TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1726/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C. F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 te domiciliati in Salerno, alla via , presso lo studio dell'avv. Antonio Cascone che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 luglio 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano richiesta congiunta di ffe
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 1° ottobre 2015 e che dalla loro unione erano nati quattro figli:
(06.02.2016), (09.03.2018), (10.04.2019) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
022). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 10115/2021 del 14.12.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: 1) I sig.ri (nato il [...] a [...] e quivi residente a[...] - cod. fisc. e C.F._3 Controparte_1
(nata il [...] a [...] fisc. , si scambiano il reciproco consenso per il rilascio C.F._4
e/o 2) I sigg. e rinunciano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a qual 3) I figli minori (nata il [...] in [...] - cod. fisc. Persona_5
(nato a [...] il [...] - C.F._5 Parte_2
(nata il [...] a [...]F._6 Parte_3
Salerno - (nato il C.F._7 Parte_4
14.09.2022 in Sale affidati C.F._8 ad entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo co to delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Questi vivranno prevalentemente con la madre presso l'abitazione sita in Salerno alla via Fondo Vignola n.20. 4) Il padre potrà vedere i figli senza limitazioni (nel rispetto, comunque, delle esigenze scolastiche) previo avviso alla madre. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero verificarsi contrasti, il padre trascorrerà con i figli il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 di ogni settimana. Inoltre, la seconda e la quarta settimana, del mese, i minori saranno con il padre il sabato dalle ore 12,30 fino alla domenica sera alle ore 18,30. Nel periodo delle festività Natalizie resteranno con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Capodanno e così di anno in anno alternativamente. Nel periodo delle festività Pasquali resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e così di anno in anno alternativamente. Nel periodo delle ferie estive, invece, i minori resteranno con il padre il mese di agosto e con la madre il mese di luglio e così di anno in anno alternativamente. Il padre potrà tenere con sé i minori nel giorno del suo compleanno e potrà trascorre con loro la Festa del Papà. 5) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di Parte_1 mante dell'importo complessivo di € 800,00 (€ 200,00 per ogni figlio) in favore della sig.ra . Il sig. Controparte_1 Pt_1
si obbliga, altresì, a corrisp spese sc
[...]
mediche che saranno sostenute per i figli. Il suddetto importo sarà corrisposto a mezzo assegno bancario e/o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo, infine, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 1° ottobre 2015 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
07.08.1989, C. F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 07.08.1997, Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comu to n. 46, Parte II, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1726/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C. F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 te domiciliati in Salerno, alla via , presso lo studio dell'avv. Antonio Cascone che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 luglio 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano richiesta congiunta di ffe
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 1° ottobre 2015 e che dalla loro unione erano nati quattro figli:
(06.02.2016), (09.03.2018), (10.04.2019) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
022). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 10115/2021 del 14.12.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: 1) I sig.ri (nato il [...] a [...] e quivi residente a[...] - cod. fisc. e C.F._3 Controparte_1
(nata il [...] a [...] fisc. , si scambiano il reciproco consenso per il rilascio C.F._4
e/o 2) I sigg. e rinunciano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a qual 3) I figli minori (nata il [...] in [...] - cod. fisc. Persona_5
(nato a [...] il [...] - C.F._5 Parte_2
(nata il [...] a [...]F._6 Parte_3
Salerno - (nato il C.F._7 Parte_4
14.09.2022 in Sale affidati C.F._8 ad entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo co to delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Questi vivranno prevalentemente con la madre presso l'abitazione sita in Salerno alla via Fondo Vignola n.20. 4) Il padre potrà vedere i figli senza limitazioni (nel rispetto, comunque, delle esigenze scolastiche) previo avviso alla madre. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero verificarsi contrasti, il padre trascorrerà con i figli il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 di ogni settimana. Inoltre, la seconda e la quarta settimana, del mese, i minori saranno con il padre il sabato dalle ore 12,30 fino alla domenica sera alle ore 18,30. Nel periodo delle festività Natalizie resteranno con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Capodanno e così di anno in anno alternativamente. Nel periodo delle festività Pasquali resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e così di anno in anno alternativamente. Nel periodo delle ferie estive, invece, i minori resteranno con il padre il mese di agosto e con la madre il mese di luglio e così di anno in anno alternativamente. Il padre potrà tenere con sé i minori nel giorno del suo compleanno e potrà trascorre con loro la Festa del Papà. 5) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di Parte_1 mante dell'importo complessivo di € 800,00 (€ 200,00 per ogni figlio) in favore della sig.ra . Il sig. Controparte_1 Pt_1
si obbliga, altresì, a corrisp spese sc
[...]
mediche che saranno sostenute per i figli. Il suddetto importo sarà corrisposto a mezzo assegno bancario e/o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo, infine, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 1° ottobre 2015 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
07.08.1989, C. F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 07.08.1997, Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comu to n. 46, Parte II, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi