Trib. Cremona, sentenza 16/04/2025, n. 204
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso presentato da un padre volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, specificamente la riduzione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e la modifica della ripartizione delle spese straordinarie. Il ricorrente lamentava un peggioramento della propria situazione economica a causa delle spese connesse al nuovo matrimonio e al trasferimento in Italia della moglie e della figlia di lei, chiedendo la riduzione del contributo mensile da € 400 a € 200 e la diminuzione della propria quota di spese straordinarie al 30%. La resistente, ex moglie, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo un miglioramento della condizione reddituale dell'ex marito e un peggioramento della propria, escludendo quindi i presupposti per la revisione. Il ricorrente ha sollevato l'inammissibilità di una memoria depositata dalla resistente ex art. 473 bis.17 c.p.c., deducendo la mancata contestazione delle proprie allegazioni, mentre la resistente ha insistito nelle proprie richieste. Il Giudice Delegato aveva precedentemente dichiarato inammissibile una memoria del ricorrente e, dopo un rinvio per trattative conciliative fallite, le parti avevano precisato le conclusioni.

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria depositata dal ricorrente in data 23/09/2024, ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c. e in contrasto con gli oneri di allegazione e prova previsti dal rito di famiglia, nonché con il principio di leale collaborazione. Nel merito, la domanda di revisione è stata rigettata. Il Tribunale ha rilevato che non sono state provate né allegate circostanze relative al figlio che giustifichino una riduzione delle sue esigenze economiche, anzi, la sua maggiore età e l'inizio dell'università implicano tendenzialmente un aumento delle spese. Quanto alla condizione economica del padre, il Collegio ha ritenuto che il matrimonio contratto nel 2021, precedente alla sentenza di divorzio, non costituisca un fatto nuovo rilevante, e che la formazione di un nuovo nucleo familiare non esoneri dagli obblighi verso i figli nati in precedenza. Inoltre, le spese asseritamente sostenute per la nuova famiglia sono venute meno con il rientro della moglie e della figlia in Russia. L'analisi dei redditi del ricorrente ha evidenziato una situazione analoga o migliorata rispetto al 2021, smentendo un peggioramento significativo. Le spese elencate dal ricorrente sono state ritenute non provate in modo univoco, non significative, non transitorie o già considerate in sede di divorzio, e in parte relative a obbligazioni non sussistenti nei confronti della figlia del nuovo coniuge. Infine, la consegna di beni al figlio è stata considerata un atto liberale e non una modifica degli obblighi di mantenimento. Alla luce di ciò, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cremona, sentenza 16/04/2025, n. 204
    Giurisdizione : Trib. Cremona
    Numero : 204
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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