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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2024, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 565/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PACCHIERI CLARA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLASANTI GABRIELE;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolazione della crisi famigliare. Conclusioni: all'udienza tenuta in data 05.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: “1) stabilire l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto che la signora possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità Parte_1
genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
3) stabilire, per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre che eventuali e future frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momentopresso Loc. Alberese, laddove il padre sia disposto a raggiungere la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. 4) stabilire a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della figlia di Controparte_1
€.400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. 5) prevedere che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al
“Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: - occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza,
e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte.
E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) corredo di inizio anno scolastico;
c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parentidisponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”.
A sostegno della domanda ha dedotto il disinteresse del resistente per la figlia minore, la quale ha sempre vissuto con la madre che si è presa cura di lei, oltre a difetti di capacità genitoriale in capo al padre, evidenziando come l'affidamento esclusivo rispondesse all'interesse della figlia.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha dato atto dell'intervento di un accordo con la controparte e chiesto il recepimento delle seguenti conclusioni:
“1) la minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto la signora potrà esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità Parte_1
genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
2) per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre le parti stabiliscono che le frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momento presso Loc. Alberese, con cadenza ogni 15 gg ed il sig. Per_1
raggiungerà la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. Quando la bambina sarà più grande la parti, si impegnano sin da ora a pianificare l'esercizio del diritto di visita del padre anche presso la sua residenza in Monterosi (VT). 3) il sig. si impegna a versare un contributo di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
di €.150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Per la suddetta quantificazione le parti hanno tenuto conto dell'esborso sostenuto dal per raggiungere la residenza della figlia onde Per_1 Per_1
esercitare il diritto di visita alla medesima;
4) il sig. provvederà, altresì, al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al “Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco. Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:
- occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza, e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte. E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) corredo di inizio anno scolastico;
c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”. 5) le parti concordano che la signora benefici in via esclusiva dell'assegno unico per la Parte_1
minore, così come di tutte le agevolazioni fiscali e bonus percepibili in funzione della minore medesima;
6) per quanto concerne le altre questioni, la signora per parte sua, si Parte_1
impegna alla remissione della querela proposta nei confronti del sig. e quest'ultimo Per_1
al pagamento in favore della suddetta della somma di €.500,00 come rimborso di parte delle spese legali sostenute per il procedimento penale;
7) le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano interamente compensate”.
In data 02.12.2024 le parti hanno depositato il testo contenente le conclusioni congiunte rassegnate che recepiscono l'accordo concluso per la regolazione della crisi familiare.
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno chiesto il recepimento delle conclusioni contenute nell'accordo depositato, rinunciando ai termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Ciò posto, il collegio, tenuto conto delle deduzioni offerte dalle parti nel presente giudizio, ritiene accoglibili le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti che appaiono idonee a tutelare adeguatamente l'interesse della figlia delle parti, sicché i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore Per_1
devono regolarsi secondo le condizioni congiunte rassegnate dalle
[...]
parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 565/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dispone che i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore Per_1
siano regolati secondo le condizioni contenute nelle conclusioni
[...]
congiunte depositate telematicamente dalle parti il 02.12.2024 da intendersi richiamate;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 05/12/2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 565/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PACCHIERI CLARA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLASANTI GABRIELE;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolazione della crisi famigliare. Conclusioni: all'udienza tenuta in data 05.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: “1) stabilire l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto che la signora possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità Parte_1
genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
3) stabilire, per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre che eventuali e future frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momentopresso Loc. Alberese, laddove il padre sia disposto a raggiungere la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. 4) stabilire a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della figlia di Controparte_1
€.400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. 5) prevedere che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al
“Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: - occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza,
e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte.
E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) corredo di inizio anno scolastico;
c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parentidisponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”.
A sostegno della domanda ha dedotto il disinteresse del resistente per la figlia minore, la quale ha sempre vissuto con la madre che si è presa cura di lei, oltre a difetti di capacità genitoriale in capo al padre, evidenziando come l'affidamento esclusivo rispondesse all'interesse della figlia.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha dato atto dell'intervento di un accordo con la controparte e chiesto il recepimento delle seguenti conclusioni:
“1) la minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, con Persona_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto la signora potrà esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità Parte_1
genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
2) per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre le parti stabiliscono che le frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momento presso Loc. Alberese, con cadenza ogni 15 gg ed il sig. Per_1
raggiungerà la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. Quando la bambina sarà più grande la parti, si impegnano sin da ora a pianificare l'esercizio del diritto di visita del padre anche presso la sua residenza in Monterosi (VT). 3) il sig. si impegna a versare un contributo di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
di €.150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Per la suddetta quantificazione le parti hanno tenuto conto dell'esborso sostenuto dal per raggiungere la residenza della figlia onde Per_1 Per_1
esercitare il diritto di visita alla medesima;
4) il sig. provvederà, altresì, al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al “Protocollo di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco. Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:
- occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza, e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte. E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) corredo di inizio anno scolastico;
c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”. 5) le parti concordano che la signora benefici in via esclusiva dell'assegno unico per la Parte_1
minore, così come di tutte le agevolazioni fiscali e bonus percepibili in funzione della minore medesima;
6) per quanto concerne le altre questioni, la signora per parte sua, si Parte_1
impegna alla remissione della querela proposta nei confronti del sig. e quest'ultimo Per_1
al pagamento in favore della suddetta della somma di €.500,00 come rimborso di parte delle spese legali sostenute per il procedimento penale;
7) le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano interamente compensate”.
In data 02.12.2024 le parti hanno depositato il testo contenente le conclusioni congiunte rassegnate che recepiscono l'accordo concluso per la regolazione della crisi familiare.
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno chiesto il recepimento delle conclusioni contenute nell'accordo depositato, rinunciando ai termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Ciò posto, il collegio, tenuto conto delle deduzioni offerte dalle parti nel presente giudizio, ritiene accoglibili le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti che appaiono idonee a tutelare adeguatamente l'interesse della figlia delle parti, sicché i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore Per_1
devono regolarsi secondo le condizioni congiunte rassegnate dalle
[...]
parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 565/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dispone che i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore Per_1
siano regolati secondo le condizioni contenute nelle conclusioni
[...]
congiunte depositate telematicamente dalle parti il 02.12.2024 da intendersi richiamate;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 05/12/2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia