.
Con comparsa depositata il 19/07/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree;
evidenziava la resistente che la situazione reddituale dell'ex marito risultava di fatto migliorata e, al contempo, la propria condizione economica era in via di peggioramento, non sussistendo pertanto i presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio come richiesta da parte ricorrente.
In data 12/09/2024 la parte resistente depositava ex art. 473 bis.17 c.p.c. deducendo la mancata contestazione delle proprie allegazioni.
In data 23/09/2024 la parte ricorrente depositava memoria insistendo nelle richieste avanzate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte ricorrente il 23/09/2024 e, a fronte della proposta conciliativa formulata, su richiesta della parte resistente, disponeva un rinvio in pendenza di trattative.
Con successive note depositate in atti, le parti dichiaravano di non aver concluso un accordo;
il
Giudice, pertanto, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Alla successiva udienza in prosecuzione ex art. 473 bis.21,22 c.p.c. del 20/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
Alla medesima udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
*
La domanda di revisione delle condizioni di divorzio
Preliminarmente, viste le eccezioni formulate in atti, ribadisce il Collegio che la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 23/09/2024, corredata di documentazione, è tardiva.
In punto, deve osservarsi che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie.
Dunque, pur nella specialità del rito, in materia di famiglia permangono oneri di allegazione e prova da articolarsi nei termini indicati dal codice, anche in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete
è valutabile dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, lo stesso art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.) stabilisce in modo chiaro e puntuale i documenti che le parti devono allegare al ricorso e alla comparsa di costituzione così come l'art. 473 bis.17 c.p.c. delimita il contenuto degli ulteriori scritti difensivi.
In definitiva, dalla disamina delle norme citate si evince che sulle parti grava un preciso obbligo di disclosure, essendo esse onerate di formulare le rispettive richieste e di produrre tutti i documenti rilevanti entro precisi termini e, pertanto, tendenzialmente prima dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Ciò vale, in particolare, non solo per la categoria dei diritti disponibili, ma anche per i diritti c.d. relativamente disponibili (tra i quali rientra il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne) la cui tutela è dominata dalla iniziativa delle parti. L'art. 473 bis.19 c.p.c. del resto consente la totale riapertura delle difese in corso di causa solo se vi sono nuove circostanze o nuovi accertamenti istruttori.
Tanto premesso, rilevato che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato una memoria oltre i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., in spregio al contraddittorio, e ha prodotto documentazione risalente nel tempo, in difetto di sopravvenienze, come tempestivamente eccepito dalla parte resistente e come già rilevato in corso di giudizio, la memoria è inammissibile e la documentazione inutilizzabile.
Ciò posto, nel merito, rileva il Collegio che il ricorrente ha domandato la revisione delle condizioni divorzili nella parte in cui stabiliscono l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma mensile di € 400 (somma che, rivalutata Per_2 secondo gli indici istat, corrisponderebbe a € 445), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal Giudice al momento della emissione del provvedimento. Più in dettaglio, per quanto qui interessa, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Dando applicazione ai richiamati principi nel caso di specie, la domanda non può essere accolta. Innanzitutto, preme rilevare che non sono state provati né finanche allegati da parte attrice fatti che riguardino il figlio che persuadano della contrazione delle sue esigenze economiche. Al Per_2
contrario, lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo, ha ammesso l'incremento delle spese correnti del figlio, tenuto conto che il ragazzo è divenuto da poco maggiorenne e ha iniziato a frequentare l'università. Del resto, come noto, la crescita e il raggiungimento della maggiore età del figlio determinano, di regola, maggiori spese che possono eventualmente giustificare l'aumento dell'assegno posto a carico del genitore non convivente e non, invece, una sua diminuzione (v. Cass.
n. 21993/2021).
