Versione
12 gennaio 1957
12 gennaio 1957
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia evocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.
Nello stesso provvedimento e' fissato il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita' svolta.
Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalita' alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.
Il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia evocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.
Nello stesso provvedimento e' fissato il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita' svolta.
Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalita' alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/03/2021, n. 5802Provvedimento: […] d) della legge 15 giugno 2002, n. 112 che all'art. 9, comma 1-ter, per i rapporti ancora non esauriti, ha previsto l'assunzione formale della liquidazione della gestione, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con nomina di un commissario e sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;Leggi di più...
- concessione traslativa·
- espropriazione per pubblica utilità·
- interpretazione contratti·
- gestione fuori bilancio·
- responsabilità solidale·
- art. 1105 cod. civ.·
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