Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1486/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 4.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 terdecies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. IRA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
Controparte_1
, c.f. , difesa
[...] P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
, c.f. Controparte_2
, difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
CONVENUTI
E
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le seguenti cartelle di Parte_1 pagamento, sottostanti all'intimazione di pagamento n. 09320239001300187/000, nn.:
“1) 09320100005489377000, notificata il 31.08.2010, afferente a: IRAP anno 2006; IRPEF anno 2006; I.V.A. e studi settore anno 2006, complessivamente ammontante ad
1
2) 09320110001476212000, notificata il 7.3.2011, afferente a: IRAP anno 2007;
IRPEF anno 2007; I.V.A. e studi settore anno 2007, complessivamente ammontante ad
€ 14.711,39 (esclusi contributi IVS – 2007 non oggetto della odierna opposizione CP_4 all'esecuzione);
3) 09320110005977311000, notificata il 3.8.2011, afferente a: Tassa automobilistica anno 2008; complessivamente ammontante ad € 325,41;
4) 09320120004985426000, notificata il 26.9.2013, afferente a: Tassa automobilistica anno 2009; complessivamente ammontante ad € 671,98;
5)09320130004969637000, notificata il 28.12.2013, afferente a: Tassa automobilistica anno 2010; complessivamente ammontante ad € 293,19;
6) 09320140005041083000, notificata il 23.12.2014, afferente a: Tassa automobilistica anno 2011; complessivamente ammontante ad € 284,41.” (cfr. pag. 2 del ricorso).
L'opponente eccepisce la prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle suddette cartelle, non essendo stati inviati ulteriori atti interruttivi della prescrizione entro il termine quinquennale di prescrizione.
Si sono costituite l e l , Controparte_5 Controparte_2
Direzione provinciale di quest'ultima eccependo il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva.
Entrambe hanno evidenziato che il termine di prescrizione per i crediti di cui alle cartelle indicate ai nn. 1 e 2 è decennale e non quinquennale e che la prescrizione è stata interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09376201900000835000, notificata il 28.12.2019, nonché dall'intimazione di pagamento n. 09320239001300187000, notificata il 22.6.2023.
Con riguardo alle cartelle nn. 3 – 6, poi, le convenute hanno evidenziato che, dal momento che esse non sono state impugnate in occasione della loro notificazione, la pretesa tributaria sarebbe divenuta irretrattabile.
La è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica. CP_3
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice tributario.
Nella consapevolezza di un precedente orientamente che attribuiva al giudice ordinario la giurisdizione nel caso in cui il ricorrente eccepisse l'intervenuta prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01), ritiene il Tribunale di dare
2 seguito al più recente orientamento per cui “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.” (Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397 - 01).
Quest'ultimo orientamento è, infatti, maggiormente conforme al dettato normativo (art. 2, comma 1, d.lgs 546/92 che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre
1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”), dal momento che l'intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata ma è un atto che, semplicemente, la preannuncia.
Non riguardando, dunque, la presente controversia un atto dell'esecuzione forzata ma un'intimazione di pagamento, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse al giudice tributario ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009, avanti al quale potranno riassumere la presente controversia nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Trattandosi di questione rilevata d'ufficio di puro diritto, non occorre stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 822 del
09/01/2024 (Rv. 670057 – 01).
Le spese vanno compensate attesa l'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione in base alla quale è stata decisa la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione indicando quale giudice dotato di giurisdizione il giudice tributario territorialmente competente;
b) spese compensate.
Si comunichi.
6.2.2025
Il Giudice
3 Gianluca Mulà
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