Ciò posto, quanto alla condizione economica dei genitori si osserva quanto segue. ha allegato di aver subito un peggioramento della propria Parte_1
condizione economica a causa delle spese connesse alle necessità di trasferimento in Italia della moglie e della figlia di lei (nata il [...]). Persona_1 Per_3
In punto, emerge agli atti che il ricorrente ha contratto matrimonio con in data Persona_1
02/08/2021, prima della emissione della sentenza definitiva di divorzio da Controparte_1
Dunque, presumibilmente, il nuovo nucleo familiare era già costituito al momento della precisazione delle conclusioni nel procedimento divorzile (avvenuta in data 27/05/2021) e come tale, la circostanza non costituisce fatto nuovo deducibile in questa sede, atteso che le circostanze di fatto pregresse alla pronuncia del provvedimento di cui è richiesta la modifica non possono avere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Nondimeno, anche a prescindere da tale evidenza, a parere del Collegio, il fatto di avere l'onerato costituito un nuovo nucleo familiare, non alleggerisce le obbligazioni sullo stesso gravanti nei confronti dei precedenti familiari. Infatti, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale
“a seguito della separazione e del divorzio, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità
e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 22 novembre del
2000, n. 15065).
Peraltro, non risulta allegata e/o provata alcuna specifica ragione per la quale ritenere che il nuovo nucleo familiare costituito comporti straordinarie responsabilità e oneri in capo all'odierno ricorrente.
Infatti, lo stesso ha dichiarato che da marzo 2024 la moglie e la di Parte_1
lei figlia si trovano in Russia, ove frequenta la scuola, e non è allo stato previsto un loro Per_3 rientro in Italia. Ne consegue che, evidentemente, le asserite necessità e spese connesse alla nuova convivenza sono, di fatto, venute meno, in mancanza di uno stabile trasferimento in Italia.
Inoltre, sulla base di quanto prodotto in atti, può ragionevolmente affermarsi che Persona_1
mantenga capacità lavorativa e reddituale integra e non necessiti di essere mantenuta dal marito, atteso che ella è laureata, in età da lavoro e dotata di esperienza professionale come insegnante (v. doc. 24 allegato al ricorso). Ancora, deve precisarsi che dal matrimonio non sorge alcun obbligo in capo a nei confronti della figlia del nuovo coniuge, in quanto il Parte_1
dovere di provvedere al mantenimento della prole grava esclusivamente sul genitore.
Del tutto apodittica e priva di riferimenti è dunque l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale il matrimonio “con persona straniera” ha comportato e comporta dei costi significativi (v. verbale dell'udienza del 20/02/2025).
Invero, osserva il Collegio che non ha affatto provato una reale Parte_1
contrazione della propria capacità economica rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza n. 550/2021. Difatti, nel 2021, all'esito del giudizio di divorzio, il ricorrente aveva dedotto di essersi da poco ritirato in pensione con percezione di emolumento pensionistico mensile lordo di circa € 2000 (v. p. 9 della sentenza n. 550/2021).
Ebbene, dai documenti versati in atti la condizione reddituale di Parte_1
pare francamente analoga o finanche migliorata, atteso che egli attualmente ha documentato un reddito netto da pensione pari a circa € 2000 (v. C.U. 2024: redditi € 30265,56, imposta netta
6865,05), ossia maggiore rispetto a quanto percepito negli anni precedenti (C.U. 2023: redditi €
28489,40, imposta netta € 8081,47; C.U. 2022: redditi € 27789,97 , imposta netta € 5685,05).
Constatata dunque l'assenza di una variazione reddituale in peius, deve altresì sottolinearsi che, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di aver sostenuto, oltre Parte_1
ai costi per tasse e utenze domestiche, le seguenti spese: € 356 per polizza assicurativa sanitaria stipulata dalla moglie;
€ 135 per traduzione di documenti non meglio precisati;
circa € 3000 per voli aerei della moglie e della figlia da e per la Russia (solo parzialmente documentati); spese per sostegno psicologico in favore di (pari a € 102); spese per il mantenimento e la cura degli animali Per_3
d'affezione adottati per (di cui, documentati € 150 per veterinario); spese per tasse e Per_3
trasporti scolastici di (i atti risultano € 120 per iscrizione, circa € 120 per libri, € 562 per Per_3
abbonamento trasporti); costi per la scuola di alfabetizzazione frequentata dalla moglie (€ 22); costi per la scuola di guida della moglie (€ 415).
