Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1889
/2022 R.G.
TRA
, nato/a il 21/01/1969 a CERMIGNANO (TE) , elettivamente Parte_1
domiciliato/a in PIAZZA GARIBALDI 46 64100 TERAMO , presso lo Studio dell'Avv.DI GIACOMANTONIO MASSIMO , che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti
E
, in persona del Controparte_1
Direttore in carica pro tempore, con sede in Teramo, via Francesco Franchi, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Majorano e dall'Avv.Piera Di Sante dell'Avvocatura dell'Ente
ha pronunciato sentenza il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1
ipoacusia professionale che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente misura: 28,8%, pari, in cumulo con invalidità derivanti da malattie professionali già riconosciute, al 37%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
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della rendita di cui all'art.13, comma 2, del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 28,8%, pari, in cumulo con invalidità derivanti da malattie professionali già riconosciute, al 37%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_2
liquida in complessivi €.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.DI GIACOMANTONIO MASSIMO;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la prescritta procedura amministrativa, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a
[...] CP_2
indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale
(ipoacusia) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa, vantando postumi invalidanti permanenti in misura indennizzabile. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore derivante dalla denunciata tecnopatia fosse accertato in giudizio, con conseguente condanna dell' alla CP_2 erogazione dell'indennizzo corrispondente al grado di inabilità vantato, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_3
ha resistito alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede
[...]
amministrativa.
La domanda è fondata.
Circa l'esposizione al rischio di contrarre la denunciata tecnopatia, l'esito della prova assunta a richiesta del ricorrente è risultato ampiamente confermativo dei suoi assunti.
Infatti, dalle prove testimoniali assunte (testi e Testimone_1 Tes_2
), è emerso che il lavoratore è stato addetto e lo è tuttora da oltre trenta anni
[...]
all'attività di muratore che svolge con l'uso di strumenti assai rumorosi, quali la motopicca, mola, muletto, trapano, tassellatore e martello pneumatico.
Circa la sussistenza del nesso causale tra tali lavorazioni e la denunciata tecnopatia, assume specifico rilievo il contenuto delle conclusioni espresse dal CTU nominato.
Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che:
“1) Il ricorrente è affetto dalle infermità denunciate in particolare una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave pantonale simmetrica in discesa sulle frequenze acute.
2) L'ipoacusia risulta essere di origine professionale
3) L'istante è stato esposto al rischio rumore durante la propria attività lavorativa. Tale mansione lavorativa è inserita alla voce 71/k della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria associata alle lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. a. Sussiste il necessario nesso di causalità tra mansioni svolte e patologia accertata che ha mostrato peggioramento nel tempo
4) Il danno biologico, quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali sulla base di quanto
3 di 5 previsto nella “tabella delle menomazioni” di cui al DM 12.07.2000, subito dal ricorrente corrisponde complessivamente al 37%” Nella relazione, che tali conclusioni motiva, il CTU ha chiarito inoltre quanto segue
“Sulla scorta degli esami audiometrici è chiaro che nel 2017 (Fig1), all'epoca dell'istanza di malattia professionale, il Sig. aveva già una tipica ipoacusia da rumore con Deep Pt_1 sui 4000 Hz L'esame audiometrico del 2024, (Fig 2) effettuato durante la CTU da tecnico audiometrista iscritto all'albo, evidenzia il peggioramento dell'ipoacusia in costanza di lavoro, che perdeva a sinistra la tipica curva a cucchiaio in quanto il peggioramento riguardava maggiormente le frequenze meno compromesse. Secondo le tabelle di LO
(All. 1 DM Lavoro del 12/07/2000) il danno bilaterale del primo audiogramma del 2007
raggiungeva il 6.7% mentre il danno rilevato dallo scrivente CTU raggiunge il 28.8%. Dagli
Atti risulta che al sig. è già stato riconosciuto un D.B. pari al 13% in quanto Pt_1 affetto da menomazioni già riconosciute dall' e più precisamente ernia discale L5-S1 CP_2
D.B. 6%; sindrome da conflitto spalla Dx e Sx D.B. 5%; S.T.C. carpale bilaterale D.B. 4%.
Pertanto è necessario tenere conto anche di queste ed applicare la formula riduzionistica
che calcolando il 13% già assegnato ed il 28.8% relativo al danno uditivo rilevato in sede
di CTU determina un danno complessivo pari al 37%”.
Risulta dunque che effettivamente il ricorrente è affetto dalla citata patologia ed ha specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 28,8%, pari, in cumulo con invalidità derivanti da malattie professionali già riconosciute, al 37%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusionu del CTU, può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. L va dunque condannato alla erogazione, in CP_2
favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di
4 di 5 presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese seguono la soccombenza. Restano definitivamente a carico dell' le CP_2
spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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