Ebbene, osserva, al riguardo, il Collegio che nessuna delle spese indicate dal ricorrente, né per titolo né per consistenza, attesta un reale peggioramento significativo e non transitorio delle condizioni economiche del genitore obbligato, ribadito che peraltro, cessata la convivenza con il nuovo nucleo familiare, le asserite esigenze di spesa sono oggi venute meno.
Invero, il ricorrente ha prodotto solo parziali ricevute, fatture e, più in generale, ha versato in atti documentazione incompleta per attestare e provare le spese dichiaratamente sostenute in favore della moglie e della di lei figlia;
non sono, invece, prodotte evidenze che provino in modo univoco che il ricorrente ha effettivamente sostenuto in prima persona tutte le spese in luogo della moglie, la quale può aver – quantomeno - contribuito al pagamento delle spese relative alle proprie esigenze correnti, soprattutto, per quelle voluttuarie.
Inoltre, deve ribadirsi che non è affatto obbligato nei confronti di Parte_1
avendo quindi egli scelto di sostenere spese per la bambina a titolo del tutto spontaneo e Per_3
autonomo, decisione che, tuttavia, non può certamente determinare una cessazione (e/o riduzione) degli obblighi nei confronti del figlio tuttora titolare del diritto a essere mantenuto dai Per_2
genitori.
Infine, appare inidoneo a provare il peggioramento della situazione economica del ricorrente l'atto di transazione stipulato con WDS spa, con il quale in data 27/04/2021 Parte_1
ha assunto l'obbligo di versare € 14000, trattandosi di negozio antecedente alla pronuncia di divorzio e, come tale, irrilevante in questa sede. Né, parimenti, appare significativa la spesa indicata per bollette (gas e luce), condominio e tari, trattandosi di costi continuativi e comuni per oneri abitativi, costi che, quantomeno forfettariamente, sono stati già considerati in sede di divorzio.
Ancora, ribadito che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza del presupposto per la revisione delle condizioni di divorzio, preme comunque precisare che, in ogni caso, il provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento presuppone non solo un mutamento rilevante della situazione personale ed economica dei genitori, ma anche la sua idoneità a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass.
18608/2021).
Ne consegue che nella valutazione dell'equilibrio determinato dalla sentenza di divorzio occorre valutare non solo la posizione del ricorrente, ma anche le attuali esigenze del figlio e la condizione del genitore destinatario dell'assegno. Sotto questo profilo, ribadito che - come già accennato - con la crescita aumentano le esigenze economiche della prole, circostanza che non ha bisogno di specifica dimostrazione, risulta agli atti che a in data 13/01/2025, è stata riconosciuta Controparte_1 inabilità ai sensi dell'art. 2, co. 12 legge 335/95 e, conseguentemente, in data 20/01/2025 il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro in essere. Dunque, da un lato la condizione economica e reddituale del padre non è peggiorata, e, dall'altro, la situazione del genitore destinatario dell'assegno non pare affatto migliorata. In definitiva, non emerge alcuna circostanza che possa giustificare una riduzione del contributo paterno al mantenimento di Per_2
Resta da precisare che l'avvenuta consegna di alcuni beni al figlio (i.e. libretto postale e buoni fruttiferi postali) non vale a esonerare il ricorrente dall'obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
Infatti, risulta che il padre abbia consegnato a al compimento del suo diciottesimo Per_2
compleanno, un libretto postale a lui intestato con saldo pari a € 4770. Inoltre, in corso di giudizio,
ha consegnato al figlio alcuni buoni fruttiferi postali - offerti Parte_1
inizialmente a titolo di posta conciliativa -, i quali tuttavia risultano ab origine intestati a Per_2
medesimo sin dalla sottoscrizione, avvenuta tra il 2011 e il 2013. Dunque, non vi è stato oggi alcun esborso a carico del padre, essendosi egli limitato a consegnare al figlio (peraltro tardivamente) beni di cui quest'ultimo era già proprietario e di cui poteva liberamente disporre sin dal compimento della maggiore età.
Invero, anche prescindendo dalle contestazioni in ordine alla provenienza delle somme depositate e investite, pare sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale l'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità (in termini, Cass. ord. 6111/2024).
Restano pertanto prive di rilievo le sopra indicate elargizioni, nella misura in cui siano effettivamente imputabili al padre (e non a parenti di quest'ultimo), in quanto, configurandosi come “regali del papà”, esse non presentano una funzione solutoria, ma liberale, e, in ogni caso, anche solo per entità
e rilevanza, non costituiscono attribuzioni sufficienti allo scopo di garantire il soddisfacimento delle necessità del figlio. Persiste pertanto invariato in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento nei confronti di Per_2
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda della parte ricorrente deve essere rigettata non sussistendo i giustificati motivi che possano determinare una revisione ai sensi dell'art. 473 bis.29
c.p.c.
* le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, deve essere condannato a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3387 , oltre accessori
(scaglione € 5200,01 – 26.000, fase istruttoria e fase decisoria dimidiate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e eccezione, così statuisce:
1. RIGETTA la domanda del ricorrente per le ragioni di fatto e di diritto indicate in espositiva;
2. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 3387 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva se e in quanto dovuta e c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14/08/1958 rappresentato e difeso dall' avv. PINNA ELENA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SGARGI MONICA e dall'avv. SGARGI MARTA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
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CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 20/02/2025.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/05/2024, hiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 550/2021 emessa dal Tribunale di Cremona il 21/10/2021
e pubblicata il 3/11/2021, nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nato il [...] dall'unione con mediante Controparte_1
versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda di revisione, allegava il ricorrente di aver contratto nuove nozze in data
2/11/2021 con e di aver quindi dovuto sostenere una serie di spese, conseguenti al Persona_1
trasferimento in Italia della moglie e della figlia di lei. Alla luce di questi avvenimenti,
[...]
chiedeva dunque la riduzione del contributo al mantenimento del figlio Parte_1
a complessivi € 200 mensili nonché la modifica della percentuale di ripartizione delle Per_2
spese straordinarie tra i genitori, con attribuzione al padre della quota del 30%.
Con comparsa depositata il 19/07/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree;
evidenziava la resistente che la situazione reddituale dell'ex marito risultava di fatto migliorata e, al contempo, la propria condizione economica era in via di peggioramento, non sussistendo pertanto i presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio come richiesta da parte ricorrente.
In data 12/09/2024 la parte resistente depositava ex art. 473 bis.17 c.p.c. deducendo la mancata contestazione delle proprie allegazioni.
In data 23/09/2024 la parte ricorrente depositava memoria insistendo nelle richieste avanzate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte ricorrente il 23/09/2024 e, a fronte della proposta conciliativa formulata, su richiesta della parte resistente, disponeva un rinvio in pendenza di trattative.
Con successive note depositate in atti, le parti dichiaravano di non aver concluso un accordo;
il
Giudice, pertanto, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Alla successiva udienza in prosecuzione ex art. 473 bis.21,22 c.p.c. del 20/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
Alla medesima udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
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La domanda di revisione delle condizioni di divorzio
Preliminarmente, viste le eccezioni formulate in atti, ribadisce il Collegio che la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 23/09/2024, corredata di documentazione, è tardiva.
In punto, deve osservarsi che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie.
Dunque, pur nella specialità del rito, in materia di famiglia permangono oneri di allegazione e prova da articolarsi nei termini indicati dal codice, anche in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete
è valutabile dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, lo stesso art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.) stabilisce in modo chiaro e puntuale i documenti che le parti devono allegare al ricorso e alla comparsa di costituzione così come l'art. 473 bis.17 c.p.c. delimita il contenuto degli ulteriori scritti difensivi.
In definitiva, dalla disamina delle norme citate si evince che sulle parti grava un preciso obbligo di disclosure, essendo esse onerate di formulare le rispettive richieste e di produrre tutti i documenti rilevanti entro precisi termini e, pertanto, tendenzialmente prima dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Ciò vale, in particolare, non solo per la categoria dei diritti disponibili, ma anche per i diritti c.d. relativamente disponibili (tra i quali rientra il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne) la cui tutela è dominata dalla iniziativa delle parti. L'art. 473 bis.19 c.p.c. del resto consente la totale riapertura delle difese in corso di causa solo se vi sono nuove circostanze o nuovi accertamenti istruttori.
Tanto premesso, rilevato che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato una memoria oltre i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., in spregio al contraddittorio, e ha prodotto documentazione risalente nel tempo, in difetto di sopravvenienze, come tempestivamente eccepito dalla parte resistente e come già rilevato in corso di giudizio, la memoria è inammissibile e la documentazione inutilizzabile.
Ciò posto, nel merito, rileva il Collegio che il ricorrente ha domandato la revisione delle condizioni divorzili nella parte in cui stabiliscono l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma mensile di € 400 (somma che, rivalutata Per_2 secondo gli indici istat, corrisponderebbe a € 445), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal Giudice al momento della emissione del provvedimento. Più in dettaglio, per quanto qui interessa, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Dando applicazione ai richiamati principi nel caso di specie, la domanda non può essere accolta. Innanzitutto, preme rilevare che non sono state provati né finanche allegati da parte attrice fatti che riguardino il figlio che persuadano della contrazione delle sue esigenze economiche. Al Per_2
contrario, lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo, ha ammesso l'incremento delle spese correnti del figlio, tenuto conto che il ragazzo è divenuto da poco maggiorenne e ha iniziato a frequentare l'università. Del resto, come noto, la crescita e il raggiungimento della maggiore età del figlio determinano, di regola, maggiori spese che possono eventualmente giustificare l'aumento dell'assegno posto a carico del genitore non convivente e non, invece, una sua diminuzione (v. Cass.
n. 21993/2021).
Ciò posto, quanto alla condizione economica dei genitori si osserva quanto segue. ha allegato di aver subito un peggioramento della propria Parte_1
condizione economica a causa delle spese connesse alle necessità di trasferimento in Italia della moglie e della figlia di lei (nata il [...]). Persona_1 Per_3
In punto, emerge agli atti che il ricorrente ha contratto matrimonio con in data Persona_1
02/08/2021, prima della emissione della sentenza definitiva di divorzio da Controparte_1
Dunque, presumibilmente, il nuovo nucleo familiare era già costituito al momento della precisazione delle conclusioni nel procedimento divorzile (avvenuta in data 27/05/2021) e come tale, la circostanza non costituisce fatto nuovo deducibile in questa sede, atteso che le circostanze di fatto pregresse alla pronuncia del provvedimento di cui è richiesta la modifica non possono avere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Nondimeno, anche a prescindere da tale evidenza, a parere del Collegio, il fatto di avere l'onerato costituito un nuovo nucleo familiare, non alleggerisce le obbligazioni sullo stesso gravanti nei confronti dei precedenti familiari. Infatti, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale
“a seguito della separazione e del divorzio, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità
e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 22 novembre del
2000, n. 15065).
Peraltro, non risulta allegata e/o provata alcuna specifica ragione per la quale ritenere che il nuovo nucleo familiare costituito comporti straordinarie responsabilità e oneri in capo all'odierno ricorrente.
Infatti, lo stesso ha dichiarato che da marzo 2024 la moglie e la di Parte_1
lei figlia si trovano in Russia, ove frequenta la scuola, e non è allo stato previsto un loro Per_3 rientro in Italia. Ne consegue che, evidentemente, le asserite necessità e spese connesse alla nuova convivenza sono, di fatto, venute meno, in mancanza di uno stabile trasferimento in Italia.
Inoltre, sulla base di quanto prodotto in atti, può ragionevolmente affermarsi che Persona_1
mantenga capacità lavorativa e reddituale integra e non necessiti di essere mantenuta dal marito, atteso che ella è laureata, in età da lavoro e dotata di esperienza professionale come insegnante (v. doc. 24 allegato al ricorso). Ancora, deve precisarsi che dal matrimonio non sorge alcun obbligo in capo a nei confronti della figlia del nuovo coniuge, in quanto il Parte_1
dovere di provvedere al mantenimento della prole grava esclusivamente sul genitore.
Del tutto apodittica e priva di riferimenti è dunque l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale il matrimonio “con persona straniera” ha comportato e comporta dei costi significativi (v. verbale dell'udienza del 20/02/2025).
Invero, osserva il Collegio che non ha affatto provato una reale Parte_1
contrazione della propria capacità economica rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza n. 550/2021. Difatti, nel 2021, all'esito del giudizio di divorzio, il ricorrente aveva dedotto di essersi da poco ritirato in pensione con percezione di emolumento pensionistico mensile lordo di circa € 2000 (v. p. 9 della sentenza n. 550/2021).
Ebbene, dai documenti versati in atti la condizione reddituale di Parte_1
pare francamente analoga o finanche migliorata, atteso che egli attualmente ha documentato un reddito netto da pensione pari a circa € 2000 (v. C.U. 2024: redditi € 30265,56, imposta netta
6865,05), ossia maggiore rispetto a quanto percepito negli anni precedenti (C.U. 2023: redditi €
28489,40, imposta netta € 8081,47; C.U. 2022: redditi € 27789,97 , imposta netta € 5685,05).
Constatata dunque l'assenza di una variazione reddituale in peius, deve altresì sottolinearsi che, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di aver sostenuto, oltre Parte_1
ai costi per tasse e utenze domestiche, le seguenti spese: € 356 per polizza assicurativa sanitaria stipulata dalla moglie;
€ 135 per traduzione di documenti non meglio precisati;
circa € 3000 per voli aerei della moglie e della figlia da e per la Russia (solo parzialmente documentati); spese per sostegno psicologico in favore di (pari a € 102); spese per il mantenimento e la cura degli animali Per_3
d'affezione adottati per (di cui, documentati € 150 per veterinario); spese per tasse e Per_3
trasporti scolastici di (i atti risultano € 120 per iscrizione, circa € 120 per libri, € 562 per Per_3
abbonamento trasporti); costi per la scuola di alfabetizzazione frequentata dalla moglie (€ 22); costi per la scuola di guida della moglie (€ 415).
Ebbene, osserva, al riguardo, il Collegio che nessuna delle spese indicate dal ricorrente, né per titolo né per consistenza, attesta un reale peggioramento significativo e non transitorio delle condizioni economiche del genitore obbligato, ribadito che peraltro, cessata la convivenza con il nuovo nucleo familiare, le asserite esigenze di spesa sono oggi venute meno.
Invero, il ricorrente ha prodotto solo parziali ricevute, fatture e, più in generale, ha versato in atti documentazione incompleta per attestare e provare le spese dichiaratamente sostenute in favore della moglie e della di lei figlia;
non sono, invece, prodotte evidenze che provino in modo univoco che il ricorrente ha effettivamente sostenuto in prima persona tutte le spese in luogo della moglie, la quale può aver – quantomeno - contribuito al pagamento delle spese relative alle proprie esigenze correnti, soprattutto, per quelle voluttuarie.
Inoltre, deve ribadirsi che non è affatto obbligato nei confronti di Parte_1
avendo quindi egli scelto di sostenere spese per la bambina a titolo del tutto spontaneo e Per_3
autonomo, decisione che, tuttavia, non può certamente determinare una cessazione (e/o riduzione) degli obblighi nei confronti del figlio tuttora titolare del diritto a essere mantenuto dai Per_2
genitori.
Infine, appare inidoneo a provare il peggioramento della situazione economica del ricorrente l'atto di transazione stipulato con WDS spa, con il quale in data 27/04/2021 Parte_1
ha assunto l'obbligo di versare € 14000, trattandosi di negozio antecedente alla pronuncia di divorzio e, come tale, irrilevante in questa sede. Né, parimenti, appare significativa la spesa indicata per bollette (gas e luce), condominio e tari, trattandosi di costi continuativi e comuni per oneri abitativi, costi che, quantomeno forfettariamente, sono stati già considerati in sede di divorzio.
Ancora, ribadito che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza del presupposto per la revisione delle condizioni di divorzio, preme comunque precisare che, in ogni caso, il provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento presuppone non solo un mutamento rilevante della situazione personale ed economica dei genitori, ma anche la sua idoneità a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass.
18608/2021).
Ne consegue che nella valutazione dell'equilibrio determinato dalla sentenza di divorzio occorre valutare non solo la posizione del ricorrente, ma anche le attuali esigenze del figlio e la condizione del genitore destinatario dell'assegno. Sotto questo profilo, ribadito che - come già accennato - con la crescita aumentano le esigenze economiche della prole, circostanza che non ha bisogno di specifica dimostrazione, risulta agli atti che a in data 13/01/2025, è stata riconosciuta Controparte_1 inabilità ai sensi dell'art. 2, co. 12 legge 335/95 e, conseguentemente, in data 20/01/2025 il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro in essere. Dunque, da un lato la condizione economica e reddituale del padre non è peggiorata, e, dall'altro, la situazione del genitore destinatario dell'assegno non pare affatto migliorata. In definitiva, non emerge alcuna circostanza che possa giustificare una riduzione del contributo paterno al mantenimento di Per_2
Resta da precisare che l'avvenuta consegna di alcuni beni al figlio (i.e. libretto postale e buoni fruttiferi postali) non vale a esonerare il ricorrente dall'obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
Infatti, risulta che il padre abbia consegnato a al compimento del suo diciottesimo Per_2
compleanno, un libretto postale a lui intestato con saldo pari a € 4770. Inoltre, in corso di giudizio,
ha consegnato al figlio alcuni buoni fruttiferi postali - offerti Parte_1
inizialmente a titolo di posta conciliativa -, i quali tuttavia risultano ab origine intestati a Per_2
medesimo sin dalla sottoscrizione, avvenuta tra il 2011 e il 2013. Dunque, non vi è stato oggi alcun esborso a carico del padre, essendosi egli limitato a consegnare al figlio (peraltro tardivamente) beni di cui quest'ultimo era già proprietario e di cui poteva liberamente disporre sin dal compimento della maggiore età.
Invero, anche prescindendo dalle contestazioni in ordine alla provenienza delle somme depositate e investite, pare sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale l'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità (in termini, Cass. ord. 6111/2024).
Restano pertanto prive di rilievo le sopra indicate elargizioni, nella misura in cui siano effettivamente imputabili al padre (e non a parenti di quest'ultimo), in quanto, configurandosi come “regali del papà”, esse non presentano una funzione solutoria, ma liberale, e, in ogni caso, anche solo per entità
e rilevanza, non costituiscono attribuzioni sufficienti allo scopo di garantire il soddisfacimento delle necessità del figlio. Persiste pertanto invariato in capo al ricorrente l'obbligo di mantenimento nei confronti di Per_2
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda della parte ricorrente deve essere rigettata non sussistendo i giustificati motivi che possano determinare una revisione ai sensi dell'art. 473 bis.29
c.p.c.
* le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, deve essere condannato a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3387 , oltre accessori
(scaglione € 5200,01 – 26.000, fase istruttoria e fase decisoria dimidiate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e eccezione, così statuisce:
1. RIGETTA la domanda del ricorrente per le ragioni di fatto e di diritto indicate in espositiva;
2. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 3387 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, iva se e in quanto dovuta e c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato